L'articolo 60, lettera b) del Regolamento (CE) 1083/2006 stabilisce che l'Autorità di Gestione ha la responsabilità di verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano realmente forniti e che sia effettiva l'esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni; inoltre deve accertarsi della conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali. Lo stesso articolo stabilisce che possono essere effettuate verifiche in loco di singole operazioni su base campionaria.
Le verifiche di cui all'articolo 60 lettera b) configurano i cosiddetti controlli di I livello, ovvero i controlli da esercitare in concomitanza con la gestione dell'intervento e diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali.
L'Autorità di Gestione e l'Organismo Intermedio coinvolti nella gestione degli interventi sono tenuti ad effettuare verifiche documentali ed in loco circa gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni cofinanziate.
Le verifiche devono accertare che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente alla decisione di approvazione, che le domande di rimborso del beneficiario siano corrette e che le operazioni e le spese siano conformi alle norme comunitarie e nazionali.
Le verifiche devono altresì comprendere procedure intese ad evitare un doppio finanziamento delle spese attraverso altri programmi nazionali o comunitari, anche relativi ad altri periodi di programmazione.