Determinazione e ammissibilità dei costi

Aggiornamento al 28/06/2013

1 - È possibile prevedere l'acquisto di attrezzature/impianti, indispensabili per portare al termine la ricerca, per un importo che superi il 50% del budget del progetto? (31/05/2013)

Non esiste un limite di budget per l'imputazione dei costi per strumenti e attrezzature rispetto al totale di progetto.

 

2 - In che misura gli impianti/attrezzature vengono cofinanziati? (31/05/2013)

I costi degli strumenti e delle attrezzature devono essere calcolati nella misura e per il periodo in cui siano utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Si precisa altresì che le modalità del finanziamento del progetto, rispetto al totale dei costi ammessi, sono stabilite dal D.M. 593/00 e ss.mm.ii. e dall'art. 8 dell'Avviso 713/Ric. del 29.10.2010.

 

3 - Alla fine del progetto si potrà eventualmente vendere l' impianto produttivo a soggetti terzi o essere utilizzato dagli stessi soggetti proprietari per scopi industriali? (31/05/2013)?

In base a quanto stabilito dal D.M. 593/00, la concessione delle agevolazioni è vincolata al divieto di vendita, locazione o messa a disposizione di terzi, a qualsiasi titolo, per una durata di almeno 5 anni dalla data di conclusione del progetto.

 

4 - Ai fini della rendicontazione delle quote di ammortamento di attrezzature già disponibili, da quale data possono essere acquistate le attrezzature? (31/05/2013)

Nel caso di attrezzature già esistenti, ai fini del calcolo della quota d'uso da rendicontare, le giornate di utilizzo dell'attrezzature saranno calcolate a partire dalla data di effettivo utilizzo.

 

5 - È necessario dimostrare che le attrezzature già in uso sono nuove di fabbrica al momento dell'acquisto? (31/05/2013)

Con riferimento alle Linee Guida, voce di costo B) Costi degli strumenti e delle attrezzature possono essere rendicontati i costi relativi ad attrezzature già in uso purché acquistate direttamente dal fornitore o dai suoi concessionari di zona.

 

6 - Nel caso di attrezzature già esistenti, con riferimento alle linee guida per la rendicontazione del Titolo II, che tipo di documentazione amministrativa è richiesta? Nel caso di un ordine di acquisto al fornitore, esso  deve contenere l'indicazione del riferimento al progetto? (31/05/2013)

Nel caso di attrezzature già esistenti deve essere fornita tutta la documentazione richiesta dalle Linee Guida con riferimento alla voce di costo B) Costi degli strumenti e delle attrezzature. In particolare, trattandosi di attrezzatura già acquistata, l'ordine di acquisto non può contenere i riferimenti del progetto, pertanto sarà cura del Soggetto Attuatore apporre il timbro con i dati identificativi del progetto invalidando tutta la relativa documentazione giustificativa.

 

7 - Considerando un progetto che comprende i tre moduli (A-B-C) previsti dalle Note alla redazione della documentazione pubblicate unitamente al D.M. 593/2000, nelle ore di didattica complessive sono comprese tutte le ore di didattica frequentate dai formandi, vale a dire tutte le ore relative a "frequenza a corsi in aula" e alle "esercitazioni di laboratorio in presenza di un tutor" relative ai predetti moduli A e C ? oppure oltre alle ore relative ai moduli A e C, sono comprese "anche" le ore di esperienze lavorative (training on the job) del predetto modulo B? (31/05/2013)

Come previsto ai sensi del DM 593/2000, per ore di didattica si intende la somma di tutte le ore  frequentate dai formandi (frequenza a corsi in aula, esercitazioni di laboratorio in presenza di tutor) e quindi ai fini della determinazione delle ore complessive di didattica, devono essere conteggiate le ore relative a tutti i moduli formativi previsti (Modulo A, B e C).

 

8 - In merito all'avvio delle attività dei progetti, a partire da quando saranno considerati ammissibili i costi sostenuti? (31/05/2013)

Ai sensi dell'art. 11, comma 16, del D.M. 593/00 e ss.mm.ii., saranno considerati ammissibili i costi sostenuti dal 90° giorno dalla data di presentazione dei progetti esecutivi.

 

9 - In relazione alle diverse forme associate, chi rappresenta il beneficiario del finanziamento? (31/05/2013)

Nel caso in cui la forma associata prescelta per la presentazione dei progetti sia un ATI/ATS/Rete d'Impresa, le agevolazioni sono riconosciute al singolo soggetto proponente. Negli altri casi, Società consortile/consorzio, Spa/srl, l'agevolazione è riconosciuta al soggetto nel suo insieme. 

 

10 - In relazione all'imputazione dei costi sul sistema informatico Sirio (nella regione Obiettivo convergenza in cui il soggetto attuatore ha la propria sede operativa), le spese sostenute per le attività di ricerca svolte da parte di consulenti esterni, ubicati in altre Regioni, sono rendicontabili? (31/05/2013)

Come indicato dall'art. 6, comma 10, dell'Avviso 713/Ric. e nella lettera di presentazione dei progetti esecutivi del Titolo III, le attività progettuali e i relativi costi, a pena di inammissibilità, devono essere interamente localizzate nelle Regioni della Convergenza.

Pertanto, le spese sostenute per le attività di ricerca svolte da parte di consulenti esterni, ubicati in altre Regioni, sono rendicontabili ai fini PON solo nei limiti in cui l'attività del soggetto terzo sia svolta nelle Regioni della Convergenza.

 

11 - Relativamente alla voce "Altri costi di esercizio" è possibile allocare costi fuori Regione obiettivo Convergenza? (31/05/2013)

Relativamente alla voce "Altri costi di esercizio" per attività esecutiva senza contenuto di ricerca ("prestatore d'opera"), l'attività può anche essere svolta al di fuori, valendo il centro di costo che, invece, dovrà essere localizzato nelle Regioni della Convergenza.

 

12 - Può una società, non presente nello Studio di Fattibilità approvato, entrare a far parte della costituenda società consortile, anche se non rientrerà tra i partner beneficiari del progetto esecutivo? Se si, una quota di attività può essere assegnata in consulenza alla stessa società da parte di uno degli altri partner beneficiari? (31/05/2013)

La società può entrare a far parte della compagine societaria della costituenda società consortile, pur non rientrando tra i beneficiari del progetto esecutivo. L'art. 9 dell'Avviso 713/Ric. prevede tra i costi ammissibili i "Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca". Si precisa altresì che, come previsto dal DM593/2000, "Note alla redazione della documentazione" - punto 6 'Criteri di determinazione dei costi ammissibili', per i consorzi per i quali sia previsto nell'atto costitutivo, come modalità operativa, l'utilizzo del personale e delle strutture di ricerca dei consorziati, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento (per conto del consorzio) di attività di progetto si considerano a tutti gli effetti come costi del consorzio stesso. Diversamente, se ciò non fosse previsto nell'atto costitutivo, è possibile assegnare attività di consulenza al socio della Società consortile.

 

13 - Cosa s'intende per soggetto terzo? (31/05/2013)

Il soggetto "terzo" è il soggetto cui vengono affidate quote di attività di ricerca (in tal caso, si definisce "consulente") o quote di attività esecutiva senza contenuto di ricerca ("prestatore d'opera"). Nel primo caso l'attività deve essere necessariamente svolta nelle Regioni della Convergenza; nel secondo caso l'attività può anche essere svolta al di fuori, valendo il centro di costo che, invece, dovrà essere localizzato nelle Regioni della Convergenza.

 

14 - Nel caso di collaborazioni con partner internazionali (es. una Università tecnica svizzera) quale è la tipologia amministrativa più indicata per formalizzare questa collaborazione? (31/05/2013)

Con riferimento alla Sezione III - Criteri di ammissibilità dei costi delle Linee Guida per le modalità di rendicontazione e per la determinazione delle spese ammissibili  una spesa è eleggibile se l'attività a cui il costo è riferito è svolta nelle Aree Obiettivo Convergenza.

Nel caso in cui il partner internazionale, individuato in sede di presentazione della domanda di agevolazione, svolge attività con contenuto di ricerca, i relativi costi andranno rendicontati alla voce di spesa C) Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti.

Contrariamento, se il partner internazionale svolge attività di carattere esecutivo senza contenuto di ricerca o progettazione, i relativi costi andranno rendicontati alla voce di spesa F.3 - Spese per prestazioni di terzi.

 

15 - Esiste un limite di budget per le Consulenze? (31/05/2013)

L'Avviso non ha previsto un limite di spesa per i costi dei servizi di consulenza e delle prestazioni di terzi.

 

16 - È possibile rendicontare borse di Dottorato di Ricerca che si andranno a finanziare su Dottorati aventi sede amministrativa in altra Regione di Convergenza rispetto a quella in cui si è avuto il finanziamento? (31/05/2013)


Con riferimento a quanto previsto dall'Avviso n. 713 del 29/10/2010, è possibile rendicontare nella voce di costo A. Spese di personale soggetti titolari di borse di dottorato, di assegni di ricerca o di borse di studio che prevedano attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto. Si conferma, pertanto, che è prevista la possibilità di rendicontare nella voce di costo A.2.1. Personale non dipendente (Co. co. co, co.co pro., Ricercatori, Borsisti) anche i titolari di borse di dottorato di ricerca, a condizione che il dottorato sia stato attivato dal soggetto beneficiario e attuatore del progetto di ricerca e non da soggetti terzi (art. 9, comma 1 lettera a. del suddetto Avviso).

Inoltre, si precisa che l'importo della borsa per il dottorato di ricerca attivata con il  contratto di assegnazione della borsa stessa può essere imputato al progetto di ricerca nel rispetto dei criteri di pertinenza e congruità. La valutazione di tali criteri è demandata ai competenti organi di controllo del MIUR, che esprimeranno il proprio parere in base alla documentazione e alle realizzazioni disponibili.

 

17 - Esiste una percentuale minima di attività formative da affidare alle strutture obbligatorie (strutture universitarie, pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali, e/o degli enti pubblici di ricerca)? (31/05/2013)

In relazione alla presentazione dei progetti esecutivi a valere sul Bando Distretti DD 713 del 29/10/2010, si specifica che, ai sensi del DM 593/2000 l'apporto delle strutture obbligatorie nell'ambito del progetto di formazione deve essere superiore al 25% delle ore di didattica complessive.

 

18 - Se la struttura obbligatoria di attività formative è socia della s.c.a.r.l. attuatrice, le prestazioni alla stessa riconducibili e relative all'erogazione  delle attività di formazione, rientrano nella voce a. -Costo del personale docente o nella voce e.- Costi dei servizi di consulenza? (31/05/2013)

Con riferimento al DM 593/00, paragrafo 6. "Criteri di determinazione dei costi ammissibili" (cfr. nota 16), per i consorzi per i quali sia previsto nell'atto costitutivo, come modalità operativa, l'utilizzo del personale e delle strutture dei consorziati, i costi sostenuti da quest'ultimi per lo svolgimento (per conto del consorzio) di attività del progetto, si considerano a tutti gli effetti come costi del consorzio stesso e sono determinati e valorizzati in base ai criteri previsti dall'Avviso. Pertanto, nel caso specifico, i costi sostenuti dalla struttura obbligatoria consorziata relativamente alle spese di personale, saranno imputati alla voce di costo a. "Costo del personale docente" del piano dei costi della società consortile. Diversamente, andranno imputati alla voce di costo e. "Costi dei servizi di consulenza".

 

19 - Sulla base di quanto riportato all'art. 9 comma 2 - lettera f dell'Avviso 713/Ric., sembrano esserci vincoli solo sull'importo da erogare agli allievi che non può superare il 50% del costo del progetto di formazione. Esistono a tal proposito degli altri vincoli a cui bisogna attenersi, in particolare per la % di spese ammissibili per macrovoci? (31/05/2013)

Con riferimento all'intervento formativo, si conferma che sussiste per la voce di costo f. Costo dei destinatari della Formazione solo il vincolo previsto ai sensi dell'art. 9 comma 2 dell'Avviso.

 

20 - In caso di attivazione di altri servizi di consulenza con strutture terze non rientranti tra quelle obbligatorie, quali sono i vincoli percentuali per il loro coinvolgimento rispetto al totale finanziato per il progetto di formazione? (31/05/2013)

Nel caso di affidamento di incarichi per i servizi di consulenza a strutture terze, non rientranti tra quelle obbligatorie, non sussistono vincoli specifici.

 

21 - Quali sono i requisiti che una struttura terza, non rientrante tra quelle obbligatorie,  deve possedere per essere coinvolta nelle attività del progetto di formazione? (31/05/2013)

Nella voce di costo E) Costi dei servizi di consulenza devono essere ricompresi i costi relativi alle prestazioni direttamente riconducibili all'erogazione di attività di formazione (docenza, tutoraggio e gestione/organizzazione). Pertanto, la struttura terza deve essere una società che eroga tali servizi.

 

22 - Se la struttura terza emette fattura con IVA, allegando dichiarazione in autocertificazione relativa all'indetraibilità dell'IVA indicata e copia del registro IVA, tale valore può essere rendicontato? (31/05/2013)

Il criterio di imputazione del costo dell'IVA va riferito al soggetto che rendiconta. A riguardo dell'ammissibilità dell'IVA si riporta il contenuto di cui all'art. 7 del DPR 196/2008 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006": 1. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile. 2. Nei casi in cui il beneficiario è soggetto ad un regime forfettario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini del comma 1.

 

23 - La norma rende ammissibile un costo per singolo progetto non inferiore a 5M€ (compreso la formazione). Con particolare riferimento ai progetti di green technologies, previsti per la Regione Campania, i quali saranno scritti come un WP del progetto di R&S, il costo di tale WP rientra nel costo complessivo minimo del progetto di R&S(5M€)? (31/05/2013)

Si.

 

24 - Per i progetti di R&S che contengono WP di green technologies, il calcolo dell'affidabilità economico finanziaria deve tener conto di tale costo? (31/05/2013)

Si.

 

25. Per i progetti di R&S che contengono WP di green technologies, si applicano le modalità di finanziamento previste dal D.M. 593/00 e ss.mm.ii e dall'art. 8 dell'Avviso 713/Ric. del 29.10.2010? (31/05/2013)

Si.

 

26. Per i progetti di formazione, è possibile erogare moduli formati in modalità "FAD"? In caso affermativo, ai sensi dell'Avviso 713/Ric. del 29.10.2010 è possibile imputare i costi relativi al personale docente fuori dalle Regioni della Convergenza? (31/05/2013)

I costi per le attività formative vanno imputati alle Regioni della Convergenza a seconda della localizzazione territoriale delle 'strutture' presso le quali viene svolta l'attività di formazione. I costi del personale docente per lo svolgimento di attività didattica relativi ai moduli formativi erogati in modalità "FAD", possono essere attribuiti alla zona di localizzazione geografica dove effettivamente viene attuata l'attività di formazione, ossia alle strutture di fruizione dell'apprendimento.

 

27 - Con quale modalità devono essere rendicontati i costi relativi al personale assunto con contratto di apprendistato?  (07/06/2013)

I costi relativi al personale assunto con contratto di apprendistato possono essere imputati alla voce di costo A) spese di personale, voce analitica A.1 personale dipendente.

  

28 - Quali sono le tipologie di costo che il Consorziato può rendicontare al Consorzio? (07/06/2013)

Il linea generale il Soggetto tenuto a rendicontare è il Consorzio e saranno ritenuti ammissibili i relativi costi sostenuti dallo stesso. Tuttavia, il Consorzio può esporre a rendiconto i costi sostenuti dal Consorziato nel caso in cui si tratti unicamente di costi relativi all'utilizzo del personale e delle strutture di ricerca del Consorziato.

 

29 - Nell'ambito del Progetto di formazione, sono ammissibili i costi di fitto delle aule didattiche per la formazione prevista nel Modulo A e C? Se sì, vanno allocati nella voce  Strumenti e attrezzature? (07/06/2013)

Relativamente all'intervento formativo, le spese di affitto dell'immobile adibito ad aula didattica in cui si svolge l'attività di formazione non rientrano tra i costi ammissibili.

 

30 - Le ore di lavoro del personale docente per l'organizzazione degli argomenti e delle attività necessari allo svolgimento delle lezioni, possono essere considerate quali "ore dedicate al progetto di formazione" e, pertanto, considerate ai fini della determinazione del costo complessivo del personale docente unitamente alle ore di lezione svolte in aula/a distanza? (07/06/2013)

Con riferimento alle Linee Guida, voce di costo A) Costo del personale docente, questa voce comprende il personale dipendente e non, direttamente impegnato nello svolgimento delle attività di cui al progetto di formazione (docenza e tutoring) nonché di coordinamento e gestione (selezione dei formandi, organizzazione e gestione dei corsi, nonché preparazione dell'attività didattica). Pertanto, nel caso specifico sono imputabili alla suddetta voce di costo anche le ore per cui il personale docente è impegnato in attività di preparazione didattica.

 

31 - Quali sono i criteri da seguire in relazione alla suddivisione dei costi relativi ad attività didattiche comuni ai due progetti di formazione rivolte a tutti i formandi? (07/06/2013)

In ordine all'organizzazione dei corsi e al criterio in base al quale distribuire le risorse finanziarie all'interno del piano dei costi specifico per ogni progetto di formazione, il soggetto beneficiario può decidere in funzione delle proprie valutazioni.

 

32 - Nel caso in cui una Università partecipi al programma di formazione (in qualità di partner e/o di Consulente) le attività di formazione devono essere svolte presso la sede dell'università che effettua i corsi e/o possono essere utilizzate altre sedi fornite da altre strutture obbligatorie e/o da altri soggetti ubicati in area convergenza? (07/06/2013)

I criteri per l'imputazione territoriale dei costi relativi al progetto di formazione sono quelli previsti dal D.M. 593/2000, come esplicitato nelle Note alla redazione della documentazione pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 (Cap. 7. Criteri per l'imputazione territoriale dei costi - 7.2 Il progetto di formazione). I costi per le attività formative vanno imputati alle zone eleggibili a seconda della localizzazione territoriale delle 'strutture' presso le quali viene svolta l'attività di formazione. Tali strutture possono essere: A. Struttura responsabile del progetto di formazione, che è la sede centrale del soggetto beneficiario o una sua unità locale (stabilimento, laboratorio di ricerca, centro di formazione) a cui è stata assegnata la gestione e l'attuazione dell'intervento formativo dotata di personale stabilmente impiegato in loco per l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione. B. Altre strutture esterne al contraente (Università, Enti di ricerca, centri di formazione, etc.) presso le quali viene svolta quota parte dell'attività formativa. C. Altre strutture interne al soggetto attuatore, quali unità locali dell'impresa, stabilimenti, laboratori di ricerca, centri di formazione, che attuano parte dell'attività formativa, alla stregua delle strutture esterne. Pertanto, la sede dove devono essere svolte le attività formative o una parte di esse, deve rientrare in una delle tre tipologie sopra indicate, tenuto conto di quanto previsto nel progetto presentato.

 

33 - Un soggetto beneficiario può utilizzare il personale di ricerca distaccato di un altro soggetto beneficiario nel caso in cui le predette società appartengono allo stesso gruppo aziendale? (07/06/2013)

Ai sensi del D.M. 593/2000, come esplicitato nelle Note alla redazione della documentazione pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 (Cap. 7. Criteri per l'imputazione territoriale dei costi - 7.1 Il progetto di ricerca), condizione necessaria per l'imputabilità di costi di ricerca e/o sviluppo all'Area convergenza è l'esistenza in tale area di un laboratorio strutturato ed utilizzato per l'esecuzione delle attività di ricerca e/o sviluppo cui i costi stessi si riferiscono. Deve intendersi per laboratorio strutturato per l'esecuzione di dette attività un centro dotato, oltre che di impianti e di personale generici, delle attrezzature specifiche e di personale di ricerca utilizzati nelle attività stesse.

Quindi, risultano ammissibili i costi relativi a) al personale avente stabile sede di lavoro presso il laboratorio; b) al personale non dipendente (con contratto di collaborazione) e al personale dipendente dell'impresa finanziata e di sue collegate distaccato presso il laboratorio limitatamente al suo tempo di permanenza e di attività in loco, con relativo ricarico di spese generali (per l'imputazione delle spese generali, cfr art. 9, lettera e) dell'Avviso n.713/Ric. del 29/10/2010).

 

34 - Nel caso di un soggetto beneficiario che ha già una sede operativa dotata di impianti, è soddisfatto il requisito della stabile organizzazione avendo una sola risorsa distaccata in fase di presentazione del progetto esecutivo, fermo restando che nella successiva fase di avvio del progetto si avrà a disposizione tutto il personale necessario per la realizzazione delle attività programmate? (07/06/2013)

Tenuto conto della definizione di stabile organizzazione sopra riportata, ai sensi del DM 593/2000, in fase di attuazione del progetto di ricerca deve essere rispettata la seguente condizione: il personale di ricerca che ha stabile sede di lavoro presso il laboratorio così come definito nella risposta precedente deve rappresentare la quota prevalente del numero di ore lavorate dai ricercatori (dipendenti del soggetto proponente o di sue collegate e non dipendenti con contratto di collaborazione).

 

35. In quale misura sono ammissibili ed in quale percentuale sono finanziabili le spese generali? (14/06/2013)

La percentuale da applicare è quella prevista tassativamente dall'art.9 comma 1 lettera e) dell'Avviso di cui al D.D. 713/Ric. del 29 ottobre 2010, precisamente nei limiti del 50% delle spese di personale.

 

36. In merito ai costi dei servizi di consulenza, cosa si intende per acquisizione dei risultati dei brevetti? Suddette acquisizioni possono essere comprese tra i costi ammissibili? E in quale percentuale sono finanziabili? (14/06/2013)

Secondo le linee guida per le modalità di rendicontazione e per la determinazione delle spese ammissibili, Voce di costo B.2 Risultati di ricerche, brevetti, diritti di licenza, software specifico e nell'ambito della voce di costo B) Costi degli strumenti e delle attrezzature, sono ammessi i costi relativi a risultati di ricerche, brevetti diritti di licenza e software specifico il cui sfruttamento o utilizzo deve essere compatibile con la durata dell'attività finanziata e costituire contributo necessario per l'attività di progetto. In particolare, le spese accessorie ( deposito brevetti, redazione del brevetto, ecc.) sono ammissibili solo se capitalizzate nel costo di produzione del brevetto stesso. Inoltre, per tale tipologia di costo non è previsto alcun limite percentuale.

 

37. Relativamente alle spese di personale, sono ammissibili i costi di personale dipendente che l'azienda, per il periodo del progetto, distacca da una sede fuori regione convergenza presso la sede operativa dove si svolge il progetto? (14/06/2013)

Ai sensi del D.M. 593/2000, come esplicitato nelle Note alla redazione della documentazione pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 (Cap. 7. Criteri per l'imputazione territoriale dei costi - 7.1 Il progetto di ricerca), condizione necessaria per l'imputabilità di costi di ricerca e/o sviluppo all'Area convergenza è l'esistenza in tale area di un laboratorio strutturato ed utilizzato per l'esecuzione delle attività di ricerca e/o sviluppo cui i costi stessi si riferiscono. Deve intendersi per laboratorio strutturato per l'esecuzione di dette attività un centro dotato, oltre che di impianti e di personale generici, delle attrezzature specifiche e di personale di ricerca utilizzati nelle attività stesse. Pertanto, risultano ammissibili i costi relativi: al personale avente stabile sede di lavoro presso il laboratorio, al personale non dipendente (con contratto di collaborazione) e al personale dipendente dell'impresa finanziata e di sue collegate distaccato presso il laboratorio limitatamente al suo tempo di permanenza e di attività in loco.

Nello specifico il dipendente distaccato deve essere impegnato esclusivamente, per il periodo di svolgimento delle attività di progetto, presso il laboratorio in area convergenza.

 

38. I costi di missione vanno inclusi nella voce "altri costi di esercizio"? (14/06/2013)

Le spese per missioni da sostenere per lo svolgimento delle attività previste dal progetto di ricerca devono essere imputate alla voce di costo E) Spese Generali - voce analitica 6. Spese per trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione, così come indicato nella "Nota esplicativa", pubblicata unitamente al D.M. del 2 gennaio 2008  recante "Adeguamento delle disposizioni del Decreto 8 agosto 2000 n. 593 …… ".

 

39. Un istituto del CNR con sede fuori regione convergenza può fornire ai soggetti del progetto un servizio (fornitura di materiale pretrattato) come prestatore d'opera svolgendo quest'attività di servizio presso la propria sede se il CNR partecipa come soggetto attuatore alla realizzazione delle attività di ricerca con altri istituti con sede in Campania? (14/06/2013)

Con riferimento alla Sezione III - Criteri di ammissibilità dei costi delle Linee Guida per le modalità di rendicontazione e per la determinazione delle spese ammissibili  una spesa è eleggibile se l'attività a cui il costo è riferito è svolta nelle Aree Obiettivo Convergenza. Nel caso in cui il Soggetto svolge attività con contenuto di ricerca, i relativi costi andranno rendicontati alla voce di spesa C) Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti.

Contrariamente, se il Soggetto svolge attività di carattere esecutivo senza contenuto di ricerca o progettazione, i relativi costi andranno rendicontati alla voce di spesa F.3 - Spese per prestazioni di terzi e viene considerato il luogo di sostenimento dei costi.

 

40. In riferimento ai registri per la presenza giornaliera, atteso che ci è stato consentita una modifica al format, è possibile inserire le righe relative alla documentazione delle firme del tutor del tutor aziendale e del tutor didattico, al fine di consentire un reale bilancio delle competenze durante le attività di esperienza in azienda? (14/06/2013)

Nel Registro può essere inserita una ulteriore riga per la firma del tutor aziendale-didattico.

 

41. Nella presentazione dei progetti esecutivi è possibile inserire il 70% dei costi di consulenza, il 20% di spese di personale e il 10% per le attrezzature? (14/06/2013)

Ai sensi dell'Avviso 713/Ric., non esistono limiti in tal senso, ad eccezione del limite del 50% delle spese generali rispetto alla quota delle spese di personale. Si ricorda però, che la distribuzione dei costi tra le varie voci di spesa, sarà oggetto di valutazione ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo.

 

42. Esiste un rapporto percentuale da rispettare nella suddivisione delle attività fra personale dipendente e consulenza? (14/06/2013)

Non esiste un limite percentuale da rispettare nella suddivisione delle attività fra personale dipendente e consulenza.

 

43. Nell'ambito di un progetto di formazione, nel caso di attivazione di altri servizi di consulenza con strutture terze non rientranti tra quelle obbligatorie, vale il massimale di 200.000,00 Euro come importo massimo di affidamento delegabile a un fornitore terzo, ai sensi del D.Lgs 163/2006,  oppure non esiste alcun vincolo, come sembra risultare dalla lettura delle FAQ n.15 e n.20 - Determinazione e ammissibilità dei costi? (14/06/2013)

Nell'ambito di un progetto di formazione, nel caso di attivazione di altri servizi di consulenza con strutture terze non rientranti tra quelle obbligatorie, non esiste alcun vincolo all'importo massimo di affidamento delegabile a un fornitore terzo, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006. Resta inteso che l'intervento formativo deve essere attuato dal Soggetto Beneficiario che risulta da capitolato colui che è tenuto ad attuarlo. Pertanto, il Soggetto attuatore non può "delegare" lo svolgimento dell'intero progetto formativo o di una parte di esso ad altri Soggetti, perché in tal caso si prefigura un'ipotesi di "delega". Con riferimento alle Linee Guida, - SEZIONE IV - punto 2. L'intervento formativo, la delega di parte delle attività relative all'intervento formativo di norma è vietata. Si precisa che, per sopraggiunti motivi risultanti da eventi imprevedibili per il beneficiario, ed in casi eccezionali, la delega potrà essere autorizzata da parte dell'Amministrazione nel corso di esecuzione dell'operazione finanziata, purché preventivamente rispetto all'espletamento delle attività oggetto della stessa fornitura del bene o servizio.

 

44. Le spese fatturate da un Consorzio/Società consortile ad i soggetti proponenti di una ATS, possono rientrare tra le Spese Generali del programma di Ricerca per la quota attinente il coordinamento, la rendicontazione ed altre attività complementari, e, contestualmente, tra le "attività esecutive senza contenuti di ricerca", in relazione a differenti attività pertinenti ad il programma di Ricerca, assumendo, solo in relazione a questa specifica quota, la qualifica di "Soggetto Terzo"? (14/06/2013)

Le spese fatturate dalla S.C. a R.L. ad i soggetti proponenti di una ATS possono rientrare nella voce di costo E) Spese Generali relativamente alle attività di coordinamento, rendicontazione ed altre attività complementari. Inoltre,  i costi per le attività esecutive senza contenuti di ricerca, rientrano in F) Altri costi di esercizio, voce analitica F.3  - Spese per Prestazioni di terzi.

 

45. Nell'ambito di un progetto di formazione connesso al progetto di Ricerca in cui il DISTRETTO soggetto attuatore capofila è rappresentato da una s.c.a.r.l., è possibile per il soggetto attuatore esporre a rendiconto  i costi sostenuti dai  soci e costituiti,  oltreché dai costi del proprio personale dipendente impegnato nelle attività, anche da quelli del personale non dipendente e di soggetti terzi (strutture obbligatorie e non) direttamente incaricati dai soci? (14/06/2013)

Nell'ambito del progetto di formazione, come  previsto dal DM593/2000, "Note alla redazione della documentazione" - punto 6 'Criteri di determinazione dei costi ammissibili', per i consorzi per i quali sia previsto nell'atto costitutivo, come modalità operativa, l'utilizzo del personale e delle strutture di ricerca dei consorziati, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento (per conto del consorzio) di attività di progetto si considerano a tutti gli effetti come costi del consorzio stesso. I Criteri per l'imputazione territoriale dei costi relativi al progetto di formazione sono quelli previsti dal D.M. 593/2000, come esplicitato nelle Note alla redazione della documentazione pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 (Cap. 7. Criteri per l'imputazione territoriale dei costi - 7.2 Il progetto di formazione). Risultano attribuibili direttamente alla zona di localizzazione geografica della struttura responsabile del progetto di formazione, i costi diretti dell'attività formativa ivi svolta. Tale struttura deve risultare specificatamente attrezzata e dotata di personale stabilmente impiegato in loco per l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione.

 

46 - Con riferimento ai "Criteri di determinazione e ammissibilità dei costi" inerenti al PON "Nuovi distretti e nuovi laboratori" (D.D. 713/ric. del 29 ottobre 2010 - Titolo III), sono ammissibili i canoni di locazione e/o di noleggio, fatturati direttamente dal fornitore, relativi ad attrezzature e impianti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo? (21/06/2013)

Si conferma che i costi per locazione e/o noleggio di attrezzature e impianti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo sono considerati ammissibili, nell'ambito della voce di costo B) costi degli strumenti e delle attrezzature.

 

47 - Con "personale di ricerca con stabile sede" si intende solo il personale dipendente o anche i collaboratori del soggetto beneficiario?(21/06/2013)

Come previsto dal D.M.593/2000 e ss.mm.ii., "Note alla redazione della documentazione" - punto 7 'Criteri per l'imputazione territoriale dei costi', per "personale di ricerca con stabile sede" deve intendersi sia i dipendenti del soggetto titolare del cofinanziamento sia i non dipendenti con contratto di collaborazione.

 

48 - Nei progetti esecutivi è possibile prevedere un OR0 (con 2 attività) per la gestione del progetto e disseminazione dei risultati? I costi di questo OR e l'impegno (in termini di anni uomo) sono ammissibili? (28/06/2013)

I costi relativi alle attività di gestione, rendicontazione ed altre attività complementari, possono rientrare nella voce di costo E) Spese Generali.

I costi per le spese sostenute per avvisi pubblici (pubblicazione bandi di gara, manifesti, inserzioni sui giornali, spot televisivi, etc.) o per la  preparazione di convegni, seminari, finalizzati alla pubblicizzazione dell'intervento, nonché i costi relativi alla divulgazione dei risultati del progetto di ricerca, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1828/2006 Sezione 1 riguardante gli obblighi in materia di informazione e pubblicità e dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici sono ammissibili. Tali costi sono imputabili alla voce di costo F) Altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi - voce analitica F.2 - Informazione e pubblicità correlate alle attività di progetto.

 

49 - Relativamente al punto 7.1 del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. lettera a) e b) è corretto caricare nelle spese generali la ripartizione dei costi relativi alla gestione del personale presso il laboratorio? (28/06/2013)

Ai sensi del D.M. 593/2000, come esplicitato nelle Note alla redazione della documentazione pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 (Cap. 7. Criteri per l'imputazione territoriale dei costi - 7.1 Il progetto di ricerca), condizione necessaria per l'imputabilità di costi di ricerca e/o sviluppo all'Area convergenza è l'esistenza in tale area di un laboratorio strutturato ed utilizzato per l'esecuzione delle attività di ricerca e/o sviluppo cui i costi stessi si riferiscono.

Deve intendersi per laboratorio strutturato per l'esecuzione di dette attività un centro dotato, oltre che di impianti e di personale generici, delle attrezzature specifiche e di personale di ricerca utilizzati nelle attività stesse.

Quindi, risultano ammissibili i costi relativi a) al personale avente stabile sede di lavoro presso il laboratorio,

b) al personale non dipendente (con contratto di collaborazione) e al personale dipendente dell'impresa finanziata e di sue collegate distaccato presso il laboratorio limitatamente al suo tempo di permanenza e di attività in loco, con relativo ricarico di spese generali (per l'imputazione delle spese generali, cfr art. 9, lettera e) dell'Avviso n.713/Ric. del 29/10/2010).

 

Data ultimo aggiornamento: 28/06/2013