Con il D.D. prot. n. 923 del 12/5/2016, si rettifica il Decreto del Capo Dipartimento prot. n. 3066 del 14 ottobre 2014 come segue:
L'articolo 1 deve intendersi così sostituito:
"Per tutti i progetti ammessi a finanziamento di cui all'elenco allegato, le verifiche di cui all'art. 1, comma 2 dei Decreti di Concessione delle Agevolazioni ed indicate in premesse, dovranno essere attivate entro 30 giorni dall'avvenuta sottoscrizione degli Atti d'Obbligo e di Accettazione allegati al Disciplinare di Concessione delle Agevolazioni, attraverso la relativa richiesta all'Esperto Tecnico Scientifico e all'Istituto Convenzionato.
2. In fase di attuazione del progetto, nel caso di esito negativo delle predette verifiche, l'Amministrazione si riserva i conseguenti provvedimenti, anche in termini di revoca delle agevolazioni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche a tutti gli altri Decreti di concessione adottati e adottandi per i progetti di cui all'Avviso "D.D. 713/Ric." (Titolo III)".
Il comma 1 dell'articolo 2 deve intendersi così sostituito:
"Il presente Decreto sostituisce quanto disposto dall'art. 1, comma 2 dei Decreti di Concessione delle Agevolazioni con riferimento al termine entro il quale attivare le verifiche per il soddisfacimento del requisito della stabile organizzazione in Area Convergenza e in ordine alle conseguenze di un eventuale esito negativo delle verifiche e, pertanto, nessuna condizione deve intendersi apposta all'efficacia dei disciplinari.
Per tutto quanto non espressamente modificato resta valido e invariato quanto disposto dai Decreti Direttoriali di concessione delle Agevolazioni predisposti per tutti i progetti di cui all'Avviso "D.D. 713/Ric." (Titolo III).