Glossario

V

Valutazione

Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo IV 'Efficacia' - Capo I 'Valutazione' 

art 47 'Disposizioni generali'

1. Le valutazioni sono volte a migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza dell'intervento dei Fondi nonché la strategia e l'attuazione dei programmi operativi con riguardo ai problemi strutturali specifici che caratterizzano gli Stati membri e le regioni interessate, tenendo conto al tempo stesso dell'obiettivo di sviluppo sostenibile e della pertinente normativa comunitaria in materia di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica.

2. Le valutazioni possono essere di natura strategica al fine di esaminare l'evoluzione di un programma o di un gruppo di programmi rispetto alle priorità comunitarie e nazionali oppure di natura operativa al fine di sostenere la sorveglianza di un programma operativo. Le valutazioni vengono effettuate prima, durante e dopo il periodo di programmazione.

3. Le valutazioni sono effettuate, secondo il caso, sotto la responsabilità dello Stato membro o della Commissione, conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 13.

Le valutazioni sono effettuate da esperti o organismi, interni o esterni, funzionalmente indipendenti dalle autorità di cui all'articolo 59, lettere b) e c). I risultati sono pubblicati secondo le norme che si applicano in materia di accesso ai documenti.

4. Le valutazioni sono finanziate tramite il bilancio per l'assistenza tecnica.

5. La Commissione fornisce orientamenti indicativi sui metodi di valutazione, compresi i parametri di qualità, secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

art 48 'Responsabilità degli Stati membri'

1. Gli Stati membri si dotano dei mezzi necessari allo svolgimento delle valutazioni, organizzano la produzione e la raccolta dei dati necessari e utilizzano i vari tipi di informazioni fornite dal sistema di sorveglianza. Nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza", in conformità del principio di proporzionalità di cui all'articolo 13, essi possono inoltre redigere, se opportuno, un piano di valutazione che presenta a titolo indicativo le attività di valutazione che lo Stato membro intende svolgere nel corso delle diverse fasi di attuazione.

2. Gli Stati membri effettuano una valutazione ex ante per ciascun programma operativo separatamente nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza". In casi debitamente giustificati, nel rispetto del principio di proporzionalità di cui all'articolo 13, e come contenuto tra la Commissione e lo Stato membro, gli Stati membri possono effettuare una unica valutazione ex ante concernente più programmi operativi.

Per l'obiettivo "Competitività regionale e occupazione", gli Stati membri effettuano, in alternativa, una valutazione ex ante relativa all'insieme dei programmi operativi, una valutazione per ciascun Fondo, una valutazione per ciascuna priorità o una valutazione per ciascun programma operativo.

Per l'obiettivo "Cooperazione territoriale Europea", gli Sati membri effettuano congiuntamente una valutazione ex ante relativa a ciascun programma operativo o a vari programmi operativi.

Le valutazioni ex ante sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei documenti di programmazione.

Le valutazioni ex ante sono volte ad ottimizzare l'attribuzione delle risorse di bilancio nell'ambito dei programmi operativi e a migliorare la qualità della programmazione. Esse individuano e stimano le disparità, i divari e il potenziale di sviluppo, gli scopi da raggiungere, i risultati previsti, i traguardi quantificati, la coerenza, se del caso, della strategia proposta per la regione, il valore aggiunto comunitario, la misura in cui si è tenuto conto delle priorità della Comunità, gli insegnamenti tratti dalla programmazione precedente e la qualità delle procedura di attuazione, sorveglianza, valutazione e gestione finanziaria.

3. Nel corso del periodo di programmazione, gli Stati membri effettuano valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi operativi, in particolare laddove la loro realizzazione si allontani in maniera significativa rispetto agli obiettivi inizialmente fissati o laddove siano presentate proposte per la revisione dei programmi operativi di cui all'articolo 33. I risultati sono trasmessi al comitato di sorveglianza del programma operativo e alla Commissione.