Glossario

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Revisione dei programmi operativi

Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo III 'Programmazione' - Capo I 'Disposizioni generali relative ai Fondi Strutturali e al Fondo di Coesione' - art. 33 'Revisione dei programmi operativi'

1. Su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, di concerto con lo Stato membro interessato, i programmi operativi possono essere riesaminati e, se necessario, la parte rimanente del programma può essere riveduta in uno o più dei seguenti casi:

a) a seguito di cambiamenti socioeconomici significativi;

b) al fine di tener conto in misura maggiore o differente di mutamenti di rilievo nelle priorità comunitarie, nazionali o regionali;

c) alla luce della valutazione di cui all'articolo 48, paragrafo 3;

d) a seguito di difficoltà in fase di attuazione.

Se necessario, i programmi operativi sono riveduti successivamente all'assegnazione delle riserve di cui agli articoli 50 e 51.

2. La Commissione adotta una decisione in merito a una richiesta di revisione dei programmi operativi nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre tre mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro.

3. La revisione dei programmi operativi non richiede la revisione della decisione della Commissione di cui all'articolo 28, paragrafo 3.