Regolamento (CE) n. 1828/2006 - Disposizioni di attuazione Capo II 'Modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006' - Sezione 1 'Informazione e pubblicità' - art. 10 'Rete e scambio di esperienze'
1. Ogni autorità di gestione designa persone di riferimento responsabili delle informazioni e della pubblicità e ne informa la Commissione. Gli Stati membri possono inoltre designare un'unica persona di riferimento per tutti i programmi operativi.
2. È possibile istituire reti comunitarie che comprendano tutte le persone designate a norma del paragrafo 1 al fine di assicurare lo scambio di pratiche esemplari, inclusi i risultati dell'attuazione del piano di comunicazione, nonché lo scambio di esperienze durante l'attuazione degli interventi informativi e pubblicitari nell'ambito della presente sezione.
3. Gli scambi di esperienze nel settore dell'informazione e della pubblicità possono essere sostenuti mediante l'assistenza tecnica di cui all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1083/2006.