Glossario

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Rapporto strategico degli Stati membri

Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo II - 'Approccio strategico alla coesione' - Capo III 'Seguito Strategico' - art. 29 'Rapporto strategico degli Stati membri'

1. Per la prima volta nel 2007, ciascuno Stato membro inserisce nel rapporto annuale di attuazione del proprio programma nazionale di riforma una sezione sintetica sul contributo dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi ai fini dell'attuazione del programma nazionale di riforma.

2. Entro e non oltre la fine del 2009 e del 2012, gli Stati membri forniscono un rapporto sintetico recante informazioni sul contributo dei programmi cofinanziati dai Fondi

a) alla realizzazione degli obiettivi della politica di coesione definiti dal trattato;

b) all'adempimento delle missioni dei Fondi di cui al presente regolamento;

c) all'attuazione delle priorità precisate negli orientamenti strategici comunitari per la coesione di cui all'articolo 25 e specificate nelle priorità definite dal quadro di riferimento strategico nazionale di cui all'articolo 27; e

d) alla realizzazione dell'obiettivo di promuovere la competitività e creare posto di lavoro, mirando inoltre al raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), come previsto all'articolo 9, paragrafo 3.

3. Ciascuno Stato membro definisce il contenuto dei rapporti di cui al paragrafo 2 al fine di individuare:

a) la situazione e le tendenze socioeconomiche;

b) i risultati, le sfide e le prospettive future per quanto riguarda l'attuazione della strategia concordata; e

c) esempi di buone prassi.

4. Ogni rimando al programma nazionale di riforma nel presente articolo si riferisce agli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2205-2008) e vale in pari misura per qualsiasi orientamento equivalente definito dal Consiglio europeo.