Glossario

P

Programma operativo

Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione

Titolo I 'Obiettivi e Norme Generali di Intervento' Capo I 'Campo di Applicazione e Definizioni' - art. 2 'Definizioni'

1. Il documento presentato da uno Stato membro e adottato dalla Commissione che fissa una strategia di sviluppo con una serie coerente di priorità da realizzare con il contributo di un Fondo o, nel caso dell'obiettivo "Convergenza", con il contributo del Fondo di coesione e del FESR.

Titolo III 'Programmazione' - Capo I 'Disposizioni generali relative ai fondi strutturali e al fondo di coesione' - art. 32 'Preparazione e approvazione dei programmi operativi'

1. Le attività dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di programmi operativi nell'ambito del quadro di riferimento strategico nazionale. Ciascun programma operativo copre un periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Un programma operativo può riguardare solo uno dei tre obiettivi di cui all'articolo 3, salvo ove diversamente convenuto tra la Commissione e la Stato membro.

2. Ciascun programma operativo è redatto dalla Stato membro o da un'autorità da esso designata, in cooperazione con i partner di cui all'articolo 10.

3. Lo Stato membro presenta alla Commissione una proposta di programma operativo contenente tutte le componenti di cui all'articolo 37 nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre cinque mesi dall'adozione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione di cui all'articolo 26.

4. La Commissione valuta il programma operativo proposto per stabilire se esso contribuisce alla realizzazione delle finalità e delle priorità del quadro di riferimento strategico nazionale e degli orientamenti strategici comunitari per la coesione. Entro due mesi dal ricevimento del programma operativo, la Commissione, qualora ritenga che esso non contribuisce alla realizzazione delle finalità del quadro di riferimento strategico nazionale e degli orientamenti strategici comunitari per la coesione, può invitare lo Stato membro a fornire ogni informazione supplementare necessaria e, se del caso, a rivedere di conseguenza il programma proposto.

5. La Commissione adotta ciascun programma operativo nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre quattro mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, e non prima del 1° gennaio 2007.