Glossario

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Partenariato

Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo 1 'Obiettivi e norme generali di intervento' - Capo IV 'Principi di Intervento' - art. 11 'Partenariato'

1. Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro di una stretta cooperazione, (in seguito: "partenariato"), tra la Commissione e ciascuno Stato membro. Ciascuno Stato membro organizza, se del caso e conformemente alle norme e alle prassi nazionali vigenti, un partenariato con autorità ed organismi quali:

a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;

b) le parti economiche e sociali;

c) ogni altro organismo appropriato in rappresentanza della società civile, i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità tra uomini e donne. Ciascuno Stato membro designa i partner più rappresentativi a livello nazionale, regionale e locale, nei settori economico, sociale e ambientale o in altri settori (di seguito: "i partner"), conformemente alle norme e alle prassi nazionali, tenendo conto della necessità di promuovere la parità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile tramite l'integrazione di requisiti in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente.

2. Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner di cui al paragrafo 1. Il partenariato verte sulla preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi operativi. Gli Stati membri associano, se del caso, ciascuno dei pertinenti partner, in particolare le regioni, alle varie fasi della programmazione, nel rispetto delle scadenze fissate per ciascuna di esse.

3. Ogni anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano le parti economiche e sociali a livello europeo in merito all'intervento dei Fondi.