Glossario

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Fondi europei

Regolamento (CE) n. 1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione - Titolo I 'Obiettivi e norme generali di intervento' - Capo II 'Obiettivi e missioni' - art. 4 'Strumenti e missioni'

1. I Fondi contribuiscono, ciascuno conformemente alle disposizioni specifiche che lo disciplinano, al conseguimento dei tre obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo la ripartizione seguente:

a) obiettivo "Convergenza": FESR, FSE e Fondo di coesione;

b) obiettivo "Competitività regionale e occupazione": FESR e FSE;

c) obiettivo "Cooperazione territoriale europea": FESR

2. Il Fondo di coesione interviene anche nelle regioni non ammissibili al sostegno nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza" in base ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, se appartenenti:

a) a uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione in base ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2; e

b) a uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione ai sensi dei criteri previsti nell'articolo 8, paragrafo 3;

3. I Fondi contribuiscono al finanziamento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri e della Commissione.