Regolamento (CE) n. 1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione - Titolo I 'Obiettivi e norme generali di intervento' - Capo II 'Obiettivi e missioni' - art. 4 'Strumenti e missioni'
1. I Fondi contribuiscono, ciascuno conformemente alle disposizioni specifiche che lo disciplinano, al conseguimento dei tre obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo la ripartizione seguente:
a) obiettivo "Convergenza": FESR, FSE e Fondo di coesione;
b) obiettivo "Competitività regionale e occupazione": FESR e FSE;
c) obiettivo "Cooperazione territoriale europea": FESR
2. Il Fondo di coesione interviene anche nelle regioni non ammissibili al sostegno nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza" in base ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, se appartenenti:
a) a uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione in base ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2; e
b) a uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione ai sensi dei criteri previsti nell'articolo 8, paragrafo 3;
3. I Fondi contribuiscono al finanziamento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri e della Commissione.