Glossario

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Comitato di sorveglianza

Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo VI 'Gestione, Sorveglianza e Controlli' - Capo II 'Sorveglianza' -

art. 63 'Comitato di sorveglianza'

1. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro istituisce un comitato di sorveglianza, d'intesa con l'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione di approvazione del programma operativo. Un unico comitato di sorveglianza può essere istituito per vari programmi operativi.

2. Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno nell'ambito del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato e lo adotta d'intesa con l'autorità di gestione, al fine di esercitare i suoi compiti conformemente al presente regolamento.

art. 64 'Composizione'

1. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dall'autorità di gestione. La sua composizione è decisa dallo Stato membro d'intesa con l'autorità di gestione.

2. Di propria iniziativa o a richiesta del comitato di sorveglianza, un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori del comitato stesso a titolo consultivo. Un rappresentante della BEI e del FEI possono partecipare a titolo consultivo per i programmi operativi a cui la BEI o il FEI forniscono un contributo.