Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo VI 'Gestione, Sorveglianza e Controlli' - Capo I 'Sistemi di gestione e di controlli' -art. 61'Funzioni dell'autorità di certificazione'
L'Autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:
a) elaborare e trasmettere alla Commissione le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento;
b) certificare che:
i) la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ad è basata su documenti giustificativi verificabili;
ii) le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma e alle norme comunitarie e nazionali;
c) garantire ai fini della certificazione di aver ricevuto dall'autorità di gestione informazioni adeguate in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa;
d) tener conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;
e) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;
f) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione. Gli importi sono restituiti al bilancio generale dell'Unione europea prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.