Glossario

A

Ambito geografico

Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo III 'Programmazione' - Capo I 'Disposizioni generali relative ai Fondi Strutturali e al Fondo di Coesione' - art. 35

1. I programmi operativi presentati titolo dell'obiettivo "Convergenza" sono definiti al livello geografico adeguato e almeno al livello regionale NUTS 2.

I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo "Convergenza" che beneficiano di un contributo del Fondo di coesione sono definiti a livello nazionale.

2. Per le regioni che beneficiano di un finanziamento del FESR, i programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" sono definiti al livello regionale NUTS 1 o NUTS 2, secondo l'ordinamento dello Stato membro, salvo ove diversamente convenuto tra la Commissione e lo Stato membro. Se finanziati dal FSE, i programmi sono definiti dallo Stato membro al livello adeguato.

3. I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" per la cooperazione transfrontaliera sono definiti, in via di principio, per ciascuna frontiera o gruppo di frontiere, da un adeguato raggruppamento a livello NUTS 3, enclavi comprese. I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" per la cooperazione transnazionale sono definiti al livello di ciascuna zona di cooperazione transnazionale. I programmi di cooperazione interregionale e di scambio di esperienze riguardano l'insieme del territorio comunitario.