Glossario

A

Addizionalità

Regolamento (CE) n.1083/2006 - Disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione Titolo I 'Obiettivi e norme generali di intervento' - Capo IV 'Principi di intervento' - art. 15 

1. I contributi dei Fondi strutturali non sostituiscono le spese strutturali, pubbliche o assimilabili, di uno Stato membro.

2. Per le regioni che rientrano nell'obiettivo "Convergenza", la Commissione e lo Stato membro determinano il livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili che lo Stato membro mantiene in tutte le regioni interessate nel corso del periodo di programmazione. Il livello delle spese di uno Stato membro è uno degli elementi interessati dalla decisione della Commissione relativa al quadro di riferimento strategico nazionale di cui all'art. 28, paragrafo 3. Il documento metodologico della Commissione, adottato secondo la procedura di cui all'art. 103, paragrafo 3, fornisce orientamenti.

3. Di norma, il livello delle spese di cui al paragrafo 2 è pari almeno all'importo delle spese medie annue, in termini reali, sostenute nel corso del periodo di programmazione precedente. Inoltre, il livello delle spese è determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui si effettua il finanziamento e tenendo conto di talune circostanze economiche specifiche o eccezionali, quali le privatizzazioni o un livello eccezionale di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, da parte dello Stato membro nel corso del periodo di programmazione precedente.

4. La Commissione, in cooperazione con ciascuno Stato membro, procede per l'obiettivo "Convergenza" a una verifica intermedia dell'addizionalità, nel 2011. Nel quadro di questa verifica intermedia, la Commissione, in consultazione con lo Stato membro, può decidere di  modificare il livello richiesto di spese strutturali se la situazione economica nello Stato membro interessato è cambiata in misura significativa rispetto a quella esistente al momento della determinazione del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili di cui al paragrafo 2. La decisione della Commissione di cui all'art. 28, paragrafo 3, è modificata in modo da rispecchiare questo adeguamento. La Commissione, in cooperazione con ciascuno Stato membro, procede per l'obiettivo "Convergenza" a una verifica ex post dell'addizionalità il 31 dicembre 2016. Lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni richieste per consentire la verifica della conformità al livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili definite ex ante. Se del caso, saranno utilizzati metodi di stima statistica. La Commissione pubblica i risultati per lo Stato membro della verifica dell'addizionalità, incluse la metodologia e le fonti delle informazioni utilizzate, a conclusione di ciascuna delle tre fasi di verifica.