A norma dell'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, i progetti di innovazione sociale possono essere presentati da giovani residenti nelle 4 Regioni della Convergenza di età non superiore ai 30 anni alla data di chiusura dei termini per la presentazione dei progetti, anche costituiti in entità no-profit senza particolare vincolo di forma giuridica. Pertanto nel caso in cui il progetto sia presentato da un'entità no-profit, la medesima deve essere costituita esclusivamente da giovani di età non superiore ai 30 anni.
In base alle previsioni contenute nell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, il coinvolgimento di una o più delle Pubbliche Amministrazioni operanti nei territori non è un elemento obbligatorio come nel caso delle Idee progettuali (cfr. articolo 4 dell'Avviso D.D. 84/Ric.). Tuttavia, nell'ipotesi in cui il progetto preveda il coinvolgimento di altri soggetti, l'elaborato progettuale dovrà evidenziare il ruolo assunto dagli stessi ed essere corredato da relative lettere di intenti.
No. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 possono presentare progetti di innovazione sociale i giovani di età non superiore ai 30 anni (pertanto non sono ammissibili i soggetti che risultino aver compiuto i 31 anni già alla data del 30 aprile 2012) e residenti nelle 4 Regioni della Convergenza alla data di chiusura dei termini per la presentazione dei progetti medesimi (30 aprile 2012, cfr. articolo 9, comma 1, dell'Avviso D.D. 84/Ric.).
I progetti di Innovazione Sociale possono essere presentati da
uno o più giovani residenti nelle Regioni della Convergenza e di
età non superiore a 30 anni. Nel caso di più proponenti il progetto
sarà presentato in forma congiunta.
In alternativa i proponenti, che dovranno comunque possedere tutti
i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 8, comma 3,
dell'Avviso, possono scegliere di presentare il progetto costituiti
in entità no-profit.
Come specificato nel richiamato articolo, l'Avviso non pone
restrizioni circa la tipologia di forma giuridica, fermo restando
che tale entità non dovrà avere scopo di lucro.
Fermo restando che l'entità giuridica di cui all'articolo 8,
comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 deve essere
no-profit, tutti i requisiti soggettivi (età anagrafica e residenza
in una delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza) devono essere
posseduti da tutti i soggetti presenti nella
compagine.
Rispetto al possesso del requisito dell'età anagrafica, si
specifica che non sono ammissibili i soggetti che risultino aver
compiuto i 31 anni già alla data del 30 aprile 2012.
In base al disposto dell'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, i giovani residenti nelle 4 Regioni della Convergenza di età non superiore ai 30 anni possono anche costituirsi in entità no-profit. L'avviso al riguardo non pone restrizioni circa la tipologia di forma giuridica, fermo restando che tale entità non dovrà avere scopo di lucro.
No. Fermo restando che l'entità giuridica di cui all'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 deve essere no-profit, i requisiti di ammissibilità dei proponenti (età non superiore ai 30 anni e residenza in una delle 4 Regioni della Convergenza), dovranno essere posseduti da tutti i soci.
No. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, solo i giovani di età non superiore ai 30 anni, residenti in una delle 4 Regioni della Convergenza, possono presentare progetti di innovazione sociale anche costituendo entità no-profit, senza vincolo di forma giuridica (cfr. FAQ n. 5).
Fermo restando che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3,
dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 , l'entità costituita
dovrà essere no-profit, i soggetti proponenti possono costituire la
medesima in caso di approvazione del progetto esecutivo di cui
all'articolo 7, comma 6, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012.
In questo caso, in sede di presentazione della domanda, dovrà
essere predisposta una relativa dichiarazione di impegno.
Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, sono ammissibili solo i giovani di età non superiore a 30 anni residenti in una delle quattro Regioni della Convergenza.
In base all'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, i Progetti di Innovazione Sociale possono essere presentati solo da giovani residenti nelle 4 Regioni della Convergenza di età non superiore ai 30 anni alla data di chiusura dei termini per la presentazione dei progetti, anche costituiti in entità no-profit senza particolare vincolo di forma giuridica. Si specifica che ai fini della individuazione dei soggetti ammissibili, l'articolo 5 del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. trova applicazione solo per le idee progettuali (cfr. articolo 3 dell' Avviso) e non anche per i progetti di innovazione sociale di cui al richiamato articolo 8 dell'Avviso.
Ai sensi dell'Articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, per la presentazione di Progetti di Innovazione Sociale non è necessaria la costituzione di una entità no-profit da parte dei giovani proponenti. In particolare, i predetti progetti possono essere presentati da uno o più giovani di età non superiore ai 30 anni residenti nelle Regioni della Convergenza; nel caso di più proponenti il progetto può essere presentato in forma congiunta ovvero mediante costituzione di una entità no-profit (cfr. FAQ n. 4 della presente sezione).
Fermo restando che tutti i requisiti soggettivi (età anagrafica
e residenza in una delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza) devono
essere posseduti da tutti i soggetti presenti nella compagine,
l'entità giuridica di cui all'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D.
84/Ric del 2 marzo 2012 deve essere no-profit.
Rispetto al possesso del requisito dell'età anagrafica, si
specifica che non sono ammissibili i soggetti che risultino aver
compiuto i 31 anni già alla data del 30 aprile 2012.
Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, i Progetti di Innovazione Sociale possono essere presentati anche da un solo giovane di età non superiore ai 30 anni, residente in una delle Regioni della Convergenza. Si precisa che, nel caso di più proponenti, il progetto può essere presentato in forma congiunta ovvero mediante costituzione di una entità no-profit (cfr. FAQ n. 1 e 4 della presente sezione).
In base all'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, tutti i requisiti soggettivi (età anagrafica e residenza in una delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza), necessari per la presentazione di un Progetto di Innovazione Sociale, devono essere posseduti da tutti i soggetti presenti nella compagine e l'eventuale entità giuridica in cui possono costituirsi deve essere no-profit.
No. In base alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, i Progetti di Innovazione Sociale possono essere presentati solo da giovani residenti nelle 4 Regioni della Convergenza di età non superiore ai 30 anni alla data di chiusura dei termini per la presentazione dei progetti, anche costituiti in entità no-profit senza particolare vincolo di forma giuridica. Pertanto nel caso in cui il progetto sia presentato da un'entità no-profit, la medesima deve essere costituita esclusivamente da giovani di età non superiore ai 30 anni (cfr. FAQ n. 1 e n. 4 della presente sezione).
In base all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 i giovani proponenti di un Progetto di Innovazione Sociale, possono scegliere di presentare il progetto costituiti in entità no-profit, indifferentemente già costituita o da costituire. L'Avviso non pone restrizioni circa la tipologia di forma giuridica, fermo restando che tale entità non dovrà avere scopo di lucro. Si precisa inoltre che nel caso in cui il progetto sia presentato da un'entità no-profit, la medesima deve essere costituita esclusivamente da giovani in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità di cui al comma 3 dell'articolo 8 richiamato.
Si. L'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, tra i requisiti per l'ammissibilità del soggetto proponente di un Progetto di Innovazione Sociale, prevede quello dell'età anagrafica (non superiore ai 30 anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda) e quello della residenza obbligatoria in una delle quattro Regioni della Convergenza, non anche quello della cittadinanza.
L'articolo 3 (Soggetti ammissibili) dell'Avviso D.D.
84/Ric del 2 marzo 2012 trova applicazione solo per le Idee
progettuali e non anche per i Progetti di Innovazione
Sociale.
Pertanto, si ricorda che i requisiti per l'individuazione dei
soggetti che possono presentare un Progetto di Innovazione Sociale
sono previsti all'articolo 8, comma 3, del medesimo Avviso, a norma
del quale i Progetti di Innovazione Sociale possono essere
presentati solo da giovani residenti nelle 4 Regioni della
Convergenza di età non superiore ai 30 anni alla data di chiusura
dei termini per la presentazione dei progetti, anche costituiti in
entità no-profit senza particolare vincolo di forma giuridica.
Resta fermo, quindi, che nel caso in cui il Progetto sia presentato
in forma congiunta, l'entità non dovrà avere scopo di lucro
(cfr. FAQ n. 1, n. 4, n. 6, n. 11, della presente
sezione).
Fermo restando che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, l'entità costituita dovrà essere no-profit, i soggetti proponenti possono costituire la medesima a seguito di approvazione del progetto esecutivo di cui all'articolo 7, comma 6, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012. In questo caso, in sede di presentazione della domanda, dovrà essere predisposta una relativa dichiarazione di impegno (cfr. FAQ 9 della presente sessione).
Si. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 requisiti per l'ammissibilità di un soggetto proponente di un Progetto di Innovazione Sociale sono quello dell'età anagrafica (non superiore ai 30 anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda) e quello della residenza obbligatoria in una delle quattro Regioni della Convergenza. Salvo il rispetto dei predetti requisiti, la richiamata norma non impone che più giovani che intendano proporre uno stesso Progetto di Innovazione Sociale debbano essere residenti tutti nella medesima Regione dell'Area Convergenza.
No. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 8, comma 3,
dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, un Progetto di
Innovazione Sociale può essere presentato solo da giovani residenti
in una delle quattro Regioni della Convergenza (Campania, Puglia,
Calabria, Sicilia) di età non superiore ai 30 anni alla data di
chiusura dei termini per la presentazione della domanda (cfr.
FAQ n. 1, n. 4, n. 10 della presente sezione).
Si ricorda altresì che i requisiti soggettivi (età anagrafica e
residenza in una delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza) devono
essere posseduti da tutti i soggetti associati (cfr. FAQ n. 1 e
n. 4 della presente sezione).
Si ricorda che al fine della presentazione di un Progetto di
Innovazione Sociale in risposta all'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo
2012, in base al disposto dell'articolo 8, comma 3, del medesimo
Avviso, i giovani residenti nelle 4 Regioni della Convergenza di
età non superiore ai 30 anni alla data di chiusura della
presentazione della domanda, possono presentarsi sia come singoli
sia in forma congiunta e, in quest'ultimo caso, possono anche
costituirsi in entità no-profit. La scelta è rimessa alla libera
volontà dei soggetti interessati e nessuna differenza è ravvisabile
al riguardo.
Pertanto non sussiste alcun obbligo in capo ai soggetti che
intendono presentare la domanda singolarmente (ovvero in forma
congiunta senza ricorrere alla previa costituzione di una entità
no-profit) di procedere alla costituzione di una entità no-profit
in caso di eventuale riconoscimento del finanziamento.
Si, purché siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 e, pertanto, risultino di età non superiore ai 30 anni e residenti in una delle Regioni della Convergenza alla data di scadenza dei termini per la presentazione dei Progetti previsti dall'articolo 9, comma 1, del medesimo Avviso (30 aprile 2012).
Si ricorda che a norma dell'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 i Progetti di Innovazione Sociale possono essere presentati da giovani residenti nelle 4 Regioni della Convergenza di età non superiore ai 30 anni alla data di chiusura dei termini per la presentazione dei progetti, anche costituiti in entità no-profit senza particolare vincolo di forma giuridica. Pertanto qualora sussistano tutti i requisiti soggettivi sopra richiamati anche un giovane titolare di borsa di studio ovvero un dottorando possono presentare un Progetto di Innovazione Sociale.
Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 i Progetti di
Innovazione Sociale possono essere presentati da giovani residenti
nelle 4 Regioni della Convergenza di età non superiore ai 30 anni
alla data di chiusura dei termini per la presentazione dei
progetti, anche costituiti in entità no-profit senza particolare
vincolo di forma giuridica.
Pertanto, fermo restando che sotto il profilo soggettivo è
lasciata alla libera scelta dei giovani la forma (singoli,
raggruppamento senza vincolo giuridico, entità no-profit) di
presentazione del predetto progetto, nel caso in cui si scelga di
costituire una entità questa deve essere obbligatoriamente
no-profit e tale forma deve essere mantenuta fino alla chiusura del
progetto.
In base all'articolo 8, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 i soggetti proponenti che si impegnino a costituirsi in entità no-profit, in caso di ammissione al cofinanziamento, devono mantenere la medesima compagine dichiarata in fase di presentazione della domanda.