Per quanto riguarda le domande sull'ammissibilità e determinazione dei costi, si precisa che il Ministero procederà nei prossimi giorni alla pubblicazione di uno specifico documento al riguardo.
Contestualmente saranno pubblicate le risposte alle predette domande pervenute al Ministero.
I requisiti previsti dall'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 riguardano esclusivamente i soggetti proponenti e non eventuale altro personale dedicato al progetto.
No, i costi dell'affitto non rientrano tra i costi ammissibili ai sensi dell'articolo 5 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012.
In coerenza con quanto disposto dal D.P.R. 196/2008 articolo 2,
comma 7, le ore dedicate al progetto da parte dei giovani
proponenti può essere contabilizzato come semplice apporto in
natura.
Il predetto articolo pone come condizione l'individuazione di
normali tariffe orarie in base alle quali procedere ad una equa
valorizzazione delle ore lavorate. A tale proposito si deve fare
riferimento, al massimale previsto dalle Linee guida per la
determinazione delle spese ammissibili pubblicate sul
sito www.ponrec.it
Nel caso in cui i giovani proponenti siano contrattualizzati dall'ente no-profit al quale partecipano possono essere rendicontati i costi reali sostenuti dall'entità stessa. Nel caso in cui i giovani proponenti non si costituiscano come entità no profit, ma partecipino a titolo individuale, la quantificazione del loro apporto al progetto deve avvenire in coerenza con quanto disposto dal D.P.R. 196/2008 articolo 2 ,comma 7; le ore dedicate al progetto da parte dei giovani proponenti può essere contabilizzato come semplice apporto in natura (cfr. FAQ n. 4 della presente sezione), il cui costo sarà imputato alla voce "Spese del personale", in coerenza con i massimali previsti dalle Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili pubblicate su SIRIO e sul sito www.ponrec.it
Nel caso di giovani, in fase di rendicontazione potranno essere
esposte le spese effettivamente sostenute, che saranno debitamente
supportate da giustificativi di spesa dai quali si evinca la
pertinenza della spesa sostenuta con il progetto, purché tali
spese, ancorché rendicontate a costi reali, non superino il limite
del 50% delle spese di personale.
Nel caso di un'associazione no-profit, le spese generali dovranno
essere valorizzate secondo la modalità del proquota in una
percentuale (max 50%) del costo del personale che sia supportata
dalla contabilità (generale ed analitica) aziendale. Nell'ipotesi
in cui i dati contabili non siano immediatamente rilevabili dai
bilanci approvati e certificati, ove applicabile, dovrà essere
predisposta una nota esplicativa sui criteri di imputazione dei
costi che sia autocertificata dal presidente del Collegio
Sindacale, ovvero dal responsabile legale per le società che in
termini di legge non dispongono di tale organo di controllo.
L'articolo 5 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 reca disposizioni sulla determinazione e ammissibilità dei costi del progetto. In particolare, il comma 1, lettera b., del predetto articolo dispone che sono ammissibili i costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Inoltre, sempre, a norma del citato comma 1, lettera b., è ammissibile solo la quota d'uso, per il solo periodo di vigenza del progetto, relativa al progetto, purché l'utilizzo dell'attrezzatura sia ritenuto congruo e pertinente.
I Progetti di Innovazione Sociale non costituiscono interventi realizzati nel quadro del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., pertanto è nella scelta autonoma dei proponenti l'individuazione della tipologia di attività da realizzare per conseguire l'obiettivo dichiarato (cfr. FAQ n. 1 della sezione Caratteristiche dei progetti). Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 sono ammissibili progetti orientati allo sviluppo di soluzioni tecnologiche; non sono ammissibili attività di formazione (cfr. FAQ n. 2 della sezione Caratteristiche dei progetti).
Ai sensi dell'articolo 5 del D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, non
sono ammissibili costi di ristrutturazione, sono invece ammissibili
costi di attrezzature e strumentazione strettamente pertinenti con
le finalità del progetto, il cui costo sarà riconosciuto secondo il
criterio della quota d'uso.
Per i Progetti di Innovazione Sociale non è previsto il
finanziamento di attività formative.
No, l'articolo 5 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 ammette le spese di missione solo con riferimento alle attività formative previste per gli interventi di Smart Cities (Idee progettuali).
Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 i Progetti di Innovazione Sociale devono avere un costo massimo di 2 milioni di euro.
In coerenza con quanto disposto dal D.P.R. 196/2008 articolo 2, comma 7, e con quanto previsto dalle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili pubblicate sul sito www.ponrec.it, le ore dedicate al progetto da parte dei giovani proponenti possono essere contabilizzate come semplice apporto in natura; il costo del software deve essere invece rendicontato secondo il criterio della quota d'uso. Si precisa al riguardo che tutte le spese devono essere strettamente funzionali e pertinenti alla realizzazione del progetto e, nel caso specifico, il software non deve avere precedentemente beneficiato di finanziamenti sia nazionali che comunitari.
Premesso che ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 sono ammissibili progetti orientati allo sviluppo di soluzioni tecnologiche e, pertanto, non sono ammissibili attività di formazione, le voci di costo di riferimento per i Progetti di Innovazione Sociale sono esclusivamente quelle previste al comma 1 dell'articolo 5 del medesimo Avviso.
L'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 prevede l'affidamento a
terzi di incarichi di consulenza e servizi equivalenti per lo
svolgimento di attività a contenuto di ricerca I costi dovranno
essere imputati alla voce di spesa di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera c., dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012. Il medesimo
Avviso non prevede limiti con riferimento a tale voce di spesa, la
cui congruità sarà presa in considerazione in sede di
valutazione
Il proponente, in coerenza con quanto disposto dal D.P.R. 196/2008
articolo 2, comma 7, può erogare delle ore dedicate al progetto che
possono essere contabilizzate come semplice apporto in natura, in
coerenza con quanto esplicitato dalle Linee guida per la
determinazione delle spese ammissibili pubblicate sul sito
www.ponrec.it
Ai sensi dell'articolo 5 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, non sono ammissibili costi di acquisto e/o ristrutturazione di immobili. Lo stesso Avviso prevede un contributo sulla spesa ritenuta ammissibile pari all'80%.
Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, il cofinanziamento del 20% deve essere garantito o attraverso un apporto di risorse private oppure attraverso conferimenti in natura.
In coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, del
D.P.R. 196/2008, le ore dedicate al progetto da parte dei giovani
proponenti può essere contabilizzato come semplice apporto in
natura.
Il predetto articolo pone come condizione l'individuazione di
normali tariffe orarie in base alle quali procedere ad una equa
valorizzazione delle ore lavorate. A tale proposito si deve fare
riferimento, alla tariffa giornaliera prevista dalle Linee guida
per la determinazione delle spese ammissibili pubblicate sul
sito www.ponrec.it. Eventuali partner
istituzionali e/o commerciali possono partecipare attraverso
l'apporto di strumentazione che cedono al proponente, il quale
potrà a sua volta rendicontare attraverso la contabilizzazione
della quota d'uso delle stesse, come previsto dalle stesse Linee
guida per la determinazione delle spese ammissibili pubblicate sul
sito www.ponrec.it
L'articolo 5 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 reca disposizioni sulla determinazione e ammissibilità dei costi del progetto. In particolare, il comma 1, lettera b., del predetto articolo dispone che sono ammissibili i costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Inoltre, sempre, a norma del citato comma 1, lettera b., dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, è ammissibile solo la quota d'uso, per il solo periodo di vigenza del progetto, relativa al progetto, purché l'utilizzo dell'attrezzatura sia ritenuto congruo e pertinente. Alla conclusione delle attività di progetto le stesse attrezzature rimangono nelle disponibilità dei soggetti proponenti per il valore residuo non ancora ammortizzato.
Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di
prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota
destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il
prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo
costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto
a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore
sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a
scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati
dai costi ammissibili. Per tali attività l'Avviso D.D. 84/Ric del 2
marzo 2012 non prevede limiti.
I costi dell'affitto non rientrano tra i costi ammissibili ai sensi
dell'articolo 5 del medesimo Avviso.
Le Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili pubblicate sul sito www.ponrec.it, prevedono alla voce A.2 personale non dipendente, l'ammissibilità di spese relative a contratti di titolari di borsa di studio e titolari di assegni di ricerca, qualora sia espressamente prevista la partecipazione al progetto per lo svolgimento delle relative attività.
La proprietà di brevetti e/o diritti intellettuali spetterà al proponente o ai proponenti in base ad accordi reciprocamente assunti e da esplicitarsi nel progetto.
I soggetti esterni possono partecipare al cofinanziamento
attraverso l'apporto di strumentazioni che vengono cedute al
proponente che a sua volta rendiconterà secondo il principio della
quota d'uso come apporto in natura.
Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, il
cofinanziamento del 20% deve essere garantito o attraverso un
apporto di risorse private oppure attraverso conferimenti in
natura.
No, i costi di avviamento non rientrano tra le spese ammissibili.
Nel caso in cui i giovani proponenti non si costituiscano in entità no-profit, ma partecipino a titolo individuale, la quantificazione del loro apporto al progetto deve avvenire in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 7 del D.P.R. 196/2008; le ore dedicate al progetto da parte dei giovani proponenti possono essere contabilizzate come semplice apporto in natura (cfr. FAQ n. 4 della presente sezione), il cui costo sarà imputato alla voce "Spese del personale", in coerenza con il massimale previsto dalle Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili. Nel caso in cui i giovani proponenti siano contrattualizzati dall'entità no-profit al quale partecipano possono essere rendicontati i costi reali sostenuti dall'entità stessa (cfr. FAQ n. 5 della presente sezione).
Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 sono ammissibili progetti orientati allo sviluppo di soluzioni tecnologiche; non sono ammissibili attività di formazione. Pertanto non sono previsti crediti formativi in relazione alla partecipazione al Progetto di Innovazione Sociale.
Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, non sono ammissibili i costi delle sedi di progetto; tuttavia tra i costi di spese generali, nella misura max del 50% del costo di personale, sono ammissibili i costi di manutenzione ivi compresi i costi delle utenze a condizione che siano rendicontati a costi reali.
Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, il cofinanziamento del 20% deve essere garantito o attraverso un apporto di risorse private oppure attraverso conferimenti in natura.
L'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 e le Linee Guida per la
determinazione delle spese ammissibili (voce di costo C), prevedono
l'affidamento a terzi di incarichi di consulenza e servizi
equivalenti per lo svolgimento di attività a contenuto di ricerca
intesa sia come ricerca in senso stretto che come attività di
sviluppo sperimentale.
Non rientrano in tale voce le spese per supporto all'organizzazione
logistica.
Premesso che le attività devono svolgersi in area Convergenza,
non sono ammissibili rimborsi spese per viaggi e
missioni.
Tuttavia se il/i proponente/i intendono affidare incarichi di
consulenza a terzi, queste spese sono ammissibili ai sensi
dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 e delle Linee Guida per la
determinazione delle spese ammissibili alla voce di costo C; la
congruità e la pertinenza del costo sarà presa in considerazione in
sede di valutazione.
In base alle Linee Guida per la Determinazione delle Spese Ammissibili dei Progetti di Innovazione Sociale, sia per i proponenti costituiti in entità no-profit sia per i proponenti non costituiti in entità no-profit, sono ricomprese, alla voce di costo E.2, le spese sostenute per avvisi pubblici o per la preparazione di convegni, seminari, finalizzati alla pubblicizzazione dell'intervento. Le spese sostenute per la partecipazione a seminari non sono ricomprese nella suddetta voce di costo ma possono essere ricomprese come costi indiretti nelle spese generali secondo le modalità previste dalle Linee Guida per la Determinazione delle Spese Ammissibili.
Fermo restando che per i proponenti persone fisiche le spese generali sono rendicontabili a condizione che si prestino ad una precisa identificazione secondo il criterio di pertinenza (mentre le spese generali di cui alla voce D) delle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili per i proponenti costituiti in entità no-profit tale condizione non sussiste) le tipologie di costo sono analoghe.
Nel caso in cui il soggetto attuatore non sia costituito in entità no-profit può scegliere di giustificare, nel limite del 50% del costo del personale, le spese generali direttamente o indirettamente riconducibili al progetto. Le spese per l'acquisto di pubblicazioni (ad esempio libri) sono rendicontabili a condizione che siano strettamente connesse all'attività progettuale. Tale pertinenza sarà valutata dai soggetti deputati alla verifica tecnico-scientifica e al controllo della documentazione.
I costi relativi a risultati di ricerche, a brevetti, a diritti di licenza e a software specifici (il cui sfruttamento o utilizzo deve essere compatibile con la durata dell'attività finanziata e funzionale all'attività di progetto) sono ricompresi nella voce di costo B.2 come specificato nelle Linee Guida per la Determinazione delle Spese Ammissibili.
Nelle Linee Guida alla Sezione IV viene specificato che la voce di costo A) comprende solo le spese per il personale dipendente e non dipendente impegnato nelle attività di idee tecnologicamente innovative, nonché altro personale ausiliario adibito all'attività scientifica prevista dal progetto, che risulti, in rapporto col soggetto attuatore, dipendente a tempo indeterminato o determinato e/o lavoratore subordinato.
Tutti gli utili e/o ricavi derivanti dalla realizzazione del progetto devono essere portati in detrazione alle spese sostenute per il progetto stesso.
Fermo restando che i soggetti ammissibili ai sensi dell'articolo 8, comma 3 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 possono costituirsi in entità che dovrà essere obbligatoriamente no-profit, si ricorda che ai sensi della regolamentazione comunitaria è necessaria che la stessa entità si doti di una gestione contabile "separata" di progetto.
Ai sensi dell'articolo 5 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, non sono ammissibili costi di affitto, acquisto e/o ristrutturazione di immobili. Sempre ai sensi del richiamato Avviso i conferimenti in natura possono riguardare esclusivamente le spese per il personale (ore dedicate al progetto da parte dei giovani proponenti) e/o l'acquisto di strumenti e attrezzature.
L'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 prevede esclusivamente
l'affidamento a terzi di incarichi di consulenza e servizi
equivalenti per lo svolgimento di attività a contenuto di ricerca,
per i quali la congruità e pertinenza del relativo costo sarà preso
in considerazione in sede di valutazione. I predetti soggetti
devono essere indicati nel Progetto di Innovazione
Sociale.
Tutte le attività, come esplicitato dall'articolo 8, comma 6, del
medesimo Avviso devono essere realizzate in area Convergenza,
pertanto i soggetti che si configurano come prestatori d'opera o di
servizi, indipendentemente dalla localizzazione della propria sede,
dovranno svolgere le attività di competenza nelle Regioni di
riferimento del progetto, e dovranno essere strettamente pertinenti
e coerenti con il progetto stesso. Tale elemento sarà preso in
considerazione in sede di valutazione e, successivamente, in fase
di controllo delle rendicontazioni periodiche.
Il 20% a carico del soggetto proponente non è soggetto a
presentazione di garanzia fidejussoria.
Nel caso in cui il progetto fosse generatore di entrate i relativi
ricavi futuri dovranno essere decurtati dal totale delle spese
ammissibili.
In coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, del D.P.R. 196/2008, le ore dedicate al progetto da parte dei giovani proponenti può essere contabilizzato come semplice apporto in natura. Come previsto nelle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili pubblicate sul sito www.ponrec.it possono ritenersi ammissibili i costi relativi al lavoro volontario, non retribuito, inquadrandosi come apporto in natura, nel limite massimo del 40% del costo complessivo del progetto, ai sensi dell'art. 56 Reg(CE) 1083/06 come modificato dal Reg (CE) 284/09 e previsto dal DPR 196/08.
Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, nel caso in cui i partecipanti non siano costituiti in entità no-profit, il soggetto individuato quale committente dei servizi di consulenza deve essere scelto tra uno dei soggetti proponenti, in base alle previsioni progettuali.
Nell'ambito dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, secondo quanto disposto dalle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili sono rendicontabili esclusivamente i costi sostenuti o comunque in capo al proponente e, pertanto, ne consegue che i contratti devono essere commissionati dal proponente stesso.
Fermo restando che il costo del personale dipendente e/o parasubordinato è ammissibile alle condizioni previste dalle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili, che esplicita alla Sezione IV le modalità di calcolo del costo orario e la relativa documentazione di spesa, si precisa che sono rendicontabili esclusivamente i costi sostenuti dal proponente che, come riportato in nota alla pagina 13 della medesime Linee Guida, dovrà essere titolare di partita IVA.
Le Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili prevedono il riconoscimento dei contributi in natura fino ad un massimo del 40% delle spese ritenute ammissibili in sede di verifica finale. Il proponente riceverà un rimborso pari all'80% della spesa complessivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in base alle verifiche effettuate dai soggetti deputati al controllo.
Come specificato nelle Linee Guida sono ammissibili le spese
riferibili al progetto e che quindi devono essere in capo al
proponente dello stesso. Non possono rendicontarsi costi sostenuti
da altri soggetti che intervengono nel progetto a qualsiasi titolo,
a meno dei contributi in natura per strumenti e attrezzature.
Tuttavia eventuali collaborazioni con terzi sono ammissibili nella
voce "Costi dei servizi di consulenza e di servizi
equivalenti".
Come specificato nelle Linee Guida sono ammissibili le spese
riferibili al progetto e che, quindi, devono essere in capo al
proponente dello stesso. Non possono rendicontarsi costi sostenuti
da altri soggetti che intervengono nel progetto a qualsiasi titolo,
a meno dei contributi in natura per strumenti e attrezzature.
Tuttavia eventuali collaborazioni con terzi sono ammissibili nella
voce "Costi dei servizi di consulenza e di servizi
equivalenti".
Il soggetto proponente deve individuare una sede operativa presso la quale realizzare il progetto, che dovrà essere localizzata in una delle Regioni di interesse dell'Avviso. Tale elemento è fondamentale per rilevare la corretta localizzazione dei costi e la conseguente ammissibilità della spesa. Fermo restando che i costi di affitto non sono ammissibili (cfr. FAQ n. 12 della presente sezione), per quanto riguarda i materiali, le attrezzature e gli eventuali prototipi, gli stessi dovranno risultare presso la sede che il proponente avrà indicato come sede operativa.
In base alle previsioni delle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili, alla Voce di costo B) Costi degli strumenti e delle attrezzature - B.3. Noleggio e Locazione finanziaria (leasing) di strumenti e attrezzature, è possibile rendicontare la spesa per il noleggio e per la locazione finanziaria (leasing) riferito esclusivamente agli strumenti e alle attrezzature, nel rispetto delle modalità indicate e alle condizioni previste ai sensi dell'articolo 8 del DPR 3 ottobre 2008, n. 196. Non sono pertanto riconosciuti i costi per l'acquisizione di mezzi di trasporto, neanche attraverso lo strumento della locazione finanziaria.
In base alle previsioni delle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili - Sezione III, per i Progetti di Innovazione Sociale di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 presentati da giovani in possesso dei requisiti di cui al medesimo Avviso e non costituiti in entità no-profit sono ammessi contributi in natura fino ad un massimo pari al 40% della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile dai soggetti deputati al controllo con riferimento al costo complessivo del progetto. Tale quota, pertanto, viene calcolata sommando i contributi in natura dei singoli proponenti per tutta la durata del progetto.
In base alle previsioni delle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili - Sezione II - Voce di Costo la proprietà del bene deve essere ceduta al proponente che ne rendiconta il costo in base alla quota d'uso. Il valore commerciale di un bene fornito in comodato d'uso non è ammissibile.
Le Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili, prevedono alla voce A le modalità e i documenti per il riconoscimento dell'apporto lavorativo dei singoli proponenti, è bene ribadire, quanto già previsto dalle suddette Linee Guida, che in caso di un apporto lavorativo a tempo parziale questo va quantificato al netto del tempo dedicato ad altra attività che va comunque dichiarata e dimostrata.
La voce E.2 delle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili - Asse III, comprende i costi per le spese sostenute per avvisi pubblici o per la preparazione di convegni, seminari, finalizzati alla pubblicizzazione dell'intervento, nonché i costi relativi alla divulgazione dei risultati del progetto di ricerca, secondo quanto previsto dal Regolamento (Ce) 1828/2006 Sez. 1 riguardante gli obblighi in materia di informazione e pubblicità e dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia. Non sono previsti costi per la commercializzazione della tecnologia/prodotti sviluppati nell'ambito del progetto.
Sono rendicontabili ai fini del progetto di innovazione sociale unicamente i costi determinati in base alla quota d'uso che presuppongono l'applicazione dell'aliquota di ammortamento ordinaria sul costo di acquisto del bene.
Tutte le attività, come previsto dall'articolo 8, comma 6,
dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 devono essere realizzate
in area Convergenza, pertanto i soggetti che si configurano come
prestatori d'opera o di servizi, indipendentemente dalla
localizzazione della propria sede, dovranno svolgere le attività di
competenza presso la sede operativa del proponente localizzata
nelle Regioni di riferimento del progetto.
Si ricorda che le predette attività dovranno essere strettamente
pertinenti e coerenti con il progetto stesso. Tale elemento sarà
preso in considerazione in sede di valutazione e, successivamente,
in fase di controllo delle rendicontazioni periodiche.
Si, ma solo nel caso in cui per il proponente l'IVA rappresenti
un costo effettivamente e definitivamente sostenuto e non sia
recuperabile. Si precisa che le Linee Guida per la determinazione
delle spese ammissibili al punto 6 dei criteri per la valutazione
di ammissibilità delle spese - Criterio di ammissibilità
dell'IVA (solo per i soggetti titolari di partita IVA) -
richiamano il contenuto di cui all'articolo 7 del DPR 196/2008
"Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006",
secondo il quale:
1. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e
definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile
solo se non sia recuperabile.
2. Nei casi in cui il beneficiario è soggetto ad un regime
forfettario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di
imposta sul valore aggiunto, l'IVA pagata è considerata
recuperabile ai fini del comma 1."
In coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili pubblicate sul sito www.ponrec.itil costo del software deve essere rendicontato secondo il criterio della quota d'uso. Si precisa al riguardo che il software non deve avere precedentemente beneficiato di finanziamenti sia nazionali che comunitari.
Le modalità di erogazione del contributo saranno definite successivamente nel disciplinare del progetto finanziato.
Le Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili, per i Progetti di Innovazione Sociale considera ammissibili i "contributi in natura" nella misura massima del 40% della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile in sede di verifica finale. Il proponente riceverà un rimborso pari all'80% della spesa complessivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in base alle verifiche effettuate dai soggetti deputati al controllo.
Nell'ambito dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 sono ammissibili i costi espressamente indicati all'articolo 5 del medesimo Avviso. Tra i predetti costi non rientrano quelli relativi alla sede/sedi di progetto (in particolare spese di affitto, acquisto e/o ristrutturazione di immobili), che dovranno pertanto essere in disponibilità del proponente. Tuttavia, si ricorda che, tra i costi di spese generali, nella misura max del 50% del costo di personale, sono ammissibili i costi di manutenzione ivi compresi i costi delle utenze a condizione che siano rendicontati a costi reali (cfr. FAQ n. 3, n. 26 e n. 37 della presente sezione).
Per i Progetti di Innovazione Sociale presentati da giovani non costituiti in entità no-profit, l'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 e le Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili non richiedono obbligatoriamente l'apertura della partita IVA in capo al proponente al fine di consentire l'acquisizione di servizi di consulenza e servizi equivalenti.
In coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, del
D.P.R. 196/2008, le ore dedicate al progetto da parte dei giovani
proponenti, non costituiti in entità no-profit, possono essere
contabilizzate come semplice apporto in natura. Come previsto nelle
Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili i
contributi in natura sono ammissibili nel limite massimo del 40%
del costo complessivo del progetto, ai sensi dell'articolo 56
Reg(CE) 1083/06 come modificato dal Reg (CE) 284/09 e previsto dal
DPR 196/08. Il proponente riceverà un rimborso pari all'80% della
spesa complessivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in base
alle verifiche effettuate dai soggetti deputati al
controllo.
Nel caso in cui i giovani proponenti siano contrattualizzati
dall'entità no-profit alla quale partecipano, possono essere
rendicontati i costi reali sostenuti dall'entità stessa (cfr.
FAQ n. 5 della presente sezione).
Se ritenuto necessario, è possibile modificare in corso di attuazione il progetto presentato e approvato nell'ambito dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, sia in termini finanziari che di durata, previa autorizzazione del MIUR. Resta fermo che i progetti dovranno concludersi improrogabilmente entro il 30 maggio 2015. Le modalità per introdurre ogni tipologia di variazione saranno dettagliate successivamente nell'atto disciplinare del progetto ammesso al cofinanziato.
L'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 prevede la possibilità di
affidare a terzi incarichi di consulenza e servizi equivalenti per
lo svolgimento di attività a contenuto di ricerca, per i quali la
congruità e pertinenza del relativo costo sarà preso in
considerazione in sede di valutazione (cfr. FAQ n. 38 della
presente sezione). In sede di presentazione della domanda non
è obbligatorio allegare una lettera di intenti da parte degli
stessi soggetti consulenti.
Resta fermo che in fase di affidamento degli incarichi dovranno
essere rispettate le disposizioni previste nelle Linee Guida per la
determinazione delle spese ammissibili.
Si ricorda che le modalità di erogazione del contributo saranno definite successivamente nel disciplinare del progetto finanziato (cfr. FAQ n. 57 della presente sezione), che comunque non prevederanno la stipula di polizza fideiussoria.
Al fine della presentazione di un Progetto di Innovazione
Sociale in risposta all'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 sono
ammissibili solo i costi di cui all'articolo 5 del medesimo
Avviso.
In particolare, ai sensi della lettera c., del richiamato articolo
5, solo per l'attività di ricerca il soggetto proponente potrà
avvalersi della collaborazione di professionisti, i cui costi
dovranno essere rendicontati alla voce "costi dei servizi di
consulenza e servizi equivalenti" (cfr. FAQ n. 13 della sezione
Caratteristiche dei progetti).
Pertanto, qualora il giovane proponente avesse bisogno di far
ricorso ad una società di servizi per la gestione dei profili
amministrativi e di gestione del progetto i relativi costi dovranno
essere sostenuti dallo stesso in quanto non ammissibili ai sensi
del richiamato Avviso.
Per quanto riguarda l'attività di promozione del progetto, si
ricorda che, come indicato nelle Linee Guida per la Determinazione
delle spese ammissibili dei Progetti di Innovazione Sociale, sono
ricomprese alla voce di costo E.2 le spese sostenute per avvisi
pubblici o per la preparazione di convegni, seminari, finalizzati
alla pubblicizzazione dell'intervento. Le spese sostenute per la
partecipazione a seminari non sono ricomprese nella suddetta voce
di costo ma possono essere ricomprese come costi indiretti nelle
spese generali secondo le modalità previste dalle Linee Guida per
la Determinazione delle spese ammissibili (cfr. FAQ n. 30 della
presente sezione).
Si, ma nel rispetto della quota massima del 40% prevista per il complesso dei contributi in natura dalle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili. Si ricorda che nel caso in cui un i giovani proponenti presentano un Progetto di Innovazione Sociale in risposta all'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, a titolo individuale e, quindi, non costituendo una entità no-profit, la quantificazione del proprio apporto al progetto deve avvenire in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, del D.P.R. 196/2008; le ore dedicate al progetto da parte del giovane proponente possono essere contabilizzate come semplice apporto in natura (cfr. FAQ n. 4, n. 5 e n. 40 della presente sezione).
Nel caso in cui un giovane proponente presenta un Progetto di Innovazione Sociale in risposta all'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, a titolo individuale e, quindi, non costituendo una entità no-profit, la quantificazione del proprio apporto al progetto deve avvenire in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, del D.P.R. 196/2008; le ore dedicate al progetto da parte del giovane proponente devono essere contabilizzate come semplice apporto in natura (cfr. FAQ n. 4, n. 5, n. 40 e n. 66 della presente sezione).
Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 e delle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili, per i Progetti di Innovazione Sociale presentati da giovani non costituiti in entità no-profit non è richiesta l'obbligatoria apertura della partita IVA da parte dei proponenti al fine di consentire l'acquisizione di servizi di consulenza e servizi equivalenti (cfr. FAQ n. 60 della presente sezione).
L'obbligo di possedere una posizione IVA nasce solo per i soggetti proponenti che intendono avvalersi di collaborazioni a progetto o altro personale a tempo determinato.
Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, nel caso in cui i giovani proponenti non siano costituiti in entità no-profit, individualmente, in base alle previsioni progettuali e alle attività di competenza, procederanno al conferimento di incarichi a fornitori e/o consulenti. Le relazioni con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca saranno a cura del Responsabile dei Rapporti istruttori, indicato dai proponenti in sede di compilazione della domanda sul sistema SIRIO.
Nel caso in cui i giovani proponenti non si costituiscano in entità no-profit, ma partecipino a titolo individuale, la quantificazione del loro apporto al progetto deve avvenire in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, del D.P.R. 196/2008. Come riportato nelle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili le ore dedicate al progetto da parte dei giovani proponenti può essere contabilizzato come semplice apporto in natura (cfr. FAQ n. 4, n. 5, n. 40, n. 66 e n. 67 della presente sezione).
No, i costi di creazione di un'impresa a conclusione del progetto non rientrano tra le spese ammissibili.
Premesso che sia i terreni che gli immobili non figurano tra i costi ammissibili, essi comunque anche nel rispetto della normativa nazionale non sono classificabili come strumentazione o attrezzatura, pertanto il relativo costo non è ammissibile.
La FAQ n. 10 della presente sezione è inerente la voce di spesa
C) Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti secondo
la quale, come indicato nelle linee Guida per la determinazione
delle spese ammissibili, "non sono ammissibili contratti a
forfait comprensivi di diarie, rimborsi spese per viaggi emissioni,
benefits, etc..".
Le spese "per trasporto, vitto, alloggio, diarie del
personale in missione" sono ricomprese ed imputabili
nella voce di spesa D) Spese generali nel caso in cui i proponenti
siano costituiti in entità no-profit.
Le Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili, al paragrafo "Quando è possibile riconoscere il 'Contributo in Natura", lettera a), riportano le condizioni generali in base alle quali, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del DPR 196/2008, sono riconosciuti i contributi in natura. Nei successivi punti della Sezione III, sono indicate le condizioni specificatamente previste dal MIUR per i Progetti di Innovazione Sociale presentati da giovani non costituiti in entità no-profit. In base a tali disposizioni sono riconosciuti come contributi in natura esclusivamente i costi relativi al lavoro volontario dei soggetti proponenti e il costo di attrezzature cedute da soggetti terzi ai proponenti, valorizzate applicando il criterio della quota d'uso. Non sono ammissibili contributi in natura per attività realizzata da soggetti terzi.
Con riferimento agli obblighi in materia di informazione e
pubblicità, definiti dal Reg CE 1828/2006, solo in fase di
rendicontazione il soggetto proponente dovrà presentare tutta la
documentazione utile alla giustificazione delle predette spese
secondo le modalità riportate alla voce E.2 delle Linee Guida per
la Determinazione delle Spese Ammissibili - Asse III.
Pertanto il soggetto proponente in tale sede dovrà presentare, tra
la documentazione amministrativo contabile necessaria a
giustificare il costo di progetto, tre preventivi a dimostrazione
del coinvolgimento di almeno tre soggetti nella richiesta del
servizio.
Le Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili prevede per le attrezzature e le strumentazioni il riconoscimento alla voce B3 "Noleggio e Locazione finanziaria (leasing) di strumenti e attrezzature". Si precisa che per la voce Costi degli strumenti e attrezzature non è ammissibile il costo di acquisto, ma la valorizzazione della quota d'uso.
Le Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili prevedono "Non sono ammesse le spese relative all'acquisizione di mezzi di trasporto (natanti, autoveicoli, ecc.) ad eccezione di mezzi specificatamente attrezzati come laboratori mobili, ove necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca." Pertanto il noleggio delle attrezzature è ammissibile solo se rispetta tale criterio generale, la cui sussistenza sarà accertata in sede di verifica delle rendicontazioni da parte dei soggetti deputati al controllo.
Si, la regola si applica a tutti i beni anche a quelli ad ammortamento annuale, le Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili prevedono "Nel caso di apparecchiature o parti di esse che per intrinseche caratteristiche d'uso abbiano un'elevata deperibilità (inferiore alla durata del progetto), queste, previa attestazione del Responsabile di Progetto, potranno essere rendicontate interamente nel periodo, fermo restando che, ove il MIUR non dovesse riconoscere le summenzionate caratteristiche di elevata deperibilità legata all'uso nel progetto, il costo ammissibile verrà calcolato secondo il metodo ordinario."
In riferimento ai Progetti di Innovazione Sociale di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, le attività di direzione e coordinamento sono attività che per propria natura non possono essere delegate all'esterno, in quanto sono attività proprie del soggetto gestore dell'attività finanziata. Pertanto non sono ammissibili costi di coordinamento affidati a soggetti esterni.
In riferimento ai Progetti di Innovazione Sociale di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, non sono ammissibili costi per attività di rendicontazione.
Secondo quanto previsto dalle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili, i costi di installazione possono essere rendicontati all'interno della voce "spese generali".
Secondo quanto previsto dall'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, è possibile rendicontare fino al 40% gli apporti in natura; si conferma che a fronte del totale di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile, il MIUR erogherà la quota di contributo spettante pari all'80%.
Con riferimento ai Progetti di Innovazione Sociale di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, il contributo in natura è ammesso nei soli casi in cui il proponente non si costituisca come entità no-profit. Pertanto, in caso di progetti realizzati da entità no-profit, esistenti o da costituire all'atto della presentazione della domanda, la quota di cofinanziamento pari al 20% del costo effettivamente sostenuto e giudicato ammissibile dovrà essere coperto con risorse proprie dello stesso proponente.
Fermo restando che il contributo in natura è ammesso nei soli casi in cui il proponente non si costituisca come entità no-profit, la parte di tale contributo eccedente la quota di cofinanziamento privato viene erogata a titolo di rimborso della quota di contributo in natura da parte del soggetto proponente.
Come riportato nelle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese, è ammesso il costo di strumentazioni e attrezzature, da valorizzare in base al criterio della quota d'uso; è ammissibile altresì il costo di noleggio e locazione finanziaria (leasing) delle stesse. Si precisa che le attrezzature dovranno risultare strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, pertanto la pertinenza e congruità del relativo costo, così come la finalità, nel caso specifico connessa alla costruzione di prototipi, sarà preso in considerazione in sede di valutazione delle proposte.
Sono ammissibili alle spese generali le sole voci di costo previste nelle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili. Nel rispetto delle finalità dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, non sono pertanto ammissibili spese sostenute per l'eventuale costituzione dell'entità no-profit.
Con riferimento ai Progetti di Innovazione Sociale di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 Marzo 2012, gli eventuali utili/ricavi vanno detratti dal totale della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile.
Le attività di consulenza sono ammissibili alla voce C) Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti, delle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili.
Premesso che sono ammissibili solo le spese sostenute o comunque riferibili (nel caso di apporti in natura) al proponente, nel caso in questione l'Università può partecipare al 20% di cofinanziamento esclusivamente cedendo la proprietà delle attrezzature/strumentazioni al proponente stesso che ne rendiconterà la relativa quota d'uso sul progetto finanziato.
Tenendo conto che le Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili non prevedono una voce di costo specifica per servizi di tipo infotelematici, tali spese possono essere rendicontate alla voce D) Spese generali.
Secondo quanto previsto dalle Linee guida per la determinazione delle spesa ammissibile "6) Criterio di ammissibilità dell'IVA4 (solo per i soggetti titolari di partita IVA), l'IVA è riconoscibile come costo solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto proponente. Pertanto tale costo sarà riconosciuto esclusivamente per quei proponenti che non hanno aperto la partita IVA e per la sola quota di propria competenza, ne consegue che il contratto sarà stipulato con uno solo dei proponenti.
Nel caso specifico sarà l'entità no profit a rivestire il ruolo di proponente e pertanto è l'entità in quanto tale a garantire il cofinanziamento del progetto. Si precisa che i contributi in natura sono ammissibili solo nel caso di proponenti non costituiti in entità no-profit.
Ad integrazione delle FAQ n. 38 e n. 54 della presente sezione, si specifica che, nel caso in cui la consulenza comportasse anche l'utilizzo delle attrezzature, le attività possono svolgersi nel luogo dove le stesse sono ubicate, fermo restando che i risultati delle attività devono essere trasferiti integralmente presso la sede del proponente e che il contratto tra le parti individui esattamente anche le attrezzature necessarie ad espletare l'attività.
In via generale le attività di sviluppo sperimentale si
differenziano dall'attività di ricerca, in quanto consistenti
nell'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle
conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica,
commerciale ed altro, allo scopo di produrre piani, progetti o
disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o
migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla
definizione concettuale, pianificazione e documentazione di nuovi
prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere
l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione,
purché non siano destinati a uso commerciale.
Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi
utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a
esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è
necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di
fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di
dimostrazione e di convalida.
L'attività di supporto all'organizzazione logistica è riconducibile
all'apporto professionale e di risorse connesso all'offerta di uno
spazio logistico in cui effettuare, nel caso specifico, l'attività
di sperimentazione.
Rientrano nella voce di costo C) "Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti", tutte le attività affidate a soggetti esterni a contenuti di ricerca, indipendentemente dalla tipologia e dalla natura giuridica del soggetto consulente.