FAQ

Caratteristiche dei progetti

  1. Le attività progettuali ammissibili riguardano solo lo sviluppo sperimentale oppure è ammissibile anche una parte seppure non preponderante di ricerca industriale?  (09/03/2012)

    I progetti di innovazione sociale non costituiscono interventi realizzati nel quadro del D.M. 593/2000. Pertanto è nella scelta autonoma dei proponenti l'individuazione della tipologia di attività da realizzare che dovrà essere strumentale al raggiungimento dell'obiettivo specifico del progetto e coerente con le finalità dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 e, in particolare, della tipologia di intervento di cui all'articolo 8 del medesimo Avviso.

  2. Il trasferimento in altri contesti di buone prassi sviluppate da un'Università può avvenire con interventi formativi nei confronti degli operatori del Sud impegnati nel progetto?  (09/03/2012)

    Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso 84/Ric del 2 marzo 2012 sono ammissibili progetti orientati allo sviluppo di soluzioni tecnologiche; non sono ammissibili attività di formazione.

  3. L'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 evidenzia solo il termine entro quando le attività devono concludersi. Quale deve essere la durata massima e minima del progetto?  (09/03/2012)

    L'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 non fornisce indicazioni in relazione alla durata dei progetti. Tuttavia, tenuto conto dei termini previsti per la presentazione dei progetti (30 aprile 2012) e per la conclusione delle attività valutative (entro 30 giorni dalla chiusura dei termine per la presentazione delle domande), nonché del termine entro il quale le attività dovranno essere concluse (30 maggio 2015), la durata del progetto non potrà essere superiore a 36 mesi.

     

  4. Cosa è un progetto di innovazione sociale? (09/03/2012)

    Per innovazione sociale si intende lo sviluppo di idee innovative per risolvere i problemi sociali ed ambientali che la società percepisce come prioritari e che non sono adeguatamente soddisfatti dal mercato o settore pubblico. Tale tema è stato recentemente affrontato dal Presidente della Commissione europea Barroso, come rinvenibile nei documenti riportati nelle premesse dell'avviso n. 84/Ric del 2 marzo 2012.
    Una definizione puntuale è stata elaborata già nel 2007 da Geoff Mulgan, il quale ha sintetizzato efficacemente il concetto di innovazione sociale, inteso come "nuove idee che funzionano" (new ideas that work), distinguendo l'innovazione sociale dall'innovazione pura e semplice; in particolare quest'ultima pur generando  un miglioramento dei processi già esistenti o pur essendo portatrice di un valore incrementale rispetto al passato, non necessariamente risponde ad esigenze prioritarie manifestate dalla società.  
    L'innovazione sociale, rispetto alla business innovation, non solo risponde a bisogni primari della società, ma è portata avanti in maniera predominante da organizzazioni il cui scopo primario è di carattere sociale.

     

  5. Con riferimento ai Progetti di Innovazione Sociale, di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ri del 2 marzo 2012, l'eventuale coinvolgimento in fase progettuale e post-progettuale di enti e organismi di ricerca piuttosto che di enti di formazione qualificati potrebbe essere ritenuto premiante? (16/03/2012)

    In base alle previsioni contenute nell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, il coinvolgimento di una o più delle Pubbliche Amministrazioni operanti nei territori non è un elemento obbligatorio come nel caso delle Idee progettuali (cfr. FAQ n. 2 della sezione Soggetti ammissibili). Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del medesimo Avviso, non è contemplato esplicitamente un criterio di valutazione che attribuisca una premialità alla partecipazione di soggetti esterni al proponente. Si precisa che ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso sono ammissibili progetti orientati allo sviluppo di soluzioni tecnologiche, pertanto non sono ammissibili attività di formazione (cfr. FAQ n. 2 della presente sezione).

  6. Vale anche per i progetti di innovazione sociale il vincolo della sede di ricerca in una delle Regioni della Convergenza?(16/03/2012)

    Si. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, i progetti di innovazione sociale devono prevedere lo sviluppo di idee innovative per la soluzione nel breve-medio periodo di specifiche problematiche presenti nel tessuto urbano di riferimento (con particolare riguardo agli ambiti di cui all'articolo 2 del medesimo Avviso) nelle Regioni della Convergenza. Tutte le attività, come esplicitato nel successivo comma 6 del medesimo articolo devono essere realizzate in area Convergenza.

  7. Per i progetti di innovazione sociale è possibile presentare un progetto che tocchi contemporaneamente più ambiti di intervento, ad es. salute, educazione, cultura e turismo? (16/03/2012)

    Si, nei limiti che si precisano. In linea con quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 per le idee progettuali, anche i progetti di innovazione sociale devono far riferimento a uno solo degli ambiti di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo Avviso, da considerare quale settore di riferimento applicativo prioritario. Tuttavia la proposta potrà collocarsi anche in uno o più dei restanti ambiti, da intendersi quali settori di interesse di tipo secondario.

  8. Ciascun gruppo di giovani under 30 può presentare Progetti di Innovazione Sociale riferite soltanto al territorio (es. Regione, Città) in cui sono residenti? (16/03/2012)

    No. Fermo restando che i Progetti di Innovazione Sociale possono essere proposti da giovani residenti nelle 4 Regioni della Convergenza di età non superiore ai 30 anni, detti progetti potranno essere riferiti ad uno dei qualsiasi territori compresi nell'Area della Convergenza.

  9. In base all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 tra i "Progetti di Innovazione Sociale" sono da annoverarsi anche richieste di finanziamento per progetti imprenditoriali (avvio di nuova impresa) per giovani, potenziali imprenditori nel rispetto dei parametri stabiliti dal bando? (23/03/2012)

    Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, non sono previsti finanziamenti per la costituzione di nuove imprese, ovvero il cofinanziamento è riconosciuto per attività connesse alla realizzazione di un progetto di innovazione sociale orientato allo sviluppo di soluzioni tecnologiche.

  10. Nell'articolo 8, comma 7, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 si fa riferimento al "business plan" relativo alle attività post-progettuali come criterio di valutazione, ma in questo modo la condizione no profit della "cordata" di giovani, unici titolati a presentare progetti, non viene snaturata? (23/03/2012)

    Il business plan richiesto, attraverso l'illustrazione della pianificazione finanziaria e della gestione delle attività post-progettuali, risponde alla necessità di dare evidenza alle soluzioni che si intendono adottare per garantire l'autosostenibilità nel medio lungo periodo delle stesse. Ciò non snatura la forma di entità no profit (senza scopo di lucro) in cui devono costituirsi i giovani per la presentazione di progetti di innovazione sociale, ferma restando la possibilità che, a conclusione delle attività progettuali, gli stessi proponenti possono scegliere di costituire un'impresa.

  11. Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, il fatto che per i Progetti di Innovazione Sociale non sia contemplata l'attività di formazione non è in contrasto con quanto previsto nell'ambito "Smart education" previsto dall'art. 2, comma 1, del suddetto Avviso?  (23/03/2012)

    Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso sono ammissibili progetti orientati allo sviluppo di soluzioni tecnologiche. In particolare i progetti di innovazione sociale devono prevedere lo sviluppo di idee innovative per la soluzione nel breve-medio periodo di specifiche problematiche presenti nel tessuto urbano di riferimento; per tale motivo non sono ammesse attività di formazione.  L'articolo 2, comma 1, del richiamato Avviso fa riferimento al concetto di smart education sempre da intendersi come sviluppo di soluzioni tecnologiche per l'innovazione del sistema educativo dell'istruzione e della formazione e, pertanto, non contrasta con l'inammissibilità di attività formative.

  12. Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, nell'ambito di Progetti di Innovazione Sociale, in che ruolo possono essere coinvolti Enti di ricerca, Università, e aziende ed eventuali consulenti? (23/03/2012)

    Fermo restando che Enti di ricerca, Università e aziende non sono soggetti ammissibili ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, e quindi non possono figurare quali soggetti proponenti, gli stessi potranno essere coinvolti per la realizzazione delle attività di progetto come soggetti esterni, tuttavia il loro apporto non potrà riguardare attività di coordinamento e/o direzione dell'intervento.

  13. Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, alcune attività necessarie allo sviluppo del progetto (ricerca, consulenza legale, consulenza finanziaria, etc.) possono essere delegate in sub-contraenza o tutte le attività inerenti al progetto devono essere svolte dal giovane proponente? (23/03/2012)

    Il soggetto proponente deve garantire la realizzazione del progetto nella sua globalità, attraverso il proprio apporto professionale. Per attività di ricerca il soggetto proponente potrà avvalersi della collaborazione di professionisti, i cui costi dovranno essere rendicontati alla voce "costi dei servizi di consulenza e servizi equivalenti", di cui all'articolo 5, comma 1, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012. Non sono ammissibili costi amministrativi o di gestione dei progetti.

  14. Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 un Progetto di Innovazione Sociale può riferirsi a tutte le Regioni di Convergenza? (23/03/2012)

    Si. Fermo restando che i Progetti di Innovazione Sociale possono essere proposti da giovani residenti nelle 4 Regioni della Convergenza di età non superiore ai 30 anni alla data di chiusura dei termini per la presentazione dei progetti, anche costituiti in entità no-profit senza particolare vincolo di forma giuridica, detti progetti potranno essere riferiti ad uno dei qualsiasi territori compresi nell'Area Convergenza (cfr. FAQ n. 8 della presente sezione) ovvero potranno essere riferiti anche a più (o tutte le) Regioni dell'Area Convergenza.

  15. In riferimento al comma 4 dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric, in quale misura l'idea deve essere tecnologicamente innovativa? Quando si parla di innovazione sociale, si fa riferimento ad una classe sociale in particolare? (30/03/2012)

    Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 sono ammissibili progetti orientati allo sviluppo di soluzioni tecnologiche che contribuiranno a promuovere lo sviluppo di modelli innovativi finalizzati a dare soluzione a problemi di scala urbana e metropolitana senza riferimento ad una specifica classe sociale.
    Il grado di innovatività della proposta e l'originalità delle soluzioni tecnologiche, saranno elementi presi in considerazione in sede di valutazione, in applicazione del criterio previsto al comma 7, lettera a., del medesimo articolo.

  16. Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo, il Progetto di Innovazione Sociale da presentare, deve essere realizzato concretamente, ovvero messo in atto e in opera, o questo poi dipenderà da altri fattori e, quindi, non è premura dell'assegnatario occuparsene? (30/03/2012)

    Per quel che riguarda l'Asse III del PON R&C, l'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 prevede la presentazione di progetti esecutivi ("Progetti di Innovazione Sociale"), la cui realizzazione, nei termini che saranno previsti dal progetto stesso, deve essere effettuata dal soggetto proponente in caso di ammissione al cofinanziamento.

  17. Con riferimento ai Progetti di Innovazione Sociale di cui all'articolo 8 dell' Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, che cosa si intende per lo sviluppo di idee tecnologicamente innovative? Semplicemente, idee realizzate con l'uso di ICT? Ovvero è necessario prevedere l'uso di tecnologie informatiche o è sufficiente che la proposta venga realizzata con metodologiche e tecniche innovative? (05/04/2012)

    La realizzazione di interventi basati sull'utilizzo delle più avanzate soluzioni tecnologiche nel campo dell'ICT, costituisce un elemento portante e trasversale all'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 (cfr. articolo 1, comma 4, dell'Avviso). Il solo impiego di tecnologie ICT, tuttavia, non soddisfa pienamente la strategia sottesa all'intervento, poiché un elemento qualificante è dato dall'innovatività e originalità delle soluzioni tecnologiche proposte. Tali elementi saranno presi in considerazione in sede di valutazione in applicazione del criterio di cui all'articolo 8, comma 7, lettera a., del medesimo Avviso.

  18. Con riferimento ad un Progetto di Innovazione Sociale di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 che prevede la creazione di un servizio, alla fine del periodo di finanziamento del progetto sarebbe possibile costituire una società per gestire a lungo termine le attività proposte e gli utili derivanti (tramite per esempio dichiarazione di intenti a costituire una società)? In quale altro modo sarebbe possibile mantenere in vita un'iniziativa di questo tipo?(05/04/2012)

    Fermo restando che l'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 non richiede la presentazione di una dichiarazione di intenti a costituire una società, i proponenti, a conclusione delle attività progettuali, possono scegliere di costituire un'impresa (cfr. FAQ n. 10 della presente sezione). Tale elemento potrà essere opportunamente illustrato nel progetto.

  19. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, lettera e., dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, cosa si intende esattamente con "post-progettualità" e "auto sostenibilità" specialmente nel caso in cui a presentare il progetto siano persone fisiche?(05/04/2012)

    L'articolo 8, comma 5, lettera e), dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, prevede che tutti i Progetti di Innovazione Sociale debbano essere strutturati in modo da evidenziare, attraverso l'elaborazione di un business-plan, le modalità di sviluppo previste dai proponenti, per garantire auto-sostenibilità nel medio-lungo periodo delle soluzioni realizzate con il progetto, dopo la conclusione delle attività progettuali e, quindi, al termine del co-finanziamento. Nessuna distinzione è prevista con riguardo alla modalità di scelta di presentazione del Progetto medesimo da parte dei soggetti interessati (ossia individualmente ovvero mediante costituzione di entità no-profit).

  20. I domini di interesse per le azioni integrate individuati dall'articolo, 2 comma 1, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 (Smart health, Smart education, Cloud computing technologies per smart government, Smart culture e Turismo, ecc.), fatta salva la evidente distinzione tra le "azioni integrate" e i "progetti" prevista dal bando, sono da considerarsi come i domini di riferimento anche per i Progetti di Innovazione Sociale? (05/04/2012)

    Si. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 i Progetti di Innovazione Sociale debbono prevedere lo sviluppo di idee tecnologicamente innovative per la soluzione nel breve-medio periodo di specifiche problematiche presenti nel tessuto urbano di riferimento, con particolare riguardo agli ambiti indicati nell'articolo 2, comma 1, del medesimo Avviso. Si ricorda che in linea con quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, del richiamato Avviso per le Idee progettuali, anche i Progetti di Innovazione Sociale devono far riferimento a uno solo degli ambiti di cui al citato articolo 2, comma 1, da considerare quale settore di riferimento applicativo prioritario. Tuttavia la proposta potrà collocarsi anche in uno o più dei restanti ambiti, da intendersi quali settori di interesse di tipo secondario (cfr. FAQ n. 7 della presente sezione).

  21. In riferimento all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, i servizi innovativi si devono/possono considerare forniti alle Pubbliche Amministrazioni o devono porsi in un contesto diverso? (13/04/2012)

    Per innovazione sociale si intende lo sviluppo, attraverso il coinvolgimento dell'utenza, di idee innovative per la soluzione di problemi sociali ed ambientali che la società percepisce come prioritari e che non sono adeguatamente soddisfatti dal mercato o settore pubblico. Fermo restando che l'obbligatorietà del coinvolgimento di una Pubblica Amministrazione presso la quale realizzare le attività di sperimentazione sussiste esclusivamente per le Idee progettuali e non per i Progetti di Innovazione Sociale, di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, in base alle previsioni contenute nel medesimo Avviso, il contesto di riferimento dei servizi innovativi è rimesso alla scelta dei proponenti nell'ambito del progetto.

  22. Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, per ciò che riguarda l'auto-sostenibilità economica nel medio-lungo termine, è possibile fare riferimento ad eventuale fornitura dei servizi alle P.A. dietro corrispettivo (canone, convenzione o altro)? (13/04/2012)

    L'autosostenibilità nel medio lungo periodo delle soluzioni previste nell'attività progettuale può essere realizzata anche attraverso un eventuale contratto di fornitura di servizi con la PA, fermo restando che in base all'articolo 8, comma 5, lettera e), dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 tale possibilità deve essere rappresentata nell'ambito di un apposito business plan delle attività post-progettuali da elaborare in fase di presentazione della domanda (cfr. articolo 8, comma 5, lettera e., dell'Avviso richiamato).

  23. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, lettera b., dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, "le competenze e l'impegno dei soggetti coinvolti", sono da intendersi quali "mansioni" che i soggetti svolgeranno nell'attività o quella che hanno svolto nella progettazione? (13/04/2012)

    Tra gli elementi necessari per la presentazione del Progetto di Innovazione Sociale si chiede di illustrare le competenze e l'impegno dei soggetti coinvolti nelle attività progettuali, intesi come la tipologia di Know-how in possesso dei soggetti attivi e il loro coinvolgimento nelle specifiche attività previste dall'articolazione del progetto.

  24. Con riferimento ad un Progetto di Innovazione Sociale il business-plan va allegato al Progetto in fase di presentazione del medesimo ovvero va presentato in una fase successiva? (20/04/2012)

    Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, lettera e., dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, uno degli elementi che deve caratterizzare un Progetto di Innovazione Sociale è la capacità di auto-sostenibilità nel medio-lungo periodo delle soluzioni previste, elemento che dovrà essere dimostrato proprio attraverso l'elaborazione di uno specifico business-plan delle attività post-progettuali. Il business-plan, pertanto, è da intendersi quale parte integrante dei Progetti di Innovazione Sociale, come previsto dal predetto articolo.

  25. In riferimento all'articolo 8 dell'Avviso 84/Ric del 2 marzo 2012 per "messa a punto di soluzioni tecnologicamente innovative" si intende solamente la realizzazione di un prodotto o più in generale l'implementazione di idee e processi?(20/04/2012)

    I Progetti di Innovazione Sociale devono prevedere lo sviluppo di idee innovative per la soluzione nel breve-medio periodo di specifiche problematiche presenti nel tessuto urbano di riferimento, tramite la realizzazione di interventi basati sull'utilizzo delle più avanzate soluzioni tecnologiche nel campo dell'ICT. Il progetto ha quindi un carattere prevalentemente applicativo, tuttavia si precisa che il contenuto della proposta rientra nelle scelte autonome dei proponenti e sarà oggetto di valutazione in applicazione del criterio di cui all'articolo 8, comma 7, lettera a., dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012.

  26. Nel caso di un Progetto di Innovazione Sociale costituito da una prima fase di ricerca e da una seconda di sperimentazione al fine della realizzazione di un prototipo funzionale la cui commercializzazione e, quindi, generazione di business, avverrà a termine del progetto stesso, considerato che non è dato conoscere in fase progettuale i dati economici relativi ai futuri ricavi, il business plan da produrre a corredo dei documenti come va interpretato? I dati economici relativi all'auto-sostenibilità vanno "presunti", stimati?  (20/04/2012)

    Nel business plan, di cui all'articolo 8, comma 5, lettera e., dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 deve essere illustrata la gestione delle attività post-progettuali e tutte quelle soluzioni che si intendono adottare per garantire l'auto-sostenibilità nel medio lungo periodo delle stesse. A tale fine, con riguardo ai dati economici derivanti dalla vendita del prodotto del progetto di innovazione, i ricavi saranno stimati.

  27. Con riferimento alla presentazione di progetti di Social Innovation, di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 è possibile prevedere delle attività di coaching e mentoring per agevolare il transfer of knowledge?(20/04/2012)

    No, le attività di coaching e mentoring non rientrano nelle attività eleggibili ai sensi dell'Avviso 84/Ric del 2 marzo 2012 e del Programma Operativo Nazionale - PON 2007-2013.

  28. Un giovane titolare di un assegno di ricerca che scade a dicembre 2012 può presentare un Progetto di Innovazione Sociale ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012? In particolare può dichiarare che la data presunta di inizio lavori sarà gennaio 2013 (ovvero ben sette mesi dopo la prima data utile) senza che questo incida negativamente sulla valutazione del progetto presentato? (26/04/2012)

    Si, un giovane titolare di un assegno di ricerca che scade a dicembre 2012 può presentare un Progetto di Innovazione Sociale ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012. L'individuazione della data di inizio del Progetto di Innovazione Sociale rientra nelle scelte autonome del proponente e dovrà risultare coerente con le attività proposte al fine di garantire la fattibilità tecnica del progetto.

  29. Per i Progetti di Innovazione Sociale l'articolo 8, comma 6, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 prevede solo il termine entro il quale dovranno essere completate le attività (30 maggio 2015). Pertanto, la durata del progetto è di 36 mesi o può essere considerata inferiore? È possibile ipotizzare che le attività del progetto possano iniziare da gennaio 2013 e, quindi, la durata complessiva delle attività possa essere di 26 mesi? (26/04/2012)

    L'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 non reca indicazioni relativamente alla durata dei Progetti di Innovazione Sociale. Tuttavia in considerazione del termine previsto per la presentazione dei Progetti (30 aprile 2012) e per la conclusione delle attività di valutazione dei medesimi (entro 30 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande) nonché del termine entro il quale le attività progettuali dovranno essere concluse (30 maggio 2015), la durata da indicare nel Progetto non potrà essere superiore a 36 mesi. 
    Il medesimo Avviso non fornisce indicazioni sulla durata minima, pertanto la stessa potrà essere inferiore ai 36 mesi, ma dovrà essere previsto un arco temporale idoneo alla realizzazione del Progetto al fine di garantirne la fattibilità tecnica.

  30. Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 è ammissibile un Progetto di Innovazione Sociale che punta più all'innovazione di un processo che alla messa a punto di uno specifico prodotto commercializzabile? (26/04/2012)

    I Progetti di Innovazione Sociale devono prevedere lo sviluppo di idee innovative per la soluzione nel breve-medio periodo di specifiche problematiche presenti nel tessuto urbano di riferimento, tramite la realizzazione di interventi basati sull'utilizzo delle più avanzate soluzioni tecnologiche nel campo dell'ICT. Il progetto ha quindi un carattere prevalentemente applicativo, tuttavia si precisa che il contenuto della proposta rientra nelle scelte autonome dei proponenti e sarà oggetto di valutazione in applicazione del criterio di cui all'articolo 8, comma 7, lettera a., dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 (cfr. FAQ 25 della presente sezione).

  31. Tra gli elementi in cui devono essere strutturati i Progetti di Innovazione Sociale l'articolo 8, comma 5, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, prevede alla lettera e., l'auto-sostenibilità post-progettuale descritta attraverso il business plan. Nella stesura di tale business plan quale arco temporale post-progetto deve essere considerato? Inoltre, nel caso in cui si partecipi con una entità no-profit, la fase post-progettuale deve essere condotta dai proponenti riuniti nella medesima forma di entità no-profit oppure è possibile ricorrere ad una forma societaria? (26/04/2012)

    L'articolo 8, comma 5, lettera e., dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 prevede come elemento strutturale dei Progetti di Innovazione Sociale quello relativo alla capacità di auto-sostenibilità nel medio-lungo periodo delle soluzioni previste, attraverso la elaborazione di uno specifico business plan delle attività post-progettuali, senza quantificare la durata dell'arco temporale di riferimento.
    Pertanto l'arco temporale preso in considerazione dal business plan rientra nelle scelte autonome del soggetto proponente. 
    Lo stesso proponente dovrà procedere al riguardo tenendo conto che la durata temporale non potrà essere comunque tale da rendere non dimostrabile in concreto la capacità di auto-sostenibilità delle soluzioni previste come stabilito dal richiamato Avviso e, quindi, si suggerisce che la stessa non sia inferiore a 3 anni dalla conclusione del progetto.
    Si ricorda inoltre che, fermo restando che il richiamato Avviso non richiede la presentazione di una dichiarazione di intenti a costituire una società, i proponenti a conclusione delle attività progettuali possono scegliere di costituire un'impresa. Tale elemento potrà essere opportunamente illustrato nel progetto (cfr. FAQ n. 10 e n. 18 della presente sezione).

  32. Con riferimento al business plan previsto dall'articolo 8, comma 5, lettera e), dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, data la esiguità dei caratteri a disposizione (40.000), deve essere redatto in forma sintetica o analitica? (per il personale, ad esempio, occorre indicare il numero dipendenti, durata assunzioni ed il costo sommario o occorre indicare n. dipendenti, mansioni, ore lavoro/dipendente, stagionalità, costo orario con distinta retribuzioni, contribuzioni, ecc ?) (26/04/2012)

    Il business plan previsto dall'articolo 8, comma 5, lettera e), dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 può essere redatto in forma sintetica, tuttavia si invita a esporre sufficienti informazioni utili a verificare l'auto-sostenibilità delle soluzioni previste dal progetto, che ai sensi del comma 7 del medesimo articolo è oggetto di valutazione da parte del panel di esperti.

  33. Con riferimento all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, è corretta l'interpretazione in base alla quale, in caso di Progetti di Innovazione Sociale prioritariamente riferiti ad ambiti dell'Azione integrata per lo sviluppo sostenibile, le tecnologie ICT devono essere presenti ed importanti, ma non necessariamente centrali nell'idea tecnologica oggetto dell'iniziativa? (26/04/2012)

    I Progetti di Innovazione Sociale, di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, devono avere un carattere prevalentemente applicativo e devono prevedere lo sviluppo di idee innovative per la soluzione nel breve-medio periodo di specifiche problematiche presenti nel tessuto urbano di riferimento, tramite la realizzazione di interventi basati sull'utilizzo delle più avanzate soluzioni tecnologiche nel campo dell'ICT, il quale costituisce un elemento portante e trasversale al richiamato Avviso (cfr. articolo 1, comma 4, dell'Avviso). Il solo impiego di tecnologie ICT, infatti, non soddisfa pienamente la strategia sottesa all'intervento, poiché un elemento qualificante dei Progetti di Innovazione Sociale è dato dall'innovatività ed originalità delle soluzioni tecnologiche proposte. Tali elementi saranno presi in considerazione in sede di valutazione in applicazione del criterio di cui all'articolo 8, comma 7, lettera a., del medesimo Avviso.

  34. Con riferimento ad un Progetto di Innovazione Sociale da presentare in risposta all'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, è possibile svolgere l'attività di ricerca in due sedi, di cui una localizzata in una Regione dell'Area Convergenza (es. Sicilia) e l'altra localizzata in un'altra Regione (es. Campania), per sviluppare un progetto che mira a risolvere una problematica presente in un'area urbana specifica, appartenente ad una sola delle due Regioni (es. Campania)?(26/04/2012)

    Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, i Progetti di Innovazione Sociale devono prevedere lo sviluppo di idee innovative per la soluzione nel breve-medio periodo di specifiche problematiche presenti nel tessuto urbano di riferimento (con particolare riguardo agli ambiti di cui all'articolo 2 del medesimo Avviso) nelle Regioni della Convergenza. Pertanto, fermo restando che tutte le attività devono essere realizzate in Area Convergenza, come previsto espressamente dal comma 6 del richiamato articolo 8 (cfr. FAQ n 6 della presente sezione) il progetto potrà interessare una o più delle predette Regioni.