I progetti di innovazione sociale non costituiscono interventi realizzati nel quadro del D.M. 593/2000. Pertanto è nella scelta autonoma dei proponenti l'individuazione della tipologia di attività da realizzare che dovrà essere strumentale al raggiungimento dell'obiettivo specifico del progetto e coerente con le finalità dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 e, in particolare, della tipologia di intervento di cui all'articolo 8 del medesimo Avviso.
Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso 84/Ric del 2 marzo 2012 sono ammissibili progetti orientati allo sviluppo di soluzioni tecnologiche; non sono ammissibili attività di formazione.
L'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 non fornisce indicazioni in relazione alla durata dei progetti. Tuttavia, tenuto conto dei termini previsti per la presentazione dei progetti (30 aprile 2012) e per la conclusione delle attività valutative (entro 30 giorni dalla chiusura dei termine per la presentazione delle domande), nonché del termine entro il quale le attività dovranno essere concluse (30 maggio 2015), la durata del progetto non potrà essere superiore a 36 mesi.
Per innovazione sociale si intende lo sviluppo di idee
innovative per risolvere i problemi sociali ed ambientali che la
società percepisce come prioritari e che non sono adeguatamente
soddisfatti dal mercato o settore pubblico. Tale tema è stato
recentemente affrontato dal Presidente della Commissione europea
Barroso, come rinvenibile nei documenti riportati nelle premesse
dell'avviso n. 84/Ric del 2 marzo 2012.
Una definizione puntuale è stata elaborata già nel 2007 da Geoff
Mulgan, il quale ha sintetizzato efficacemente il concetto di
innovazione sociale, inteso come "nuove idee che
funzionano" (new ideas that work), distinguendo
l'innovazione sociale dall'innovazione pura e semplice; in
particolare quest'ultima pur generando un miglioramento dei
processi già esistenti o pur essendo portatrice di un valore
incrementale rispetto al passato, non necessariamente risponde ad
esigenze prioritarie manifestate dalla società.
L'innovazione sociale, rispetto alla business
innovation, non solo risponde a bisogni primari della società,
ma è portata avanti in maniera predominante da organizzazioni il
cui scopo primario è di carattere sociale.
In base alle previsioni contenute nell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, il coinvolgimento di una o più delle Pubbliche Amministrazioni operanti nei territori non è un elemento obbligatorio come nel caso delle Idee progettuali (cfr. FAQ n. 2 della sezione Soggetti ammissibili). Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del medesimo Avviso, non è contemplato esplicitamente un criterio di valutazione che attribuisca una premialità alla partecipazione di soggetti esterni al proponente. Si precisa che ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso sono ammissibili progetti orientati allo sviluppo di soluzioni tecnologiche, pertanto non sono ammissibili attività di formazione (cfr. FAQ n. 2 della presente sezione).
Si. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, i progetti di innovazione sociale devono prevedere lo sviluppo di idee innovative per la soluzione nel breve-medio periodo di specifiche problematiche presenti nel tessuto urbano di riferimento (con particolare riguardo agli ambiti di cui all'articolo 2 del medesimo Avviso) nelle Regioni della Convergenza. Tutte le attività, come esplicitato nel successivo comma 6 del medesimo articolo devono essere realizzate in area Convergenza.
Si, nei limiti che si precisano. In linea con quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 per le idee progettuali, anche i progetti di innovazione sociale devono far riferimento a uno solo degli ambiti di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo Avviso, da considerare quale settore di riferimento applicativo prioritario. Tuttavia la proposta potrà collocarsi anche in uno o più dei restanti ambiti, da intendersi quali settori di interesse di tipo secondario.
No. Fermo restando che i Progetti di Innovazione Sociale possono essere proposti da giovani residenti nelle 4 Regioni della Convergenza di età non superiore ai 30 anni, detti progetti potranno essere riferiti ad uno dei qualsiasi territori compresi nell'Area della Convergenza.
Ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, non sono previsti finanziamenti per la costituzione di nuove imprese, ovvero il cofinanziamento è riconosciuto per attività connesse alla realizzazione di un progetto di innovazione sociale orientato allo sviluppo di soluzioni tecnologiche.
Il business plan richiesto, attraverso l'illustrazione della pianificazione finanziaria e della gestione delle attività post-progettuali, risponde alla necessità di dare evidenza alle soluzioni che si intendono adottare per garantire l'autosostenibilità nel medio lungo periodo delle stesse. Ciò non snatura la forma di entità no profit (senza scopo di lucro) in cui devono costituirsi i giovani per la presentazione di progetti di innovazione sociale, ferma restando la possibilità che, a conclusione delle attività progettuali, gli stessi proponenti possono scegliere di costituire un'impresa.
Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso sono ammissibili progetti orientati allo sviluppo di soluzioni tecnologiche. In particolare i progetti di innovazione sociale devono prevedere lo sviluppo di idee innovative per la soluzione nel breve-medio periodo di specifiche problematiche presenti nel tessuto urbano di riferimento; per tale motivo non sono ammesse attività di formazione. L'articolo 2, comma 1, del richiamato Avviso fa riferimento al concetto di smart education sempre da intendersi come sviluppo di soluzioni tecnologiche per l'innovazione del sistema educativo dell'istruzione e della formazione e, pertanto, non contrasta con l'inammissibilità di attività formative.
Fermo restando che Enti di ricerca, Università e aziende non sono soggetti ammissibili ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, e quindi non possono figurare quali soggetti proponenti, gli stessi potranno essere coinvolti per la realizzazione delle attività di progetto come soggetti esterni, tuttavia il loro apporto non potrà riguardare attività di coordinamento e/o direzione dell'intervento.
Il soggetto proponente deve garantire la realizzazione del progetto nella sua globalità, attraverso il proprio apporto professionale. Per attività di ricerca il soggetto proponente potrà avvalersi della collaborazione di professionisti, i cui costi dovranno essere rendicontati alla voce "costi dei servizi di consulenza e servizi equivalenti", di cui all'articolo 5, comma 1, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012. Non sono ammissibili costi amministrativi o di gestione dei progetti.
Si. Fermo restando che i Progetti di Innovazione Sociale possono essere proposti da giovani residenti nelle 4 Regioni della Convergenza di età non superiore ai 30 anni alla data di chiusura dei termini per la presentazione dei progetti, anche costituiti in entità no-profit senza particolare vincolo di forma giuridica, detti progetti potranno essere riferiti ad uno dei qualsiasi territori compresi nell'Area Convergenza (cfr. FAQ n. 8 della presente sezione) ovvero potranno essere riferiti anche a più (o tutte le) Regioni dell'Area Convergenza.
Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2
marzo 2012 sono ammissibili progetti orientati allo sviluppo di
soluzioni tecnologiche che contribuiranno a promuovere lo sviluppo
di modelli innovativi finalizzati a dare soluzione a problemi di
scala urbana e metropolitana senza riferimento ad una specifica
classe sociale.
Il grado di innovatività della proposta e l'originalità delle
soluzioni tecnologiche, saranno elementi presi in considerazione in
sede di valutazione, in applicazione del criterio previsto al comma
7, lettera a., del medesimo articolo.
Per quel che riguarda l'Asse III del PON R&C, l'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 prevede la presentazione di progetti esecutivi ("Progetti di Innovazione Sociale"), la cui realizzazione, nei termini che saranno previsti dal progetto stesso, deve essere effettuata dal soggetto proponente in caso di ammissione al cofinanziamento.
La realizzazione di interventi basati sull'utilizzo delle più avanzate soluzioni tecnologiche nel campo dell'ICT, costituisce un elemento portante e trasversale all'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 (cfr. articolo 1, comma 4, dell'Avviso). Il solo impiego di tecnologie ICT, tuttavia, non soddisfa pienamente la strategia sottesa all'intervento, poiché un elemento qualificante è dato dall'innovatività e originalità delle soluzioni tecnologiche proposte. Tali elementi saranno presi in considerazione in sede di valutazione in applicazione del criterio di cui all'articolo 8, comma 7, lettera a., del medesimo Avviso.
Fermo restando che l'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 non richiede la presentazione di una dichiarazione di intenti a costituire una società, i proponenti, a conclusione delle attività progettuali, possono scegliere di costituire un'impresa (cfr. FAQ n. 10 della presente sezione). Tale elemento potrà essere opportunamente illustrato nel progetto.
L'articolo 8, comma 5, lettera e), dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, prevede che tutti i Progetti di Innovazione Sociale debbano essere strutturati in modo da evidenziare, attraverso l'elaborazione di un business-plan, le modalità di sviluppo previste dai proponenti, per garantire auto-sostenibilità nel medio-lungo periodo delle soluzioni realizzate con il progetto, dopo la conclusione delle attività progettuali e, quindi, al termine del co-finanziamento. Nessuna distinzione è prevista con riguardo alla modalità di scelta di presentazione del Progetto medesimo da parte dei soggetti interessati (ossia individualmente ovvero mediante costituzione di entità no-profit).
Si. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 i Progetti di Innovazione Sociale debbono prevedere lo sviluppo di idee tecnologicamente innovative per la soluzione nel breve-medio periodo di specifiche problematiche presenti nel tessuto urbano di riferimento, con particolare riguardo agli ambiti indicati nell'articolo 2, comma 1, del medesimo Avviso. Si ricorda che in linea con quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, del richiamato Avviso per le Idee progettuali, anche i Progetti di Innovazione Sociale devono far riferimento a uno solo degli ambiti di cui al citato articolo 2, comma 1, da considerare quale settore di riferimento applicativo prioritario. Tuttavia la proposta potrà collocarsi anche in uno o più dei restanti ambiti, da intendersi quali settori di interesse di tipo secondario (cfr. FAQ n. 7 della presente sezione).
Per innovazione sociale si intende lo sviluppo, attraverso il coinvolgimento dell'utenza, di idee innovative per la soluzione di problemi sociali ed ambientali che la società percepisce come prioritari e che non sono adeguatamente soddisfatti dal mercato o settore pubblico. Fermo restando che l'obbligatorietà del coinvolgimento di una Pubblica Amministrazione presso la quale realizzare le attività di sperimentazione sussiste esclusivamente per le Idee progettuali e non per i Progetti di Innovazione Sociale, di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, in base alle previsioni contenute nel medesimo Avviso, il contesto di riferimento dei servizi innovativi è rimesso alla scelta dei proponenti nell'ambito del progetto.
L'autosostenibilità nel medio lungo periodo delle soluzioni previste nell'attività progettuale può essere realizzata anche attraverso un eventuale contratto di fornitura di servizi con la PA, fermo restando che in base all'articolo 8, comma 5, lettera e), dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 tale possibilità deve essere rappresentata nell'ambito di un apposito business plan delle attività post-progettuali da elaborare in fase di presentazione della domanda (cfr. articolo 8, comma 5, lettera e., dell'Avviso richiamato).
Tra gli elementi necessari per la presentazione del Progetto di Innovazione Sociale si chiede di illustrare le competenze e l'impegno dei soggetti coinvolti nelle attività progettuali, intesi come la tipologia di Know-how in possesso dei soggetti attivi e il loro coinvolgimento nelle specifiche attività previste dall'articolazione del progetto.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, lettera e., dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, uno degli elementi che deve caratterizzare un Progetto di Innovazione Sociale è la capacità di auto-sostenibilità nel medio-lungo periodo delle soluzioni previste, elemento che dovrà essere dimostrato proprio attraverso l'elaborazione di uno specifico business-plan delle attività post-progettuali. Il business-plan, pertanto, è da intendersi quale parte integrante dei Progetti di Innovazione Sociale, come previsto dal predetto articolo.
I Progetti di Innovazione Sociale devono prevedere lo sviluppo di idee innovative per la soluzione nel breve-medio periodo di specifiche problematiche presenti nel tessuto urbano di riferimento, tramite la realizzazione di interventi basati sull'utilizzo delle più avanzate soluzioni tecnologiche nel campo dell'ICT. Il progetto ha quindi un carattere prevalentemente applicativo, tuttavia si precisa che il contenuto della proposta rientra nelle scelte autonome dei proponenti e sarà oggetto di valutazione in applicazione del criterio di cui all'articolo 8, comma 7, lettera a., dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012.
Nel business plan, di cui all'articolo 8, comma 5, lettera e., dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 deve essere illustrata la gestione delle attività post-progettuali e tutte quelle soluzioni che si intendono adottare per garantire l'auto-sostenibilità nel medio lungo periodo delle stesse. A tale fine, con riguardo ai dati economici derivanti dalla vendita del prodotto del progetto di innovazione, i ricavi saranno stimati.
No, le attività di coaching e mentoring non rientrano nelle attività eleggibili ai sensi dell'Avviso 84/Ric del 2 marzo 2012 e del Programma Operativo Nazionale - PON 2007-2013.
Si, un giovane titolare di un assegno di ricerca che scade a dicembre 2012 può presentare un Progetto di Innovazione Sociale ai sensi dell'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012. L'individuazione della data di inizio del Progetto di Innovazione Sociale rientra nelle scelte autonome del proponente e dovrà risultare coerente con le attività proposte al fine di garantire la fattibilità tecnica del progetto.
L'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 non reca indicazioni
relativamente alla durata dei Progetti di Innovazione Sociale.
Tuttavia in considerazione del termine previsto per la
presentazione dei Progetti (30 aprile 2012) e per la conclusione
delle attività di valutazione dei medesimi (entro 30 giorni dalla
chiusura dei termini per la presentazione delle domande) nonché del
termine entro il quale le attività progettuali dovranno essere
concluse (30 maggio 2015), la durata da indicare nel Progetto non
potrà essere superiore a 36 mesi.
Il medesimo Avviso non fornisce indicazioni sulla durata minima,
pertanto la stessa potrà essere inferiore ai 36 mesi, ma dovrà
essere previsto un arco temporale idoneo alla realizzazione del
Progetto al fine di garantirne la fattibilità tecnica.
I Progetti di Innovazione Sociale devono prevedere lo sviluppo di idee innovative per la soluzione nel breve-medio periodo di specifiche problematiche presenti nel tessuto urbano di riferimento, tramite la realizzazione di interventi basati sull'utilizzo delle più avanzate soluzioni tecnologiche nel campo dell'ICT. Il progetto ha quindi un carattere prevalentemente applicativo, tuttavia si precisa che il contenuto della proposta rientra nelle scelte autonome dei proponenti e sarà oggetto di valutazione in applicazione del criterio di cui all'articolo 8, comma 7, lettera a., dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 (cfr. FAQ 25 della presente sezione).
L'articolo 8, comma 5, lettera e., dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2
marzo 2012 prevede come elemento strutturale dei Progetti di
Innovazione Sociale quello relativo alla capacità di
auto-sostenibilità nel medio-lungo periodo delle soluzioni
previste, attraverso la elaborazione di uno specifico business plan
delle attività post-progettuali, senza quantificare la durata
dell'arco temporale di riferimento.
Pertanto l'arco temporale preso in considerazione dal business plan
rientra nelle scelte autonome del soggetto proponente.
Lo stesso proponente dovrà procedere al riguardo tenendo conto che
la durata temporale non potrà essere comunque tale da rendere non
dimostrabile in concreto la capacità di auto-sostenibilità delle
soluzioni previste come stabilito dal richiamato Avviso e, quindi,
si suggerisce che la stessa non sia inferiore a 3 anni dalla
conclusione del progetto.
Si ricorda inoltre che, fermo restando che il richiamato Avviso non
richiede la presentazione di una dichiarazione di intenti a
costituire una società, i proponenti a conclusione delle attività
progettuali possono scegliere di costituire un'impresa. Tale
elemento potrà essere opportunamente illustrato nel progetto
(cfr. FAQ n. 10 e n. 18 della presente sezione).
Il business plan previsto dall'articolo 8, comma 5, lettera e), dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 può essere redatto in forma sintetica, tuttavia si invita a esporre sufficienti informazioni utili a verificare l'auto-sostenibilità delle soluzioni previste dal progetto, che ai sensi del comma 7 del medesimo articolo è oggetto di valutazione da parte del panel di esperti.
I Progetti di Innovazione Sociale, di cui all'articolo 8 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, devono avere un carattere prevalentemente applicativo e devono prevedere lo sviluppo di idee innovative per la soluzione nel breve-medio periodo di specifiche problematiche presenti nel tessuto urbano di riferimento, tramite la realizzazione di interventi basati sull'utilizzo delle più avanzate soluzioni tecnologiche nel campo dell'ICT, il quale costituisce un elemento portante e trasversale al richiamato Avviso (cfr. articolo 1, comma 4, dell'Avviso). Il solo impiego di tecnologie ICT, infatti, non soddisfa pienamente la strategia sottesa all'intervento, poiché un elemento qualificante dei Progetti di Innovazione Sociale è dato dall'innovatività ed originalità delle soluzioni tecnologiche proposte. Tali elementi saranno presi in considerazione in sede di valutazione in applicazione del criterio di cui all'articolo 8, comma 7, lettera a., del medesimo Avviso.
Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, i Progetti di Innovazione Sociale devono prevedere lo sviluppo di idee innovative per la soluzione nel breve-medio periodo di specifiche problematiche presenti nel tessuto urbano di riferimento (con particolare riguardo agli ambiti di cui all'articolo 2 del medesimo Avviso) nelle Regioni della Convergenza. Pertanto, fermo restando che tutte le attività devono essere realizzate in Area Convergenza, come previsto espressamente dal comma 6 del richiamato articolo 8 (cfr. FAQ n 6 della presente sezione) il progetto potrà interessare una o più delle predette Regioni.