Si. L'articolo 3, commi 1 e 2, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2
marzo 2012 richiama esplicitamente le disposizioni del D.M.
593/2000 in materia di ammissibilità dei soggetti.
In particolare, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.M.
593/2000 e ss.mm.ii., un Organismo di ricerca può presentare un
progetto in qualità di co-proponente con uno dei soggetti di cui
alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1 del medesimo
articolo.
L'articolo 3, commi 1 e 2, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 richiama esplicitamente le disposizioni del D.M. 593/2000 in materia di ammissibilità dei soggetti. Pertanto una società consortile è ammissibile, purché siano rispettate le condizioni previste dell'articolo 5, comma 1, lett. e) del Decreto ministeriale richiamato.
Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 possono presentare idee progettuali i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 e seguenti del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. che hanno sedi operative nelle Regioni della Convergenza e/o nelle Regioni Sardegna, Basilicata, Abruzzo e Molise, ovvero che si impegnino a costituire una sede in tali Regioni in caso di approvazione dei progetti esecutivi di cui all'articolo 7, comma 6, del medesimo Avviso.
Un'Università con sede al di fuori delle Regioni della Convergenza può presentare idee progettuali quale soggetto co-proponente del raggruppamento secondo quanto previsto dall'articolo 3, commi 1-5, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, se ha sedi operative nelle Regioni della Convergenza (comma 1) o in Sardegna, Basilicata, Abruzzo, Molise per i progetti afferenti alle stesse Regioni (comma 2), ovvero se si impegna a costituire una sede nelle Regioni di riferimento in caso di approvazione dei progetti esecutivi di cui all'articolo 7, comma 6, del medesimo Avviso.
Fermo restando che l'idea progettuale deve essere proposta da un raggruppamento avente le caratteristiche riportate all'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, sono ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 e seguenti, del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii; la fondazione, pertanto, per essere soggetto ammissibile dovrà rientrare in una delle tipologie richiamate dal predetto articolo.
Sono ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. e i soggetti di cui all'art. 5, comma 3, del richiamato Decreto Ministeriale (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti). Se il Consorzio Interuniversitario si configura come organismo di ricerca, può essere co-proponente, purché siano soddisfatte le condizioni previste dal predetto Decreto Ministeriale e abbia una sede operativa, o si impegni a costituirla, nelle Regioni di interesse del richiamato Avviso.
L'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 è finalizzato alla presentazione di "idee progettuali" e non di "progetti", pertanto in questa fase non è richiesto nè sarà verificato il possesso del requisito di "affidabilità economico-finanziaria".
L'articolo 3 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 in materia di ammissibilità dei soggetti richiama esplicitamente l'articolo 5, commi 1 e seguenti, del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. L'organismo di ricerca, pertanto, può presentare un progetto in qualità di co-proponente, purché siano soddisfatte le condizioni previste dal predetto decreto ministeriale e abbia una sede operativa, o si impegni a costituirla, nelle Regioni di interesse del richiamato Avviso.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 4,dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, e tenuto conto dei vincoli di partecipazione ivi indicati, un Organismo di ricerca non vigilato dall'Amministrazione centrale può partecipare al raggruppamento proponente nella misura massima del 15% dei costi complessivi riferibili alle attività di ricerca, alle attività di sviluppo sperimentale e di formazione.
L'articolo 3, commi 1 e 2, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 richiama esplicitamente le disposizioni del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. in materia di ammissibilità dei soggetti. In base all'art. 5, comma 1 e seguenti, del richiamato Decreto Ministeriale, pertanto, un Istituto di Istruzione secondaria non è un soggetto ammissibile.
In materia di ammissibilità dei soggetti l'articolo 3, commi 1 e 2, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 richiama esplicitamente le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1 e seguenti del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. Pertanto la società in-house è ammissibile qualora rientri in una delle tipologie dei soggetti previste dal richiamato articolo 5 del D.M. 593/2000 e purché abbia una sede operativa, o si impegni a costituirla, in una delle Regioni di interesse del predetto Avviso.
Ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 ogni raggruppamento deve prevedere la presenza obbligatoria di una o più Università e Istituti Universitari Statali. Pertanto una o più Università, possono fare parte del predetto raggruppamento, nel rispetto del limite massimo di 5 proponenti e della composizione del raggruppamento medesimo, come previsto dal richiamato articolo (cfr. FAQ n. 1 della sezione Limiti alla partecipazione).
No. L'articolo 3, commi 1 e 2, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2
marzo 2012 richiama esplicitamente le disposizioni del D.M.
593/2000 e ss.mm.ii. in materia di ammissibilità dei soggetti. In
particolare, in base al disposto dell'articolo 5, comma 1 e
seguenti del citato Decreto Ministeriale, un ricercatore non è un
soggetto ammissibile.
Un ricercatore potrà presentare un Progetto di Innovazione Sociale,
se in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8 del medesimo
Avviso.
In materia di ammissibilità dei soggetti, l'articolo 3, commi 1
e 2, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 richiama
esplicitamente l'articolo 5, comma 1 e seguenti, D.M. 593/2000 e
ss.mm.ii.
Pertanto un Distretto è ammissibile qualora rientri in una delle
tipologie dei soggetti previste dal richiamato articolo 5 del
Decreto Ministeriale e purché abbia una sede operativa, o si
impegni a costituirla, in una delle Regioni di interesse del
predetto Avviso.
In materia di ammissibilità dei soggetti, l'articolo 3, commi 1
e 2, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 richiama
esplicitamente l'articolo 5, comma 1 e seguenti, D.M. 593/2000 e
ss.mm.ii.
Pertanto un organo di general consulting è
ammissibile qualora rientri in una delle tipologie dei soggetti
previste dal richiamato articolo 5 del Decreto Ministeriale e
purché abbia una sede operativa, o si impegni a costituirla, in una
delle Regioni di interesse del predetto Avviso. In caso contrario
potrà partecipare al progetto nell'ambito delle attività di
consulenza e prestazione di terzi.
Ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, ogni raggruppamento potrà prevedere un numero massimo di 5 proponenti, con la presenza obbligatoria della componente industriale, di uno o più Università e Istituti Universitari Statali, di uno o più Enti e Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca. In base all'articolo 4 del citato Avviso, invece, la Pubblica Amministrazione, soggetto presso cui il raggruppamento proponente prevede di svolgere l'attività di sperimentazione, è un partner esterno a tale raggruppamento (cfr. FAQ n. 1 della sezione Caratteristiche delle idee progettuali).
No. Le "Amministrazioni interessate" cui fa riferimento l'articolo 2, comma 2, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 sono i soggetti presso cui il raggruppamento proponente prevede di svolgere l'attività di sperimentazione che non entrano a far parte del predetto raggruppamento (cfr. FAQ n. 1 della sezione Caratteristiche delle idee progettuali).
In base alle previsioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 è possibile presentare idee progettuali esclusivamente in raggruppamento, secondo le modalità ivi specificate (cfr. FAQ n. 1 della sezione Limiti alla partecipazione).
Premesso che un'idea progettuale deve essere presentata
esclusivamente da un raggruppamento avente le caratteristiche
previste all'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2
marzo 2012, tutti i co-proponenti del raggruppamento, secondo
quanto previsto dall'articolo 3, commi 1-5, del medesimo Avviso,
devono avere sedi operative nelle Regioni della Convergenza (comma
1) o in Sardegna, Basilicata, Abruzzo, Molise per i progetti
afferenti alle stesse Regioni (comma 2), ovvero devono impegnarsi a
costituire una sede nelle Regioni di riferimento in caso di
approvazione dei progetti esecutivi di cui al successivo articolo
7, comma 6.
Pertanto, salvo il rispetto delle precedenti disposizioni, non è
richiesto che tutti i soggetti di uno stesso raggruppamento debbano
necessariamente avere sedi operative (ovvero si impegnino a
costituire una sede operativa) nelle sole Regioni della
Convergenza.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Avviso D.D.
84/Ric. del 2 marzo 2012, l'eventuale finanziamento dei progetti
afferenti alle Regioni non Convergenza è condizionato alla
sussistenza di idonea copertura finanziaria da reperirsi tramite
specifici accordi tra le Amministrazioni, centrali e regionali,
coinvolte.
L'articolo 3, comma 1 e seguenti, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 richiama espressamente le disposizioni del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. in materia di ammissibilità dei soggetti. Un Parco Scientifico e Tecnologico in base all'articolo 5, comma 3, del richiamato Decreto Ministeriale non può presentare una domanda di agevolazione congiuntamente con Università, Enti di Ricerca, Enea, Asi. Pertanto, in virtù della modalità di presentazione delle idee progettuali, che prevede obbligatoriamente la formazione di un raggruppamento in cui è presente la predetta tipologia di co-proponenti, il Parco scientifico non è un soggetto ammissibile, salvo configurarsi come Consorzio o Società consortile, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) del richiamato Decreto Ministeriale ovvero come Organismo di ricerca, purché siano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 5, comma 3, del predetto Decreto Ministeriale.
L'articolo 3, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 prevede la costituzione di un partenariato per la presentazione di idee progettuali secondo i vincoli esplicitati nel successivo comma 4 del medesimo articolo. L'Avviso, pertanto, non prevede la possibilità che un'associazione temporanea (RTI/ATI/ATS) sia soggetto proponente, rimandando alle disposizioni dell'articolo 5, comma 1 e seguenti, del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. in materia di ammissibilità dei soggetti.
Si
No. In base all'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 non è richiesta la figura del soggetto capofila.
Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 sono soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 e seguenti del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., che hanno sedi operative nelle Regioni della Convergenza e/o nelle Regioni Sardegna, Basilicata, Abruzzo e Molise, ovvero che si impegnino a costituire una sede in tali Regioni in caso di approvazione dei progetti esecutivi di cui all'articolo 7, comma 6, del medesimo Avviso. Si ricorda che, ai sensi del richiamato articolo 3, comma 2, l'eventuale finanziamento dei progetti afferenti alle Regioni Sardegna, Basilicata, Abruzzo e Molise è condizionato alla sussistenza di idonea copertura finanziaria da reperirsi tramite specifici accordi tra le Amministrazioni, centrali e regionali, coinvolte.
Al fine della presentazione di Idee progettuali l'articolo 3, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 prevede la obbligatoria costituzione di un partenariato secondo i vincoli esplicitati nel successivo comma 4 del medesimo articolo (cfr. FAQ n. 1 e n. 5 della sezione Limiti alla partecipazione). Pertanto, l'Avviso, rinviando alle disposizioni dell'articolo 5, comma 1 e seguenti, del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. in materia di ammissibilità dei soggetti, non prevede che uno o più soggetti della componente industriale possano presentare Idee progettuali costituendosi allo scopo come consorzio o come associazione temporanea (RTI/ATI/ATS) (cfr. FAQ 21 della presente sezione).
L'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 è finalizzato alla presentazione di "idee progettuali" e non di "progetti", pertanto in questa fase non è richiesto né sarà verificato il possesso del requisito di "affidabilità economico-finanziaria" (cfr. FAQ n. 7 della presente sezione).
Premesso che al fine della presentazione di Idee progettuali l'articolo 3, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 prevede la obbligatoria costituzione di un partenariato secondo i vincoli espressamente previsti nel successivo comma 4 del medesimo articolo (cfr. FAQ n. 1 e n. 5 della sezione Limiti alla partecipazione), qualsiasi Ente e/o Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilati dall'Amministrazione Pubblica Centrale possono presentare Idee progettuali in qualità di co-proponente.
Si ricorda che l'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 è finalizzato alla presentazione di "idee progettuali" e non di "progetti" e, pertanto, in questa fase non è richiesto né sarà verificato il possesso del requisito di "affidabilità economico-finanziaria".
Il soggetto proponente è il soggetto che, in base all'articolo 5, comma 1 e seguenti del D.M. 593/2000, è ammissibile a presentare le Idee progettuali. Si precisa che, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, il soggetto proponente deve avere una sede operativa nelle Regioni di interesse del richiamato Avviso o deve impegnarsi a costituirla in caso di approvazione dei progetti esecutivi.
Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, in caso di approvazione dell'Idea progettuale non è richiesto che i soggetti coinvolti sottoscrivano un impegno a costituire un consorzio. Si precisa altresì che, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del medesimo Avviso il MIUR, per le Idee progettuali "giudicate di alto livello qualitativo e strategico, porrà in essere le più idonee procedure per la presentazione dei progetti esecutivi". Per la presentazione di tali progetti esecutivi saranno applicate le disposizioni del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., in materia di ammissibilità dei soggetti e modalità di presentazione delle domande di agevolazione.
Fermo restando che la società consortile può configurarsi come un Organismo di Ricerca, purché siano soddisfatte le condizioni previste dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii, lo stesso soggetto è ammissibile come co-proponente nel caso in cui abbia una sede operativa, o si impegni a costituirla, nelle Regioni di interesse dell'Avviso 84/Ric. del 2 marzo 2012. In ogni caso, tale Organismo di Ricerca non rientra tra le tipologie di soggetti obbligatoriamente previste nel raggruppamento proponente ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del medesimo Avviso.
Sono ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. e i soggetti di cui all'art. 5, comma 3, del richiamato Decreto Ministeriale (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti). Se un ente ARPA non rientra in tali tipologie potrà eventualmente essere coinvolto nell'ambito delle attività di consulenza e servizi equivalenti.
In base all'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 non è richiesta la figura del soggetto capofila.
Il Consorzio Interuniversitario non è equiparato alle
Università. Si precisa che sono ammissibili esclusivamente i
soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, del D.M. 593/2000 e
ss.mm.ii. e i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del
richiamato Decreto Ministeriale (in quest'ultimo caso in qualità di
co-proponenti). Se il Consorzio Interuniversitario si configura
come organismo di ricerca, nel rispetto e tenuto conto dei vincoli
previsti dall'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2
marzo 2012, può essere co-proponente e partecipare al
raggruppamento nella misura massima del 15% dei costi complessivi
riferibili alle attività di ricerca, alle attività di sviluppo
sperimentale e di formazione.
Resta inteso che tale organismo di ricerca è soggetto ammissibile,
purché siano soddisfatte le condizioni previste dal predetto D.M.
593/2000 e ss.mm.ii. in materia di ammissibilità dei soggetti e
abbia una sede operativa, o si impegni a costituirla, nelle Regioni
di interesse del richiamato Avviso.
No. Si ricorda che l'articolo 3, commi 1 e 2, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 richiama esplicitamente le disposizioni del D.M. 593/2000 e ss.mm. ii. in materia di ammissibilità dei soggetti. Pertanto, se il Consorzio Interuniversitario si configura come organismo di ricerca, può essere co-proponente, purché siano soddisfatte le condizioni previste dal predetto Decreto Ministeriale e abbia una sede operativa, o si impegni a costituirla, nelle Regioni di interesse del richiamato Avviso (cfr. FAQ n. 1 della presente sezione). In tale caso il predetto Consorzio potrà sostenere al massimo il 15% del costo totale della proposta.
Ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 ogni raggruppamento deve prevedere la presenza obbligatoria di una o più Università e Istituti Universitari Statali e nel rispetto dei limiti ivi previsti. Pertanto è l'Università di afferenza delle due facoltà, il soggetto ammissibile che, in quanto tale, può fare parte del predetto raggruppamento configurandosi come unico soggetto.
Fermo restando che l'Idea progettuale deve essere proposta da un raggruppamento avente le caratteristiche previste dall'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, sono ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 e seguenti, del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii; la fondazione, pertanto, per essere soggetto ammissibile dovrà configurarsi quale organismo di ricerca ai sensi dell'articolo richiamato e avere una sede operativa nelle Regioni di interesse del predetto Avviso o impegnarsi a costituire una sede operativa nelle stesse Regioni.
In base all'art. 3 dell' Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, possono presentare Idee progettuali i soggetti di cui all'art. 2, commi 1 e seguenti, del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., aventi sedi operative nelle Regioni della Convergenza o che si impegnino a costituire una sede in tali Regioni in caso di approvazione dei progetti esecutivi. Si specifica che i costi sono imputati in base al principio della localizzazione della sede operativa. Pertanto, l'attività è rendicontabile solo nei limiti in cui la stessa sia riconducibile alla sede operativa del proponente, localizzata in una delle Regioni di interesse.
Sono eleggibili esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 3 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, aventi sede nelle Regioni di interesse del predetto Avviso o che si impegnino a costituire una sede nelle stesse Regioni.
In base alle previsioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4,
dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 è possibile presentare
Idee progettuali esclusivamente in raggruppamento, secondo le
modalità ivi specificate. Si ricorda che ogni raggruppamento potrà
prevedere un numero massimo di 5 proponenti, con la presenza
obbligatoria della componente industriale, di uno o più Università
e Istituti Universitari Statali e di uno o più Enti e Istituzioni
Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilati dall'Amministrazione
Pubblica Centrale (cfr. FAQ n. 1 della presente
sezione).
Ai sensi del citato articolo 3, comma 4, non è prevista la figura
del soggetto capofila (cfr. FAQ n. 23 della sezione Soggetti
ammissibili).
In caso di approvazione di una Idea progettuale, la successiva presentazione di progetti esecutivi di cui all'articolo 7, comma 6, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, sarà disciplinata secondo le modalità che saranno in seguito definite.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, il partenariato deve rispettare la composizione ivi espressamente prevista e, in particolare, la componente industriale del partenariato può comprendere solo i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere da a) a d) del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii.. Pertanto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4 del richiamato Avviso, un Consorzio o una Società consortile può rientrare nella componente industriale, solo se si qualifica come impresa (ossia classificandosi in sede di presentazione dell'Idea progettuale non come soggetto di cui alla lettera e), bensì come uno dei soggetti di cui alle lettere da a) a d) del richiamato articolo 5, comma 1, del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii.). In sede di verifica dell'ammissibilità delle domande, si procederà alla relativa valutazione.
Un Consorzio può rientrare nel partenariato di cui all'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, se si configura come uno dei soggetti richiamati dall'articolo 5, comma 1, lettere da a) a d) del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii (in questo caso costituendo la componente industriale), ovvero se si qualifica come Ente e/o Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilati dall'Amministrazione Pubblica Centrale.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 la previsione di un partenariato composto secondo i vincoli ivi richiamati, non si intende soddisfatta se tali soggetti sono rappresentati da un Consorzio.
Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, dell'Avviso D.D. 84/Ric
del 2 marzo 2012, un Parco Scientifico non è un soggetto
ammissibile, salvo configurarsi come Consorzio o Società
consortile, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera e) del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., ovvero come
Organismo di ricerca, purché siano soddisfatte le condizioni
previste dall'articolo 5, comma 3, del predetto Decreto
Ministeriale (cfr. FAQ n. 20 della presente sezione).
Resta fermo che ai sensi del richiamato articolo 3, commi 1 e 2,
dell'Avviso è necessario anche il requisito della presenza di una
sede operativa, o dell'impegno a costituirla, nelle Regioni di
interesse dell'Avviso.
Qualora siano soddisfatti tutti i predetti requisiti, il Parco
Scientifico potrà sostenere al massimo il 15% del costo totale
della proposta.
No. Il Consorzio Interuniversitario, anche nel caso in cui si configuri quale organismo di ricerca, non è equiparabile alle Università e/o agli Istituti Universitari Statali (cfr. FAQ n. 34 della presente sezione).
Al fine della presentazione di Idee progettuali l'articolo 3, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 prevede la obbligatoria costituzione di un partenariato secondo i vincoli esplicitati nel successivo comma 4 del medesimo articolo. Nel rispetto di tali disposizioni una Università non può essere qualificata quale Ente o Istituzione Pubblica Nazionale di Ricerca.
L'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, rinviando in materia di ammissibilità dei soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1 e seguenti, del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., non prevede che un'associazione temporanea (RTI/ATI/ATS) possa essere soggetto proponente di un'Idea progettuale (cfr. FAQ n. 21 e n. 25 della presente sezione).
Si ricorda che ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 sono ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 e seguenti, del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. e che un Consorzio Interuniversitario se si configura come organismo di ricerca, può essere co-proponente, purché siano soddisfatte le condizioni previste dal predetto Decreto Ministeriale e abbia una sede operativa, o si impegni a costituirla, nelle Regioni di interesse del richiamato Avviso (cfr. FAQ n. 6 della presente sezione). Tuttavia, se un Consorzio Interuniversitario è riconducibile alla categoria di Enti/Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilati dall'Amministrazione Pubblica Centrale, può rientrare nel partenariato sostenendo almeno il 10% dei costi del progetto, come previsto dall'articolo 3, comma 4, dell'Avviso richiamato. Resta fermo che, anche in quest'ultima ipotesi, è richiesto il requisito della presenza di una sede nelle Regioni di interesse del richiamato Avviso, ovvero dell'impegno alla sua costituzione in caso di approvazione dei progetti esecutivi di cui all'articolo 7, comma 6, del medesimo Avviso.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2
marzo 2012, il partenariato deve rispettare la composizione ivi
espressamente prevista e, in particolare, la componente industriale
del partenariato può comprendere solo i soggetti di cui
all'articolo 5, comma 1, lettere da a) a d) del D.M. 593/2000 e
ss.mm.ii.. Pertanto, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4 del richiamato Avviso, una Società
consortile può rientrare nella componente industriale, solo se si
qualifica come impresa (ossia classificandosi in sede di
presentazione dell'Idea progettuale non come soggetto di cui alla
lettera e), bensì come uno dei soggetti di cui alle lettere da a) a
d) del richiamato articolo 5, comma 1, del D.M. 593/2000 e
ss.mm.ii.) (cfr. FAQ n. 42 della presente sezione).
Qualora non è dato rispettare le previsioni sopra riportate una
Società consortile è ammissibile in qualità di co-proponente e può
partecipare al raggruppamento nella misura massima del 15% dei
costi complessivi riferibili alle attività di ricerca, alle
attività di sviluppo sperimentale e di formazione.
Resta inteso che in tale ultima ipotesi una Società consortile è
soggetto ammissibile, purché siano rispettate le condizioni
previste dall'articolo 5, comma 1, lettera e), del Decreto
Ministeriale richiamato e abbia una sede operativa, o si impegni a
costituirla, nelle Regioni di interesse del richiamato Avviso. In
sede di verifica dell'ammissibilità delle domande, si procederà
alla relativa valutazione.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, il partenariato deve rispettare la composizione ivi espressamente prevista e, in particolare, la componente industriale del partenariato può comprendere solo i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere da a) a d) del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii.. Pertanto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4 del richiamato Avviso, una rete di imprese può rientrare nella componente industriale solo se si qualifica come impresa (ossia classificandosi in sede di presentazione dell'Idea progettuale come uno dei soggetti di cui alle lettere da a) a d) del richiamato articolo 5, comma 1, del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii.). In sede di verifica dell'ammissibilità delle domande, si procederà alla relativa valutazione.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, in coerenza con la legge 30 dicembre 2010 n. 240 (Legge Gelmini), rientrano nel raggruppamento obbligatorio le Università Statali, le Università non statali legalmente riconosciute e gli Istituti di Istruzione Universitaria ad ordinamento speciale.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2
marzo 2012, il partenariato deve rispettare la composizione ivi
espressamente prevista. Pertanto un Consorzio, seppure partecipato
dalle Università e enti pubblici, in quanto soggetto unitario non
soddisfa da solo le previsioni del richiamato articolo 3, comma
4.
Lo stesso Consorzio può rientrare nella tipologia di soggetti
ammissibili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del D.M.
593/2000 e ss.mm.ii e in quanto tale, in qualità di
co-proponente, potrà sostenere una quota di costo non superiore al
15% del costo complessivo dell'Idea progettuale, ovvero, se in sede
di presentazione della domanda si qualifica come Piccola Impresa,
può partecipare come componente industriale del partenariato e
sostenere costi nell'ambito della quota minima del 50% prevista per
tale tipologia di soggetto proponente.
Si ricorda che una società consortile può rientrare nel
partenariato di cui all'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D.
84/Ric del 2 marzo 2012, se si configura come uno dei soggetti
richiamati dall'articolo 5, comma 1, lettere da a) a d), del D.M.
593/2000 e ss.mm.ii. (in questo caso costituendo la componente
industriale), ovvero in qualità di co-proponente, purché siano
rispettate le condizioni previste dall'articolo 5, comma 1, lettera
e), del Decreto Ministeriale richiamato (cfr. FAQ n. 42 e n. 50
della presente sezione). Si ricorda altresì che tutti i
co-proponenti del raggruppamento, secondo quanto previsto
dall'articolo 3, commi 1-5, del medesimo Avviso, devono avere sedi
operative nelle Regioni della Convergenza (comma 1) o in Sardegna,
Basilicata, Abruzzo, Molise per i progetti afferenti alle stesse
Regioni (comma 2), ovvero devono impegnarsi a costituire una sede
nelle Regioni di riferimento. in caso di approvazione dei progetti
esecutivi di cui al successivo articolo 7, comma 6. Pertanto, salvo
il rispetto delle precedenti disposizioni, non è richiesto che
tutti i soggetti di uno stesso raggruppamento debbano
necessariamente avere sedi operative (ovvero si impegnino a
costituire una sede operativa) nelle sole Regioni della Convergenza
(cfr. FAQ n. 19 della presente sezione).
In difetto dei precedenti requisiti una Società consortile potrà
partecipare al progetto nell'ambito delle attività di consulenza e
servizi equivalenti.
No. Si ricorda che, in base al disposto di cui all'articolo 3,
commi 1-4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, l'Idea
progettuale deve essere proposta da un raggruppamento avente le
caratteristiche previste al comma 4 del medesimo articolo (cfr.
FAQ n. 5 e n. 9 della sezione Limiti alla
partecipazione).
Pertanto, premesso che una società consortile può rientrare nel
partenariato di cui all'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D.
84/Ric del 2 marzo 2012 se si configura come uno dei soggetti
richiamati dall'articolo 5, comma 1, lettere da a) a d) del D.M.
593/2000 e ss.mm.ii. (in questo caso costituendo la componente
industriale), ovvero in qualità di co-proponente, purché siano
rispettate le condizioni previste dall'articolo 5, comma 1, lettera
e), del Decreto Ministeriale richiamato (cfr. FAQ n.54 della
presente sezione), la partecipazione e il contributo della
medesima all'idea progettuale non può essere circoscritta solo ad
alcuni dei consorziati.
Si ricorda che ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012
sono ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 5,
comma 1 e seguenti, del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. e che un
organismo di ricerca (indipendentemente dal suo status giuridico)
può essere co-proponente qualora sussistano tutti i requisiti
espressamente previsti dall'articolo 5, comma 3, terzo periodo, del
citato Decreto Ministeriale e abbia una sede operativa, o si
impegni a costituirla, nelle Regioni di interesse del richiamato
Avviso.
Quanto alla qualificazione di un organismo di ricerca quale ente di
ricerca vigilato dall'Amministrazione Pubblica Centrale bisogna
aver riguardo alla normativa di riferimento e, in particolare, alle
previsioni dello Statuto dei singoli soggetti.
Un'idea progettuale può prevedere lo svolgimento delle attività di ricerca in più sedi operative, di uno stesso o di diversi soggetti proponenti, localizzate in differenti Regioni della Convergenza. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 3, commi 3 e 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 ogni raggruppamento potrà prevedere un numero massimo di 5 proponenti, con la presenza obbligatoria della componente industriale, di uno o più Università e Istituti Universitari Statali, di uno o più Enti e Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca. Una o più Università, quindi, come previsto dal richiamato articolo, possono fare parte del predetto raggruppamento ma nel rispetto del limite massimo di 5 proponenti e della composizione del raggruppamento medesimo.. Pertanto due soggetti differenti, ancorché venga stipulato un Protocollo di Intesa, non possono essere considerati un unico soggetto al fine del rispetto del vincolo relativo al numero massimo di partner previsto dal richiamato articolo 3 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012.
L'articolo 3, commi 1 e 2, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 richiama espressamente le disposizioni del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii in materia di ammissibilità dei soggetti. Se la ONLUS non ha le caratteristiche per essere ricompresa nel partenariato obbligatorio e si configura come organismo di ricerca, può essere co-proponente, purché siano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 5, comma 3, terzo periodo, del citato Decreto Ministeriale e abbia una sede operativa, o si impegni a costituirla, nelle Regioni di interesse del richiamato Avviso.
La dimensione delle imprese deve essere verificata sulla base dei parametri e delle metodologie previste dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. Se in possesso di tutti i requisiti previsti dal medesimo Decreto Ministeriale, le PMI, indipendentemente dalla data di costituzione, possono entrare a far parte del partenariato previsto dall'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012.
In base al disposto di cui all'articolo 3, commi 1-4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, l'Idea progettuale deve essere proposta da un raggruppamento avente obbligatoriamente le caratteristiche previste al comma 4 del medesimo articolo. In qualità di co-proponenti gli enti che svolgeranno attività di formazione dovranno avere tutti i requisiti di eleggibilità previsti; in difetto dei predetti requisiti potranno svolgere attività in qualità di consulenti.
Sono ammissibili a presentare Idee progettuali nell'ambito della
componente industriale i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1,
lettere da a) a d), del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii, aventi sedi
operative nelle Regioni della Convergenza e/o nelle restanti
Regioni del Mezzogiorno d'Italia (Molise, Abruzzo, Basilicata,
Sardegna) o che si impegnino a costituire una sede in tali Regioni.
in caso di approvazione dei progetti esecutivi.
Nel caso in cui un soggetto non dovesse rientrare nelle tipologie
previste dal richiamato Decreto Ministeriale potrà partecipare al
progetto nell'ambito delle attività di consulenza e servizi
equivalenti.
Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, sono ammissibili a presentare le idee progettuali i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 e seguenti, del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii, aventi sedi operative nelle Regioni della Convergenza e/o nelle restanti Regioni del Mezzogiorno d'Italia (Molise, Abruzzo, Basilicata, Sardegna) o che si impegnino a costituire una sede in tali Regioni in caso di approvazione dei progetti esecutivi. Nel caso in cui la società non dovesse avere i requisiti per presentare un'Idea progettuale potrà essere coinvolta nel progetto nell'ambito delle attività di consulenza e servizi equivalenti. Si precisa che, con riferimento ai "Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti", è previsto il principio della non localizzazione per i soggetti ai quali vengono commissionati incarichi per lo svolgimento di attività con contenuto di ricerca; tuttavia le attività da svolgere devono essere strettamente pertinenti e coerenti con il progetto (cfr. FAQ n. 16 della Sezione Determinazione e ammissibilità dei costi).
Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, sono ammissibili a presentare le Idee progettuali i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 e seguenti, del D.M. 593/2000 ss.mm.ii, aventi sedi operative nelle Regioni della Convergenza e/o nelle restanti Regioni del Mezzogiorno d'Italia (Molise, Abruzzo, Basilicata, Sardegna) o che si impegnino a costituire una sede in tali Regioni. Si specifica che i costi di progetto sono imputati in base al principio della localizzazione della sede operativa. Pertanto, l'attività è rendicontabile solo nei limiti in cui la stessa sia riconducibile alla sede operativa del proponente, localizzata in una delle Regioni di interesse della proposta.
La dimensione delle imprese deve essere verificata sulla base dei parametri e delle metodologie previste dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii.
L'articolo 3, comma 1, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012
rinvia alle disposizioni del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. in materia
di ammissibilità dei soggetti. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
lettera e) del predetto Decreto Ministeriale i Consorzi sono
soggetti ammissibili, purché prevedano una partecipazione superiore
al 30% dei soggetti di cui alle lettere da a) a d) del medesimo
articolo e abbiano sede nelle aree depresse.
Pertanto un Consorzio con sede nella Regione Basilicata può
partecipare ad una Idea Progettuale riferita alla medesima Regione;
in caso contrario dovrà avere o impegnarsi a costituire una sede
operativa nelle Regioni di riferimento dell'Idea progettuale
individuate tra quelle di interesse dell'Avviso (Regioni della
Convergenza e Regioni del Mezzogiorno d'Italia).
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Avviso D.D.
84/Ric. del 2 marzo 2012, l'eventuale finanziamento dei progetti
afferenti alle Regioni non Convergenza (Abruzzo, Basilicata,
Molise, Sardegna) è condizionato alla sussistenza di idonea
copertura finanziaria da reperirsi tramite specifici accordi tra le
Amministrazioni, centrali e regionali, coinvolte.
Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, sono riconducibili alla categoria degli Enti/Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilati dall'Amministrazione Pubblica Centrale gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) che hanno natura giuridica pubblica e sono sottoposti alla vigilanza dell'Amministrazione Pubblica Centrale.
Si. Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) che hanno natura giuridica pubblica e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute sono riconducibili alla categoria degli Enti/Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilati dall'Amministrazione Pubblica Centrale e, quindi, possono entrare nella composizione del partenariato di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo Avviso sostenendo una quota non inferiore al 10% del costo totale della proposta.
La riconducibilità di un soggetto alla figura dell'organismo di diritto pubblico assume rilievo ai fini dell'assoggettamento alle norme di evidenza pubblica (dettate dalla disciplina comunitaria e dalle norme nazionali di attuazione) ma non determina l'attribuzione al medesimo soggetto della qualifica di Pubblica Amministrazione.
Se in possesso di tutti i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 593/2000 e ss.mm.ii e dall'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, una società, indipendentemente dalla data di costituzione, può entrare a far parte del partenariato previsto dall'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012.
Fermo restando che per la presentazione di Idee progettuali il partenariato deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 3 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, incluso il possesso di una sede operativa in una delle Regioni di interesse dell'Avviso e, inoltre, rispettare la composizione obbligatoria indicata al comma 4, del medesimo articolo, non sono ammessi partner associati esterni al raggruppamento proponente. L'associazione senza scopo di lucro potrà eventualmente partecipare al progetto nell'ambito delle attività di consulenza e servizi equivalenti. Si precisa che, in ogni caso, tutte le attività dovranno essere realizzate nelle Regioni di interesse dell'Avviso richiamato e che il finanziamento di attività realizzate nelle Regioni del Mezzogiorno d'Italia non Convergenza (Abruzzo, Molise, Basilicata, Sardegna) è condizionato alla sussistenza di idonea copertura finanziaria da reperirsi tramite specifici accordi tra le Amministrazioni, centrali e regionali, coinvolte.
L'articolo 3, commi 1 e 2, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo
2012 richiama esplicitamente le disposizioni del D.M. 593/2000 e
ss.mm.ii. in materia di ammissibilità dei soggetti. In coerenza con
quanto previsto dal richiamato Decreto Ministeriale un'Assemblea
Regionale non è ammissibile in qualità di proponente di Idee
Progettuali.
Si precisa che le attività di sviluppo sperimentale sono attività
che devono essere svolte dai soggetti proponenti nell'ambito del
progetto e pertanto non potranno essere realizzate, nel caso
specifico, dalla predetta Assemblea Regionale.
Si ricorda che l'articolo 3, commi 1 e 2, dell'Avviso D.D.
84/Ric del 2 marzo 2012 richiama espressamente le disposizioni del
D.M. 593/2000 e ss.mm.ii in materia di ammissibilità dei soggetti.
Pertanto un soggetto, in questo caso centro di ricerca, che non ha
le caratteristiche per essere ricompreso nel partenariato
obbligatorio di cui al comma 4 del richiamato articolo 3
dell'Avviso (componente industriale; Università e Istituti
Universitari statali; Enti e Istituzioni Pubbliche Nazionali di
Ricerca vigilati dall'Amministrazione Pubblica Centrale) e che si
configura come organismo di ricerca, può essere co-proponente,
purché siano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 5,
comma 3, terzo periodo, del citato Decreto Ministeriale e abbia una
sede operativa, o si impegni a costituirla, nelle Regioni di
interesse del richiamato Avviso.
Si ricorda altresì che in tale caso, in qualità di co-proponente,
può partecipare al raggruppamento proponente nella misura massima
del 15% dei costi complessivi riferibili alle attività di ricerca,
alle attività di sviluppo sperimentale e di formazione.
Premesso che al fine della presentazione di un'Idea progettuale in risposta all'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 soggetto ammissibile può essere un Ente di Ricerca Nazionale vigilato dall'Amministrazione Pubblica Centrale ma non una sua articolazione interna (Istituto, Dipartimento, ecc.), se tale Ente possiede una o più sedi nell'ambito delle Regioni della Convergenza potrà presentare un'Idea progettuale con riferimento a tali sedi.
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'Avviso
D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 il partenariato obbligatorio deve
essere formato nel rispetto della composizione ivi espressamente
prevista. Pertanto un Organismo di Ricerca solo se riconducibile
alla categoria degli Enti e Istituzioni Pubbliche Nazionali di
Ricerca vigilati dall'Amministrazione Pubblica Centrale potrà
entrare a far parte del predetto partenariato obbligatorio.
In caso contrario un Organismo di ricerca che abbia tutti i
requisiti previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del D.M. 2 gennaio
2008 (che ha sostituito il comma 3 dell'articolo 5 del D.M.
593/2000) e abbia una sede operativa, o si impegni a costituirla,
nelle Regioni di interesse del richiamato Avviso, può essere
co-proponente, partecipando al raggruppamento nella misura massima
del 15% dei costi complessivi riferibili alle attività di ricerca,
alle attività di sviluppo sperimentale e di formazione.
Una società partecipata da un Ente Pubblico Nazionale di Ricerca, se si configura come uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 e seguenti, del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. e se in possesso di una sede operativa localizzata nelle Regioni di interesse dell'Avviso, o si impegni a costituirla nelle predette Regioni, può presentare un'Idea progettuale ai sensi dell'articolo 3 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012. Pertanto qualora sussistano i requisiti sopra richiamati la predetta società potrà presentare una Idea Progettuale con un organismo di ricerca nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012.
Al fine della presentazione di un'Idea progettuale il
partenariato deve rispettare la composizione espressamente prevista
all'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012.
Tenuto conto dei limiti della partecipazione indicati dal medesimo
articolo, si osserva come una quota di attività, pari al massimo al
15% del costo complessivo dell'Idea progettuale, possa essere
realizzata da altri soggetti ammissibili in base all'articolo 5 del
D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., ma diversi dal partenariato
obbligatorio.
Un Consorzio o una Società consortile, qualora sussistano tutti i
requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera e), del D.M.
593/2000 e ss.mm.ii, può pertanto partecipare in qualità di
co-proponente, sostenendo una quota di costo non superiore al 15%
del costo complessivo dell'Idea progettuale (cfr. FAQ n. 53
della presente sezione).
Si ricorda, inoltre, che nel rispetto delle previsioni di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4, del medesimo Avviso, un Consorzio o
una Società consortile può rientrare anche nella componente
industriale, ma solo se si qualifica come impresa (ossia
classificandosi in sede di presentazione dell'Idea progettuale non
come soggetto di cui alla lettera e), bensì come uno dei soggetti
di cui alle lettere da a) a d) dell'articolo 5, comma 1, del D.M.
593/2000 e ss.mm.ii.). In sede di verifica dell'ammissibilità delle
domande si procederà alla relativa valutazione (cfr. FAQ n. 42
della presente sezione).
In base alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3,
dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 per la presentazione di
un'Idea progettuale è necessaria la costituzione di un partenariato
secondo i vincoli espressamente previsti nel successivo comma 4 del
medesimo articolo (cfr. FAQ n. 1 e n. 5 della sezione Limiti
alla partecipazione). Pertanto l'Avviso, in materia di
ammissibilità dei soggetti, nel rinviare alle disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 1 e seguenti, del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii.,
non prevede che più soggetti della componente industriale possano
presentare Idee progettuali costituendosi come Consorzio (cfr.
FAQ n. 25 della presente sezione).
Tuttavia un Consorzio, se già costituito prima della presentazione
della domanda, è un soggetto ammissibile come co-proponente se
sussistono tutti i requisiti di cui alla lettera e) dell'articolo
5, comma 1, del citato Decreto Ministeriale.
In caso contrario può rientrare nella componente industriale, ma
solo se si qualifica come impresa (ossia classificandosi in sede di
presentazione dell'Idea progettuale non come soggetto di cui alla
lettera e), bensì come uno dei soggetti di cui alle lettere da a) a
d) del richiamato articolo 5, comma 1, del D.M. 593/2000 e
ss.mm.ii.). In sede di verifica dell'ammissibilità delle domande si
procederà alla relativa valutazione (cfr. FAQ n. 42 della
presente sezione).
Fermo restando che per la presentazione delle Idee Progettuali devono essere rispettati i vincoli di cui all'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, tutti i proponenti devono avere la sede operativa nelle Regioni di interesse del medesimo Avviso, o impegnarsi a costituirla nelle predette Regioni.