Si, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 3, commi 3 e 4, ogni raggruppamento potrà prevedere un numero massimo di 5 proponenti, con la presenza obbligatoria della componente industriale (che dovrà farsi carico di almeno il 50% dei costi, di cui almeno il 10% dovrà essere sostenuto da una PMI), di uno o più Università e Istituti Universitari Statali (che dovrà/dovranno farsi carico di almeno il 25% dei costi), di uno o più Enti e Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca (che dovrà/dovranno farsi carico di almeno il 10% dei costi).
Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, il limite minimo del 50% individuato per la partecipazione della componente industriale è calcolato sul costo complessivo della proposta, comprensivo quindi del costo delle attività di ricerca, di sviluppo sperimentale e di formazione.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, il limite minimo del 10% riferito alla partecipazione di una o più PMI è calcolato rispetto alla quota di costo (50% del costo complessivo della proposta, cfr FAQ n.2) che dovrà essere sostenuta dalla componente industriale.
Il limite stabilito dall'articolo 3, comma 5, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 è riferito al numero massimo di idee progettuali che possono essere presentate da uno stesso raggruppamento. Il predetto Avviso non individua alcun limite con riferimento alla partecipazione di una stessa azienda a più raggruppamenti diversi.
Fermo restando che il raggruppamento può essere formato da un numero massimo di 5 componenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012 ogni raggruppamento potrà prevedere un numero minimo di tre proponenti, con la presenza obbligatoria della componente industriale di cui almeno una PMI, di una Università e/o Istituti Universitari Statali, di un Ente e/o Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilati dall'Amministrazione Pubblica centrale.
A norma dell'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, è obbligatoria la presenza di una o più PMI che dovranno sostenere almeno il 10% dei costi relativi alla quota minima individuata con riferimento alla componente industriale (50% del costo complessivo dell'idea progettuale). Fermo restando il rispetto di quanto premesso, le PMI potranno altresì essere coinvolte nel progetto in qualità di consulenti.
Il limite stabilito dall'articolo 3, comma 5, dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012 è riferito al numero massimo di idee progettuali che possono essere presentate da uno stesso raggruppamento. Il predetto Avviso non individua alcun limite con riferimento alla partecipazione di uno stesso soggetto (in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, e nel rispetto della composizione del partenariato di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo Avviso) a più raggruppamenti diversi.
In base alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, la componente industriale del partenariato dovrà farsi carico di almeno il 50% dei costi complessivi riferibili alle attività di ricerca, formazione e sviluppo sperimentale enucleate nella proposta, ivi inclusi i costi di sperimentazione che non devono essere inferiori al 5%, né superiori al 10% del costo totale della proposta. Non sussiste pertanto un obbligo per le imprese alla realizzazione, anche in quota parte, delle attività formative.
In base al disposto di cui all'articolo 3, commi 1-4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, l'idea progettuale deve essere proposta da un raggruppamento avente le caratteristiche previste al comma 4 del medesimo articolo. Pertanto ogni raggruppamento potrà prevedere un numero massimo di 5 proponenti, con la presenza obbligatoria della componente industriale (che dovrà sostenere almeno il 50% dei costi, di cui almeno il 10% dovrà essere sostenuto da una PMI), di uno o più Università e Istituti Universitari Statali (che dovrà/dovranno sostenere almeno il 25% dei costi), di uno o più Enti e Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca (che dovrà/dovranno sostenere almeno il 10% dei costi).
Si. Si precisa che l'articolo 3, comma 5, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 prevede che uno stesso raggruppamento di soggetti proponenti, avente le caratteristiche previste al comma 4 del medesimo articolo, può presentare fino ad un massimo di tre idee progettuali. Non esistono, invece, limiti alla partecipazione del singolo soggetto a differenti raggruppamenti proponenti (cfr. FAQ 7 della presente sezione)
No. Fermo restando che il raggruppamento può essere formato da un numero massimo di 5 componenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012 ogni raggruppamento potrà prevedere un numero minimo di tre proponenti, con la presenza obbligatoria della componente industriale di cui una PMI, di almeno una Università e/o Istituti Universitari Statali, di almeno un Ente e/o Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilati dall'Amministrazione Pubblica centrale (cfr. FAQ n. 1 e n. 5 della presente sezione). Pertanto la condizione relativa al partenariato industriale è soddisfatta anche nel caso in cui la componente industriale sia rappresentata unicamente da una PMI, purché la stessa impresa di piccole e medie dimensioni sostenga costi pari al 50% del costo complessivo del progetto.
Si. Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 il raggruppamento può essere formato da un numero massimo di 5 componenti e, ai sensi del successivo comma 4, ogni raggruppamento dovrà essere formato almeno da tre co-proponenti, con la presenza obbligatoria della componente industriale di cui una PMI, di una Università o Istituto Universitario Statale, di un Ente o Istituzione Pubblica Nazionale di Ricerca vigilato dall'Amministrazione Pubblica Centrale (cfr. FAQ n. 5 e n. 9 della presente sezione).
L'articolo 3, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 prevede la costituzione di un partenariato obbligatorio per la presentazione di Idee progettuali secondo i vincoli esplicitati nel successivo comma 4 del medesimo articolo. L'Avviso non prevede la possibilità che un'associazione temporanea (RTI/ATI/ATS) sia soggetto proponente, rimandando alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1 e seguenti, del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. in materia di ammissibilità dei soggetti (cfr. FAQ n. 25 della sezione Soggetti Ammissibili).
Si precisa che, ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo
2012, i soggetti coinvolti in attività di consulenza non si
configurano come partner ricompresi all'interno del raggruppamento
proponente. Fermo restando che tutte le attività progettuali
dovranno essere realizzate nelle Regioni di interesse del medesimo
Avviso, ivi incluse quelle realizzate da consulenti
indipendentemente dalla localizzazione della sede di quest'ultimi,
l'Avviso e le Linee Guida per la determinazione delle spese
ammissibili non prevedono vincoli rispetto alla forma
societaria del soggetto "consulente".
Non sono previste premialità in relazione alla natura delle società
coinvolte in qualità di consulenti.