FAQ

Limiti alla partecipazione

  1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'Avviso nel numero massimo di cinque proponenti sono compresi anche le Università e gli EPR?  (09/03/2012)

    Si, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 3, commi 3 e 4, ogni raggruppamento potrà prevedere un numero massimo di 5 proponenti, con la presenza obbligatoria della componente industriale (che dovrà farsi carico di almeno il 50% dei costi, di cui almeno il 10% dovrà essere sostenuto da una PMI), di uno o più Università e Istituti Universitari Statali (che dovrà/dovranno farsi carico di almeno il 25% dei costi), di uno o più Enti e Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca (che dovrà/dovranno farsi carico di almeno il 10% dei costi).

  2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, il limite minimo del 50 % riferito alla partecipazione della componente industriale deve essere calcolato rispetto al valore totale della proposta?(09/03/2012)

    Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, il limite minimo del 50% individuato per la partecipazione della componente industriale è calcolato sul costo complessivo della proposta, comprensivo quindi del costo delle attività di ricerca, di sviluppo sperimentale e di formazione.

  3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, il limite minimo del 10 % riferito alla partecipazione di una o più PMI è calcolato rispetto al valore totale della proposta o della quota di costo che dovrà essere sostenuta dalla componente industriale?  (09/03/2012)

    Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, il limite minimo del 10% riferito alla partecipazione di una o più PMI è calcolato rispetto alla quota di costo (50% del costo complessivo della proposta, cfr FAQ n.2) che dovrà essere sostenuta dalla componente industriale.

  4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, è ammissibile la partecipazione di una stessa azienda a più raggruppamenti?  (09/03/2012)

    Il limite stabilito dall'articolo 3, comma 5, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 è riferito al numero massimo di idee progettuali che possono essere presentate da uno stesso raggruppamento. Il predetto Avviso non individua alcun limite con riferimento alla partecipazione di una stessa azienda a più raggruppamenti diversi.

  5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, l'idea progettuale può essere presentata da un numero massimo di 5 proponenti. E' previsto anche un numero minimo di proponenti? Da quale tipologia di componenti deve necessariamente essere composto il partenariato?  (16/03/2012)

    Fermo restando che il raggruppamento può essere formato da un numero massimo di 5 componenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012 ogni raggruppamento potrà prevedere un numero minimo di tre proponenti, con la presenza obbligatoria della componente industriale di cui almeno una PMI, di una Università e/o Istituti Universitari Statali, di un Ente e/o Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilati dall'Amministrazione Pubblica centrale.

  6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, la/le PMI coinvolte nel processo entrano a far parte dei 5 proponenti o possono agire come membri esterni? (16/03/2012)

    A norma dell'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012, è obbligatoria la presenza di una o più PMI che dovranno sostenere almeno il 10% dei costi relativi alla quota minima individuata con riferimento alla componente industriale (50% del costo complessivo dell'idea progettuale). Fermo restando il rispetto di quanto premesso, le PMI potranno altresì essere coinvolte nel progetto in qualità di consulenti.

  7. L'articolo 3, comma 5, dell'Avviso D.D. 84/Ric prevede che uno stesso partenariato può presentare al massimo tre progetti in uno stesso ambito. Una stessa entità può partecipare a diversi partenariati?  (16/03/2012)

    Il limite stabilito dall'articolo 3, comma 5, dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012 è riferito al numero massimo di idee progettuali che possono essere presentate da uno stesso raggruppamento. Il predetto Avviso non individua alcun limite con riferimento alla partecipazione di uno stesso soggetto (in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, e nel rispetto della composizione del partenariato di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo Avviso) a più raggruppamenti diversi.

  8. Nell'ambito dell'Avviso D.D. 84/Ric è obbligatorio che le Imprese partecipino al progetto di formazione? (16/03/2012)

    In base alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, la componente industriale del partenariato dovrà farsi carico di almeno il 50% dei costi complessivi riferibili alle attività di ricerca, formazione e sviluppo sperimentale enucleate nella proposta, ivi inclusi i costi di sperimentazione che non devono essere inferiori al 5%, né superiori al 10% del costo totale della proposta. Non sussiste pertanto un obbligo per le imprese alla realizzazione, anche in quota parte, delle attività formative.

  9. Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric una singola impresa può presentare un'idea progettuale o è necessario che venga costituito un partenariato? Nel caso fosse necessario costituire un partenariato, qual è la tipologia di soggetti che devono aderirvi? Possono essere solo imprese e/o soggetti privati o è necessario il coinvolgimento di soggetti pubblici ed enti di ricerca universitaria? (16/03/2012)

    In base al disposto di cui all'articolo 3, commi 1-4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, l'idea progettuale deve essere proposta da un raggruppamento avente le caratteristiche previste al comma 4 del medesimo articolo. Pertanto ogni raggruppamento potrà prevedere un numero massimo di 5 proponenti, con la presenza obbligatoria della componente industriale (che dovrà sostenere almeno il 50% dei costi, di cui almeno il 10% dovrà essere sostenuto da una PMI), di uno o più Università e Istituti Universitari Statali (che dovrà/dovranno sostenere almeno il 25% dei costi), di uno o più Enti e Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca (che dovrà/dovranno sostenere almeno il 10% dei costi).

  10. Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, gli stessi soggetti proponenti possono presentare diverse idee progettuali?  (23/03/2012)

    Si. Si precisa che l'articolo 3, comma 5, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 prevede che uno stesso raggruppamento di soggetti proponenti, avente le caratteristiche previste al comma 4 del medesimo articolo, può presentare fino ad un massimo di tre idee progettuali. Non esistono, invece, limiti alla partecipazione del singolo soggetto a differenti raggruppamenti proponenti (cfr. FAQ 7 della presente sezione)

  11. L'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 con riguardo alla componente industriale del partenariato fa riferimento ad aziende che dovranno farsi carico di almeno il 50% dei costi complessivi, specificando che una o più PMI, nell'ambito del predetto 50% dovranno sostenere "una quota non inferiore" al 10%. Pertanto, le aziende che devono costituire il partenariato devono essere almeno due?  (23/03/2012)

    No. Fermo restando che il raggruppamento può essere formato da un numero massimo di 5 componenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012 ogni raggruppamento potrà prevedere un numero minimo di tre proponenti, con la presenza obbligatoria della componente industriale di cui una PMI, di almeno una Università e/o Istituti Universitari Statali, di almeno un Ente e/o Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilati dall'Amministrazione Pubblica centrale (cfr. FAQ n. 1 e n. 5 della presente sezione). Pertanto la condizione relativa al partenariato industriale è soddisfatta anche nel caso in cui la componente industriale sia rappresentata unicamente da una PMI, purché la stessa impresa di piccole e medie dimensioni sostenga costi pari al 50% del costo complessivo del progetto.

  12. In base all'articolo 3, commi 3 e 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, un'Idea progettuale può essere presentata da un numero massimo di cinque proponenti tra cui necessariamente una Università o un Istituto Universitario statale e un Ente o Istituzione Pubblica Nazionale di Ricerca vigilati dall'Amministrazione Pubblica Centrale. Questo significa che nel partenariato di cui al richiamato articolo 3, comma 4, possono partecipare massimo tre imprese? (30/03/2012)

    Si. Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 il raggruppamento può essere formato da un numero massimo di 5 componenti e, ai sensi del successivo comma 4, ogni raggruppamento dovrà essere formato almeno da tre co-proponenti, con la presenza obbligatoria della componente industriale di cui una PMI, di una Università o Istituto Universitario Statale, di un Ente o Istituzione Pubblica Nazionale di Ricerca vigilato dall'Amministrazione Pubblica Centrale (cfr. FAQ n. 5 e n. 9 della presente sezione).

  13. L'articolo 3 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 fa riferimento al "partenariato" o "raggruppamento". Qual è la disciplina giuridica e l'Istituto di riferimento relativo al menzionato "partenariato" o "raggruppamento"? In particolare il richiamato articolo si riferisce all'istituto della Associazione Temporanea di Imprese previsto all'articolo 37 del D.Lgs n. 163/2006? (05/04/2012)

    L'articolo 3, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 prevede la costituzione di un partenariato obbligatorio per la presentazione di Idee progettuali secondo i vincoli esplicitati nel successivo comma 4 del medesimo articolo. L'Avviso non prevede la possibilità che un'associazione temporanea (RTI/ATI/ATS) sia soggetto proponente, rimandando alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1 e seguenti, del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. in materia di ammissibilità dei soggetti (cfr. FAQ n. 25 della sezione Soggetti Ammissibili).

  14. Ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, esistono vincoli societari da rispettare per poter partecipare ad una partnership come consulenti esterni? Ci sono dei punteggi specifici, assegnabili in fase di valutazione della proposta, in relazione alla natura della società e alla modalità di partecipazione della stessa? (20/04/2012)

    Si precisa che, ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, i soggetti coinvolti in attività di consulenza non si configurano come partner ricompresi all'interno del raggruppamento proponente. Fermo restando che tutte le attività progettuali dovranno essere realizzate nelle Regioni di interesse del medesimo Avviso, ivi incluse quelle realizzate da consulenti indipendentemente dalla localizzazione della sede di quest'ultimi, l'Avviso e le Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili non prevedono  vincoli  rispetto alla forma societaria del soggetto "consulente".  
    Non sono previste premialità in relazione alla natura delle società coinvolte in qualità di consulenti.