Fermo restando che le quote di contribuzione saranno applicate
con riferimento ai progetti esecutivi di cui all'articolo 2, comma
4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, in base a quanto
disposto dal D.M. del 2 gennaio 2008, recante l'adeguamento
delle disposizioni del D.M. 593/2000 alla disciplina comunitaria in
materia di aiuti di stato a favore della ricerca, sviluppo e
innovazione, le intensità dell'aiuto prevedono il cofinanziamento
nella forma del contributo nella spesa, secondo i seguenti tassi di
contribuzione:
- 50% dei costi giudicati ammissibili riferibili alle attività
di ricerca industriale;
- 25% dei costi giudicati ammissibili, riferibili alle
attività di sviluppo sperimentale.
Tali intensità potranno essere aumentate in funzione della
tipologia del soggetto proponente (Piccola Impresa, Media Impresa)
e se consta una collaborazione effettiva fra imprese e/o con
organismi di ricerca. Ai sensi del D.M. 593/2000, gli interventi a
favore di progetti di formazione rivolti a destinatari che non
abbiano alcun tipo di rapporto lavorativo con le strutture
coinvolte nell'attività di formazione sono concessi nella forma del
contributo nella spesa per un ammontare pari al 100% del costo
ammissibile, negli altri casi si applicheranno le
percentuali indicate all'art.8 del D.M. 593/2000 e
ss.mm.ii.
Fermo restando che le quote di contribuzione saranno applicate con riferimento ai progetti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, si precisa che, ai sensi del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., affinché sia riconosciuta tale maggiorazione, tutte le imprese devono possedere la dimensione prevista dalla normativa di riferimento.
Premesso che le quote indicate all'articolo 3, comma 4,
dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 non rappresentano la
misura del cofinanziamento, ma il costo minimo che le differenti
tipologie di soggetto dovranno sostenere e rispetto alle quali, in
sede di approvazione dei progetti esecutivi saranno calcolate le
quote di contribuzione, il limite minimo di partecipazione delle
Università e Istituti Universitari statali, nonché degli Enti e
Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilati
dall'Amministrazione Centrale sono aggiuntive rispetto alla quota
minima individuata dal medesimo articolo per la componente
industriale (cfr. FAQ n. 1 della presente sezione).
In base alla configurazione del progetto esecutivo, che sarà
successivamente presentato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del
richiamato Avviso, saranno applicate le intensità di aiuto secondo
quanto disposto dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii (cfr. FAQ n. 1 e
n. 2 della presente sezione).
Fermo restando che le quote di contribuzione saranno applicate con riferimento ai progetti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, le relative intensità dell'aiuto sono quelle previste dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. (cfr. FAQ n.1 della presente sezione).
Fermo restando che le quote di contribuzione saranno applicate con riferimento ai progetti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, saranno applicate le intensità di aiuto previste dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii (cfr. FAQ n.1 della presente sezione). In sede di emanazione dell'invito alla presentazione dei predetti progetti esecutivi, il MIUR provvederà a stabilire l'intensità da applicare agli organismi di ricerca in coerenza con quanto previsto dalla Disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato in materia.
Le attività di sperimentazione sono ricomprese all'interno delle attività di sviluppo sperimentale. Fermo restando che le quote di contribuzione saranno applicate con riferimento ai progetti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, per i costi riconducibili ad attività di sperimentazione è riconosciuto un contributo nella spesa nella misura del 25% delle spese ammissibili; tale intensità potrà essere aumentata secondo le modalità previste dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii.
Fermo restando che le quote di contribuzione saranno applicate con riferimento ai progetti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, la maggiorazione prevista per le PMI (10% Media Impresa, 20% Piccola Impresa) sarà riconosciuta se il Consorzio risulterà in possesso dei parametri dimensionali di PMI.
Fermo restando che in base all'articolo 3 comma 2 dell'Avviso D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012 il finanziamento per i soggetti aventi sede operative nelle Regioni Sardegna, Basilicata, Abruzzo e Molise è condizionato alla sussistenza di idonea copertura finanziaria da reperirsi tramite specifici accordi tra le Amministrazioni centrali e regionali coinvolte, il regime di agevolazioni riconosciute è il medesimo previsto per i soggetti aventi sedi operative nelle Regioni della Convergenza.
In base al disposto del DPR 196 del 3.10.08, articolo 2 sono ammissibili al cofinanziamento le spese effettivamente sostenute dai beneficiari, che secondo la definizione dell'art. 2 del Reg (CE) 1083/06 sono da intendersi, nel caso dei regimi di aiuto, come "imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto o ricevono l'aiuto pubblico". Ne deriva che a tutti i soggetti partecipanti al progetto in termini di proponenti, co-proponenti, società collegate, consorziate, ecc.. si estende l'obbligo di rendicontare a costi reali nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento. Premesso che il 10% del costo dell'idea progettuale, richiamato dall'articolo 3 comma 4, individua la quota minima di costo che le Università e gli istituti Universitari Statali dovranno sostenere, rispetto al costo che sarà effettivamente sostenuto e giudicato ammissibile sarà riconosciuto - con riferimento ai progetti esecutivi di cui all'articolo 2 comma 4 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 - un contributo nella spesa secondo quanto previsto dal D.M 593/2000 e ss.mm.ii.
L'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 non indica la misura del cofinanziamento, bensì indica, per ciascuna tipologia di partner, la quota minima dei costi riferibili alle attività di competenza, rispetto alla quale sarà calcolata la quota di contributo nel rispetto delle intensità previste dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. (cfr. FAQ n. 1 e n. 3 della presente sezione). Il contributo sarà calcolato e riconosciuto con riferimento ai progetti esecutivi di cui all'articolo 7, comma 6, del medesimo Avviso.
Fermo restando che le quote di contribuzione saranno applicate con riferimento ai progetti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, il cofinanziamento sarà riconosciuto esclusivamente nella forma del contributo nella spesa; a tal fine saranno applicate le intensità dell'aiuto in base a quanto disposto dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. (cfr. FAQ n. 1 della presente sezione).
In base al disposto dell'articolo 2 del DPR 3 ottobre 2008, n. 196 sono ammissibili al cofinanziamento le spese effettivamente sostenute dai beneficiari, che secondo la definizione dell'articolo 2 del Reg (CE) 1083/06 sono da intendersi, nel caso dei regimi di aiuto, come "imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto o ricevono l'aiuto pubblico". Ne deriva che a tutti i soggetti partecipanti al progetto in termini di proponenti, co-proponenti, società collegate, consorziate, ecc., si estende l'obbligo di rendicontare a costi reali nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento. Fermo restando che le quote di contribuzione saranno applicate con riferimento ai progetti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, le spese per consulenze e servizi equivalenti di cui all'articolo 5, comma 1, al pari delle restanti voci di spesa, saranno cofinanziate nella forma del contributo nella spesa secondo le intensità di aiuto previste dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii (cfr. FAQ n.1 della presente sezione).
Le agevolazioni previste dall'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 sono concesse nella forma del contributo nella spesa, secondo le intensità di aiuto previste dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii.. Si ricorda che le quote di contribuzione saranno applicate con riferimento ai progetti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 4, del medesimo Avviso (cfr. FAQ n. 1 e n. 11 della presente sezione).
Fermo restando che il contributo sarà riconosciuto con riferimento ai progetti esecutivi di cui all'articolo 6, comma 7, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, le eventuali maggiorazioni connesse alla dimensione delle imprese sono riconosciute con riferimento alle quote di costo sostenute dalle PMI.
Fermo restando che le quote di contribuzione saranno applicate
con riferimento ai progetti esecutivi di cui all'articolo 2, comma
4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, si precisa che, ai
sensi del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., affinché sia riconosciuta tale
maggiorazione, tutte le imprese devono possedere la dimensione
prevista dalla normativa di riferimento (cfr. FAQ n. 2 della
presente sezione).
Le maggiorazioni sono riportate nel predetto Decreto
Ministeriale.
Con riferimento ai costi sostenuti dall'attuatore per l'affidamento di attività di consulenza e servizi equivalenti, al pari delle altre voci di costo, sarà riconosciuto un contributo nella spesa secondo le intensità di aiuto previste dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii (cfr.FAQ n. 1 della presente sezione).