I costi sono imputati in base al principio della localizzazione della stabile organizzazione. Pertanto, l'attività è rendicontabile ai fini PON solo nei limiti in cui l'attività svolta dal soggetto sia riconducibile alla sede operativa, presso la quale è espletata l'attività di consulenza. L'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 non prevede alcun limite a tale tipologia di spesa, tuttavia si sottolinea come in sede di esame dell'idea progettuale la congruità economica delle attività progettuali proposte costituisca un elemento di valutazione (cfr. articolo 7, comma 3, lettera a., dell'Avviso)
È possibile imputare al progetto il costo delle attività svolte dal personale di una sede operativa localizzata fuori area convergenza, purché detto personale venga distaccato o comunque assegnato anche temporaneamente alla sede localizzata in area Convergenza.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, tutte le quote di costo individuate per le differenti tipologie di soggetti previsti dal raggruppamento proponente possono comprendere costi riferibili alle attività di sperimentazione.
L'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 indica per ciascuna tipologia di partner la quota minima dei costi riferibili alle attività di competenza, rispetto alla quale sarà calcolata l'intensità di aiuto nel rispetto di quanto previsto dal DM 593/2000 e ss.mm.ii. (cfr. FAQ n. 1 della sezione Intensità dell'Aiuto). Resta intenso che il contributo sarà calcolato e riconosciuto con riferimento ai progetti esecutivi di cui all'articolo 7, comma 6, del medesimo Avviso.
Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Per tale attività vengono riconosciute le intensità di aiuto previste per le attività di sviluppo sperimentale e le eventuali maggiorazioni riconosciute in base alla dimensione delle Imprese e alla previsione di effettive collaborazioni.
Le attività di sperimentazione sono ricomprese all'interno delle attività di sviluppo sperimentale, pertanto le voci di spesa ammissibili sono quelle individuate dall'articolo 5 comma 1 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012. I costi per attività di sperimentazione non devono essere inferiori al 5% e non superiori al 10% del costo totale dell'idea progettuale.
Ai sensi dell'articolo 4 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, la Pubblica Amministrazione presso cui il raggruppamento proponente prevede di svolgere l'attività di sperimentazione, non partecipa direttamente ai costi progettuali; eventuali spese di natura programmatica, progettuali e tecniche finalizzate all'inserimento dell'intervento all'interno degli strumenti di programmazione di tali enti non sono pertanto ammissibili.
Con riferimento al Personale Interno è vincolante il principio della localizzazione, non previsto invece per il Personale Esterno; tuttavia ciò che rileva non è il luogo di residenza, ma quello di svolgimento abituale dell'attività lavorativa. E' previsto altresì il principio della non localizzazione per le società che si configurano come prestatori d'opera o di servizi, tuttavia le attività da svolgere devono essere strettamente pertinenti e coerenti con il progetto. Tale elemento sarà preso in considerazione in sede di valutazione e, successivamente, in fase di controllo delle rendicontazioni periodiche.
No. I costi sono imputati in base al principio della localizzazione della sede operativa. Pertanto, l'attività è rendicontabile solo nei limiti in cui la stessa sia riconducibile alla sede operativa del proponente, localizzata in una delle Regioni di interesse dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 (cfr. FAQ n.1 della presente sezione).
Fermo restando che il cofinanziamento sarà riconosciuto con riferimento ai progetti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, il predetto Avviso non prevede una ripartizione delle risorse su base regionale.
L'articolo 5, comma 3, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, chiarisce che i costi afferenti le diverse tipologie di spesa sono al netto di IVA nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono, invece, comprensivi di IVA nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.
No, i costi dell'affitto non rientrano tra i costi ammissibili ai sensi del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii.
Ai sensi del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. sono considerati ammissibili, al netto dell'IVA, qualora sia trasferibile, i costi dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know how, di diritti di licenza, ecc.
Si. È possibile imputare al progetto il costo delle attività svolte dal personale di una sede operativa localizzata fuori Area Convergenza se detto personale venga distaccato o comunque assegnato anche temporaneamente alla sede localizzata in Area Convergenza (cfr. FAQ n. 8 della presente sezione).
I costi sono imputati in base al principio della localizzazione della stabile organizzazione. Pertanto, il costo è rendicontabile ai fini PON solo nei limiti in cui l'attività svolta ad esso correlata sia riconducibile alla sede operativa localizzata in Area Convergenza (cfr. FAQ n. 1 della presente sezione). Resta inteso che se l'Idea Progettuale prevede attività da svolgere nelle altre Regioni del Mezzogiorno d'Italia (Abruzzo, Molise, Basilicata, Sardegna) è possibile sostenere costi nelle predette Regioni, la cui copertura finanziaria tuttavia è condizionata dalla sussistenza di idonea copertura finanziaria da reperirsi tramite specifici accordi tra le Amministrazioni, Centrali e Regionali, coinvolte.
Con riferimento ai "Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti", è previsto il principio della non localizzazione per i soggetti ai quali vengono commissionati incarichi per lo svolgimento di attività con contenuto di ricerca, tuttavia le attività da svolgere devono essere strettamente pertinenti e coerenti con il progetto. Tale elemento sarà preso in considerazione in sede di valutazione e, successivamente, in fase di controllo delle rendicontazioni periodiche. Fermo restando che i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 e seguenti, del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. che non hanno sedi operative nelle Regioni di interesse dell'Avviso non possono presentare un'Idea progettuale, ma gli stessi possono essere coinvolti come consulenti o per la prestazione di servizi equivalenti.
L'articolo 5 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 esplicita con chiarezza i vincoli di costo previsti per ciascuna voce di spesa riferita alle attività di ricerca e sviluppo sperimentale (comma 1) e di formazione (comma 2). Tali vincoli sono calcolati con riferimento al complesso dell'Idea progettuale e non rispetto alle quote di costo riferite al singolo proponente.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett c., dell'Avviso
D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, la voce "costi dei
servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini di attività di ricerca"
comprende i costi relativi ad attività con contenuto di sola
ricerca e sviluppo sperimentale commissionate a terzi, sia in
quanto persone fisiche, sia in quanto soggetti giuridici,
individuati in sede di presentazione della domanda di agevolazione
come anche precisato nelle Linee Guida per la determinazione delle
spese ammissibili.
Tuttavia le stesse Linee Guida prevedono alla voce E) Costi di
servizi di consulenza, relative alle attività di formazione, le
spese relative alle prestazioni direttamente riconducibili
all'erogazione di attività di formazione da parte di strutture
terze o persone fisiche, quali ad esempio docenti liberi
professionisti.
Alla voce "Costi degli strumenti e delle attrezzature" sono imputati i costi per i risultati di ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenza il cui sfruttamento o utilizzo deve essere compatibile con la durata dell'attività finanziata e funzionale all'attività di progetto. Se già in possesso dei soggetti proponenti i costi sono ammessi relativamente alla quota d'uso specifica del progetto e imputati per le relative quote di ammortamento.
Le attività di sviluppo sperimentale dovranno essere inferiori al 50% del costo complessivo delle attività di ricerca e sviluppo sperimentale previste dall'idea progettuale riferita.
L'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 è finalizzato alla presentazione di "idee progettuali" e non di "progetti". Pertanto i termini previsti dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. si applicheranno con riferimento ai progetti esecutivi di cui all'articolo 7, comma 6, del medesimo Avviso.
Il tempo utile da considerare ai fini del deprezzamento, come previsto dalle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili, è compreso tra la data di avvio del progetto esecutivo e il 30 maggio 2015. E' opportuno precisare che ai fini del riconoscimento del costo non è sufficiente la determinazione della sola quota di ammortamento in quanto costituisce spesa ammissibile la quota d'uso dedicata al progetto stesso.
Premesso che le Linee Guida per la determinazione delle spese
ammissibili, in relazione alle modalità per la determinazione del
costo e alla documentazione giustificativa da produrre in sede di
rendicontazione, si riferiscono esclusivamente ai progetti
esecutivi, le regole per la determinazione della quota di
ammortamento vale in qualsiasi fase del progetto, indipendentemente
dal contenuto delle attività che si intendono realizzare (ricerca o
sviluppo sperimentale). E' opportuno precisare che ai fini
del riconoscimento del costo non è sufficiente la determinazione
della sola quota di ammortamento in quanto costituisce spesa
ammissibile la quota d'uso dedicata al progetto stesso.
Secondo quando previsto dalle Linee Guida sono spese ammissibili
tutti i costi che saranno ritenuti congrui e pertinenti con il
progetto e che comunque rispettino tutti i criteri di ammissibilità
previsti. Le apparecchiature saranno ritenute ammissibili se
rendicontate secondo il criterio della quota d'uso.
Si precisa che il costo per l'utilizzo di apparecchiature destinate
alla realizzazione di attività sperimentali dovranno essere esposte
nel prospetto dei costi riferito alle attività di sviluppo
sperimentale.
L'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 e le Linee Guida non pongono alcun tipo di divieto alla realizzazione di interventi formativi finalizzati alla formazione di personale coinvolto nel progetto, fermo restando che non potranno essere ritenute ammissibili come costo di personale dedicato alla ricerca le ore in cui suddetto personale è impegnato nella formazione. Si precisa che le attività di formazione sono contemplate dal richiamato Avviso in applicazione del principio comunitario della flessibilità complementare e, pertanto, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo Avviso, dovranno risultare integrate e funzionali al raggiungimento dell'obiettivo complessivo della proposta (riferito quindi al complesso delle attività di ricerca e sviluppo sperimentale). Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, lettera o), del medesimo Avviso, tali elementi di integrazione e organicità dovranno essere debitamente evidenziati nell'elaborato progettuale e saranno oggetto di valutazione da parte del previsto panel di esperti.
L'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 e le Linee Guida non pongono alcun tipo di divieto alla realizzazione di interventi formativi finalizzati alla formazione di personale coinvolto nel progetto indipendentemente dalla circostanza che tale personale venga adibito alla realizzazione di attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, fermo restando che non potranno essere ritenute ammissibili come costo di personale dedicato alla ricerca le ore in cui suddetto personale è impegnato nella formazione. Si precisa che le attività di formazione sono contemplate in applicazione del principio comunitario della flessibilità complementare e, pertanto, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del richiamato Avviso dovranno risultare integrate e funzionali al raggiungimento dell'obiettivo complessivo della proposta (riferito quindi al complesso delle attività di ricerca e sviluppo sperimentale). Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, lettera o), del medesimo Avviso, tali elementi di integrazione e organicità dovranno essere debitamente evidenziati nell'elaborato progettuale e saranno oggetto di valutazione da parte del previsto panel di esperti.
Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.
Fermo restando che ai fini del riconoscimento della spesa ammissibile è necessario che i costi siano localizzati in Obiettivo Convergenza o in una delle Regioni di interesse dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 (Abruzzo, Basilicata, Molise, Sardegna), le attività di collaudo di prototipi realizzati nell'ambito del progetto potranno essere svolte sia da terzi (e quindi il costo sarà imputato alla voce " Consulenze e servizi equivalenti") sia da personale interno (il costo in questo caso sarà imputato alla voce "Spese di personale"). Per la determinazione del costo si dovrà fare riferimento a quanto riportato nelle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili.
Si, ai sensi dell'articolo 5 dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo
2012, i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti
sono ammissibili anche se sostenuti durante la fase di sviluppo
sperimentale.
L'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 e le Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili non pongono vincoli all'impiego di consulenti, pertanto uno stesso soggetto può prestare un servizio di consulenza a uno o più proponenti, il cui costo, in termini di congruità e pertinenza, sarà preso in considerazione in sede di valutazione da parte del panel di esperti di cui all'articolo 7, comma 2, del medesimo Avviso.
Il costo del personale docente di cui all'articolo 5, comma 2,
lettera a., dell'Avviso D.D.84/Ric del 2 marzo 2012, deve essere
calcolato in base alle ore lavorate per il relativo costo orario,
come previsto dalle Linee Guida per la determinazione delle spese
ammissibili. Il suddetto costo potrà essere integrato di
un'ulteriore quota (relativa alle spese generali) nella misura
massima pari al 50% del costo del Personale docente (desumibile dai
dati di bilancio) che deve essere calcolato secondo le modalità
previste alla voce D) del progetto di ricerca.
In ogni caso la voce di spesa "Costo del Personale Docente" non
potrà superare il 10% del costo complessivo del Progetto di
formazione.
Ai sensi dell'Avviso 84/Ric del 2 marzo 2012 e secondo quanto previsto dalle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili, nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa cofinanziata (quali soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), soggetti denominati "imprese collegate", le disposizioni su determinazione e imputazione dei costi si intendono estese anche a tali collegate.
I "Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti", di cui alla voce C) delle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili, ricomprende i costi relativi ad attività con contenuto di ricerca commissionate a terzi sia in quanto persone fisiche sia in quanto soggetti giuridici. Fermo restando il rispetto della normativa in materia di acquisizione di servizi da parte della Pubblica Amministrazione, l'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 e le predette Linee Guida non pongono limiti alla scelta della tipologia di soggetto a cui affidare un incarico di consulenza che, pertanto, può essere un Organismo Pubblico di Ricerca, purché tale organismo non sia uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento proponente.
I "Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti", di cui alla voce C) delle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili, ricomprende i costi relativi ad attività con contenuto di ricerca commissionate a terzi sia in quanto persone fisiche sia in quanto soggetti giuridici. L'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 e le predette Linee Guida non pongono limiti alla scelta della tipologia di soggetto a cui affidare un incarico di consulenza che, pertanto, può essere un docente di una Università, purché l'Università di afferenza del medesimo docente non sia uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento proponente.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 la componente industriale del partenariato dovrà farsi carico di almeno il 50% dei costi complessivi riferibili alle attività di ricerca, formazione e sviluppo sperimentale e nell'ambito del predetto 50% una quota non inferiore al 10% deve essere sostenuta da una o più PMI. Sempre ai sensi del richiamato articolo 3, comma 4, dell'Avviso l'Università che partecipa al raggruppamento dovrà sostenere una quota non inferiore al 25% del costo totale del Progetto. Un proponente, tuttavia, può realizzare anche solo le attività di formazione, il cui costo non potrà essere superiore al 10% del costo delle attività di ricerca e sviluppo sperimentale.
L'articolo 4, comma 7, dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, con riferimento all'elaborato "idea progettuale", non prevede tra i campi obbligatori la descrizione dei costi. Tuttavia il soggetto proponente, nel rispetto della struttura e della dimensione prevista per l'Idea progettuale, potrà rendere evidenza di ogni informazione utile alla comprensione della proposta e alla dimensione finanziaria delle attività ivi previste, anche attraverso una rappresentazione tabellare riepilogativa dei costi di progetto da cui si evidenzi il dettaglio dei costi riconducibili alle attività di sperimentazione nell'ambito delle attività di sviluppo sperimentale.
Affinché una Università possa fare ricorso a personale di altre Università è necessario che le "altre" Università, se non proponenti, partecipino come soggetti terzi prestando una consulenza. Nel caso specifico sarà necessario sottoscrivere un atto in cui si definiscono esattamente gli apporti di ciascuna Università, gli output previsti e i tempi di realizzazione. Le modalità di ammissibilità del relativo costo è definito dalle Linee Guida.
La regola generale che sottende il riconoscimento di tutti i costi è che le spese siano effettivamente sostenute dal soggetto che rendiconta, quindi non sono ammissibili spese per attrezzature gestite in comodato d'uso.
Si ricorda che, ai sensi dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012, la Pubblica Amministrazione presso la quale si prevede di svolgere le attività di sperimentazione rappresenta un partner esterno al raggruppamento proponente (cfr. FAQ n. 1 della sezione Caratteristiche delle idee progettuali) e, in quanto soggetto esterno, non è beneficiario del finanziamento. Pertanto il costo per l'eventuale successiva acquisizione del servizio sperimentato non è ammissibile al cofinanziamento nell'ambito delle risorse dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012.
Premesso che tutti i partner di progetto sono tenuti a rendicontare i costi effettivamente sostenuti per la realizzazione delle attività previste nel progetto ammesso a finanziamento e localizzate in area Convergenza, tali costi devono essere riferiti a sedi del soggetto proponente esistenti o da costituire. In questo secondo caso è obbligatorio presentare attraverso il sistema SIRIO la dichiarazione di impegno a costituire una nuova sede in una delle Regioni di interesse dell'Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012.
Fermo restando che i costi, sia in fase di presentazione dell'Idea Progettuale sia in fase di realizzazione del successivo progetto esecutivo, devono riferirsi esclusivamente al soggetto proponente che si impegna a realizzare le attività in Area Convergenza, pena l'inammissibilità della spesa, ogni variazione di progetto successiva alla sua approvazione dovrà essere comunicata e preventivamente autorizzata dal MIUR. Le modalità per l'introduzione di variazioni progettuali saranno precisate nel successivo atto disciplinare.
Fermo restando che le modalità di rendicontazione dei costi ammessi a cofinanziamento saranno fornite insieme all'atto disciplinare, si precisa che le modalità di riconoscimento della spesa ammissibile è univoca e uguale per tutti gli attuatori e non sono ammesse modalità alternative.
Affinché una Università possa fare ricorso a personale di altre Università, o di altri tipologie di soggetti, è necessario che queste ultime, se non proponenti, partecipino come soggetti terzi prestando una consulenza. Nel caso in cui i consulenti siano anche partner di progetto, il relativo costo è ammissibile purché la fornitura di prestazioni di consulenza avvenga a costi reali. Si precisa che la coerenza e pertinenza del costo sarà presa in considerazione in fase di valutazione delle Idee progettuali e, successivamente, in fase di verifica delle rendicontazioni periodiche.
Si, i costi di sperimentazione, ancorché relativi ad attività realizzate in Regioni diverse da quella in cui è localizzata la sede operativa di uno o più soggetti proponenti, sono ammissibili purché riconducibili al contributo professionale del personale che abitualmente svolge attività nella sede operativa del proponente dedicata al progetto.