FAQ

Intervento di ricerca industriale e sviluppo sperimentale/ C- COSTI DEI SERVIZI DI CONSULENZA E DI SERVIZI EQUIVALENTI

  1. Nell'ambito delle spese del personale di ricerca non dipendente, è possibile fare un contratto di collaborazione a persone in possesso di partita IVA?  (16/02/2012)

    Con riferimento alla Linee Guida, i costi relativi alle prestazioni fornite da personale non dipendente in possesso di partita IVA devono essere rendicontati nell'ambito della voce di costo C) Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti. Questa voce comprende i costi relativi ad attività con contenuto di ricerca commissionate a terzi, sia in quanto persone fisiche sia in quanto soggetti giuridici, individuati in sede di presentazione della domanda di agevolazione.
    Se invece si intende rendicontare una collaborazione con persone in possesso di partita iva attraverso un co.co.co. o co.co.pro., i relativi costi devono essere rendicontati nell'ambito della voce di costo A) Spese di personale - A.2 Personale non dipendente.

  2. Nel caso di un'impresa privata qual è la documentazione relativa alla selezione del fornitore d'opera che deve essere prodotta per il personale non dipendente?  (16/02/2012)

    Nel caso di una impresa privata la documentazione relativa alla selezione del prestatore d'opera è costituita da curricula di altri candidati dai quali si possa evincere la competenza professionale relativa alle prestazioni richieste.

  3. Qual è la voce di spesa che include le "prestazioni da parte di terzi di carattere meramente esecutivo", senza contenuti di ricerca come invece per le consulenze?  (16/02/2012)

    L'Avviso n. 01/Ric del 18 gennaio 2010 non prevede l'ammissibilità dei costi per prestazioni di terzi di carattere meramente esecutivo (cfr art.7 comma 1 dell'Avviso).

  4. Quali sono le procedure di "selezione" per le nuove consulenze (società, enti, persone fisiche) che potranno essere individuate in base a necessità progettuali emerse in corso d'opera a differenza delle consulenze già inserite in capitolato all'atto dell'approvazione del progetto?  (16/02/2012)

    La documentazione relativa alla selezione del prestatore d'opera è quella indicata al punto C) Costi dei servizi di consulenza e dei costi equivalenti delle Linee Guida che dovrà essere esibita in originale in sede di verifica amministrativo-contabile. 
    Le procedure da utilizzarsi per la selezione del soggetto/prestatore d'opera o di servizio non ancora formalmente affidate devono conformarsi oltre che alla vigente normativa comunitaria o nazionale in termini di appalti pubblici, se applicabile, alle richiamate Linee Guida e comunque riferirsi a ricognizioni di mercato, quali l'esame di almeno tre preventivi, la cui scelta deve basarsi sui principi di economicità e sana gestione finanziaria. 
    Tali indicazioni sono da seguire per le selezioni di nuovi consulenti per le attività di servizio già previste nel capitolato presentato all'atto di approvazione del progetto ma non ancora affidate o commissionate.
    Le suddette disposizioni non si applicano al soggetto/prestatore d'opera o di servizio già individuato, all'atto della presentazione del progetto, dal proponente nel rispetto della normativa e/o disciplina interna a quest'ultimo applicabile.

  5. Nella voce di spesa "Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti", rientrano anche i servizi che non hanno contenuto di ricerca?  (16/02/2012)

    Con riferimento  alle "Linee guida per le modalità di rendicontazione e per la determinazione delle spese ammissibili", la voce di costo C) Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti  comprende i costi relativi ad attività con contenuto di ricerca commissionate a terzi, sia in quanto persone fisiche sia in quanto soggetti giuridici, individuati in sede di presentazione della domanda di agevolazione. Pertanto, i costi sostenuti per l'affidamento a terzi di un servizio possono essere rendicontati nella suddetta voce di costo solo nel caso in cui il servizio sia stato richiesto esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca.

  6. Nel caso di fattispecie contrattuali disciplinate dal Codice degli Appalti D.Lgs. 163/2006 riferite a "Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti" è necessaria la richiesta del CIG (Codice Identificativo Gara)? (13/04/2012)

    L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 ora sostituite dalla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011) ha chiarito che l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva, rappresenta la modalità atta a fornire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L'espressione "anche non in via esclusiva" significa che "ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate".
    Nella dizione "concessionari di finanziamenti pubblici" prevista dall'articolo 3 della legge n. 136/2010, devono ritenersi inclusi (e, quindi, sottoposti agli obblighi di tracciabilità) i soggetti, anche privati, destinatari di finanziamenti pubblici che stipulano appalti pubblici per la realizzazione dell'oggetto del finanziamento, indipendentemente dall'importo. 
    Rispetto al CIG, l'apposizione dello stesso è obbligatoria lì dove per/nell'utilizzo dei fondi europei si siano avviate ed espletati appalti di gara pubblici per l'acquisizione di servizi, lavori e forniture/realizzazione dell'oggetto del finanziamento.
    Il CIG, rappresentando insieme al CUP, uno strumento su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento deve essere utilizzato/riportato in tutte le fattispecie contrattuali contemplate nel Codice degli Appalti D.Lgs. 163/2006 quindi in tutte le procedure di gara, indipendentemente dall'importo dell'appalto che si intende aggiudicare e dalla procedura di scelta del contraente adottata (anche servizi sotto soglia e in economia) nonché negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione effettuata sulla procedura. 
    E' disposta quindi l'estensione dell'utilizzo del CIG a tutte le fattispecie contrattuali contemplate nel Codice, indipendentemente dall'importo dell'appalto e dalla procedura di scelta del contraente adottata.