Con riferimento alla Linee Guida, i costi relativi alle
prestazioni fornite da personale non dipendente in possesso di
partita IVA devono essere rendicontati nell'ambito della voce di
costo C) Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti.
Questa voce comprende i costi relativi ad attività con contenuto di
ricerca commissionate a terzi, sia in quanto persone fisiche sia in
quanto soggetti giuridici, individuati in sede di presentazione
della domanda di agevolazione.
Se invece si intende rendicontare una collaborazione con persone in
possesso di partita iva attraverso un co.co.co. o co.co.pro., i
relativi costi devono essere rendicontati nell'ambito della voce di
costo A) Spese di personale - A.2 Personale non dipendente.
Nel caso di una impresa privata la documentazione relativa alla selezione del prestatore d'opera è costituita da curricula di altri candidati dai quali si possa evincere la competenza professionale relativa alle prestazioni richieste.
L'Avviso n. 01/Ric del 18 gennaio 2010 non prevede l'ammissibilità dei costi per prestazioni di terzi di carattere meramente esecutivo (cfr art.7 comma 1 dell'Avviso).
La documentazione relativa alla selezione del prestatore d'opera
è quella indicata al punto C) Costi dei servizi di
consulenza e dei costi equivalenti delle Linee Guida che
dovrà essere esibita in originale in sede di verifica
amministrativo-contabile.
Le procedure da utilizzarsi per la selezione del
soggetto/prestatore d'opera o di servizio non ancora formalmente
affidate devono conformarsi oltre che alla vigente normativa
comunitaria o nazionale in termini di appalti pubblici, se
applicabile, alle richiamate Linee Guida e comunque riferirsi a
ricognizioni di mercato, quali l'esame di almeno tre preventivi, la
cui scelta deve basarsi sui principi di economicità e sana gestione
finanziaria.
Tali indicazioni sono da seguire per le selezioni di nuovi
consulenti per le attività di servizio già previste nel capitolato
presentato all'atto di approvazione del progetto ma non ancora
affidate o commissionate.
Le suddette disposizioni non si applicano al soggetto/prestatore
d'opera o di servizio già individuato, all'atto della presentazione
del progetto, dal proponente nel rispetto della normativa e/o
disciplina interna a quest'ultimo applicabile.
Con riferimento alle "Linee guida per le modalità di rendicontazione e per la determinazione delle spese ammissibili", la voce di costo C) Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti comprende i costi relativi ad attività con contenuto di ricerca commissionate a terzi, sia in quanto persone fisiche sia in quanto soggetti giuridici, individuati in sede di presentazione della domanda di agevolazione. Pertanto, i costi sostenuti per l'affidamento a terzi di un servizio possono essere rendicontati nella suddetta voce di costo solo nel caso in cui il servizio sia stato richiesto esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca.
L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture (Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n.
10 del 22 dicembre 2010 ora sostituite dalla Determinazione n. 4
del 7 luglio 2011) ha chiarito che l'utilizzo di conti correnti
bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche non in
via esclusiva, rappresenta la modalità atta a fornire la piena
tracciabilità dei flussi finanziari. L'espressione "anche non in
via esclusiva" significa che "ogni operazione finanziaria relativa
a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti
correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più
commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la
comunicazione circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che
sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari
anche estranei alle commesse pubbliche comunicate".
Nella dizione "concessionari di finanziamenti pubblici" prevista
dall'articolo 3 della legge n. 136/2010, devono ritenersi inclusi
(e, quindi, sottoposti agli obblighi di tracciabilità) i soggetti,
anche privati, destinatari di finanziamenti pubblici che stipulano
appalti pubblici per la realizzazione dell'oggetto del
finanziamento, indipendentemente dall'importo.
Rispetto al CIG, l'apposizione dello stesso è obbligatoria lì dove
per/nell'utilizzo dei fondi europei si siano avviate ed espletati
appalti di gara pubblici per l'acquisizione di servizi, lavori e
forniture/realizzazione dell'oggetto del finanziamento.
Il CIG, rappresentando insieme al CUP, uno strumento su cui è
imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento
deve essere utilizzato/riportato in tutte le fattispecie
contrattuali contemplate nel Codice degli Appalti D.Lgs. 163/2006
quindi in tutte le procedure di gara, indipendentemente
dall'importo dell'appalto che si intende aggiudicare e dalla
procedura di scelta del contraente adottata (anche servizi sotto
soglia e in economia) nonché negli strumenti di pagamento relativi
ad ogni transazione effettuata sulla procedura.
E' disposta quindi l'estensione dell'utilizzo del CIG a tutte le
fattispecie contrattuali contemplate nel Codice, indipendentemente
dall'importo dell'appalto e dalla procedura di scelta del
contraente adottata.