Se le apparecchiature da vendere sono il frutto del progetto
finanziato, il fatturato della vendita deve essere detratto dai
costi ammissibili in quanto il progetto si configurerebbe come
generatore di entrate. Inoltre, il coproponente nel caso specifico
è tenuto a fare un'analisi circa le prospettive di vendita future
dello stesso e comunicarlo al MIUR.
Nel caso contrario, la vendita è ammissibile a condizione che
ricorrano le condizioni di economicità e che la vendita avvenga
senza margini di guadagno per il venditore coproponente che è
tenuto quindi, a vendere al costo di produzione o di acquisto,
dimostrabile attraverso la contabilità per commessa o sistemi
similari. La spesa deve inoltre avvenire nel rispetto dei criteri
di pertinenza e congruità (cfr SEZIONE III - CRITERI DI
AMMISSIBILITÀ DEI COSTI). La valutazione di tali criteri è
demandata all'esperto nominato dal MIUR, che esprimerà il proprio
parere in base alla documentazione e alle realizzazioni
disponibili.
Inoltre, si precisa che l'acquisto di apparecchiature deve avvenire
secondo le modalità previste nelle Linee Guida relativamente alla
Voce di costo B) Costi degli strumenti e delle attrezzature.
Con riferimento alla voce B.1 Strumenti e attrezzature della voce di costo B) Costi degli strumenti e delle attrezzature delle Linee Guida si conferma che in tale voce è possibile rendicontare sia attrezzature di nuovo acquisto sia attrezzature già in possesso, purché siano funzionali al progetto del Soggetto proponente. Il criterio di determinazione del costo ammissibile per le attrezzature e le strumentazioni è quello della quota d'uso (a condizione che il bene non abbia esaurito la propria vita utile, cioè che sia ancora almeno in quota parte soggetto ad ammortamento), riconducibile all'utilizzo effettivo.
I riferimenti normativi che devono essere considerati ai fini della rendicontazione dei costi relativi a strumentazioni e attrezzature sono l' Articolo 7, lett. b, del Bando n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, ai sensi del D.M. 593/2000 e il DM 31/12/1988 "Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti, professioni". I coefficienti di ammortamento sono desumibili dal Registro dei beni ammortizzabili; in mancanza di esso, l'Università può deliberare una diversa percentuale di aliquota da applicare per il calcolo della quota di ammortamento.
Nel caso specifico, se il bene è di proprietà di un partner, il
software, può essere messo a disposizione del progetto dallo stesso
soggetto partner. Tuttavia se è necessario trasferire la proprietà
del bene ad altro soggetto la vendita è ammissibile a condizione
che ricorrano le condizioni di economicità e che avvenga senza
margini di guadagno per il venditore partner che è tenuto quindi, a
vendere al costo di produzione o di acquisto, dimostrabile
attraverso la contabilità per commessa o sistemi similari. La spesa
deve inoltre avvenire nel rispetto dei criteri di pertinenza e
congruità (cfr SEZIONE III - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI).
La valutazione di tali criteri è demandata all'esperto nominato dal
MIUR, che esprimerà il proprio parere in base alla documentazione e
alle realizzazioni disponibili.
Inoltre, si precisa che l'acquisto di apparecchiature deve avvenire
secondo le modalità previste nelle Linee Guida relativamente alla
Voce di costo B) Costi degli strumenti e delle attrezzature, ossia
sulla base del calcolo della quota d'uso.
Ai sensi dell'Avviso n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, del D.M. 593/2000 e del D.M. del 02 gennaio 2008, la voce di costo per l'acquisto di mezzi di trasporto non è prevista. Pertanto con riferimento alle Linee Guida alla voce B) Costi degli strumenti e delle attrezzature, sono ammissibili soltanto i costi relativi ad apparecchiature e strumentazioni specifiche di ricerca dotate di autonomia funzionale.
Ai sensi dell'Avviso n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, del D.M. 593/2000 e del D.M. del 02 gennaio 2008, la voce di costo per l'acquisto mobili ed arredi, a mobili d'ufficio e ad attrezzature destinate ad uffici amministrativi non è prevista. Pertanto con riferimento alle Linee Guida alla voce B) Costi degli strumenti e delle attrezzature sono ammissibili esclusivamente i costi per l'acquisto di mobili, arredi ed attrezzature specifiche funzionali all'attività di ricerca.
Con riferimento alle Linee Guida voce di costo B) Costi degli strumenti e delle attrezzature, nel caso di apparecchiature o parti di esse che per intrinseche caratteristiche d'uso abbiano un'elevata deperibilità (inferiore alla durata del progetto), queste, previa attestazione del Responsabile Scientifico, potranno essere rendicontate interamente nel periodo, fermo restando che, ove il MIUR non dovesse riconoscere le summenzionate caratteristiche di elevata deperibilità legata all'uso nel progetto, il costo ammissibile verrà calcolato secondo il metodo ordinario. Inoltre, si precisa che i beni mobili strumentali di costo unitario inferiore o pari a € 516,46 non sono soggetti ad ammortamento.
Con riferimento alle Linee Guida, alla Voce di costo B) Costi degli strumenti e delle attrezzature - B.3. Noleggio e Locazione finanziaria (leasing) di strumenti e attrezzature, è possibile rendicontare la spesa per il noleggio e per la locazione finanziaria (leasing) degli strumenti e delle attrezzature nel rispetto delle modalità indicate e alle condizioni previste ai sensi dell'art. 8 del DPR n.196 del 3 ottobre 2008. Nel caso specifico, con riferimento alla SEZIONE III - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI delle Linee Guida, la valutazione sulla congruità dei costi esposti e della convenienza economica dell'iniziativa è demandata all'esperto nominato dal MIUR, che esprimerà il proprio parere in base alla documentazione e alle realizzazioni disponibili.
Con riferimento alle Linee Guida, voce di costo B) Costi degli
strumenti e delle attrezzature - B.1 Strumenti e attrezzature, la
spesa sostenuta per l'acquisto di attrezzatura ad uso esclusivo del
progetto, può essere riconosciuta limitatamente al periodo di
operatività del progetto e alla quota d'uso effettivamente
utilizzata per il progetto.
Nel caso specifico, ai fini del calcolo del costo da imputare per
l'attrezzatura in questione è necessario tener conto oltre al costo
di acquisto, anche della data di inizio utilizzo dell'attrezzatura,
dello specifico coefficiente di ammortamento previsto per la stessa
e della percentuale di utilizzo effettivo dell'attrezzatura o della
strumentazione nell'ambito del progetto.
Con riferimento alle Linee Guida, la voce di costo B) Costi degli strumenti e delle attrezzature comprende i costi relativi ad apparecchiature e strumentazioni specifiche di ricerca, dotate di autonomia funzionale che verranno utilizzate ad uso esclusivo del progetto o per progetti diversi (cosiddette ad utilità ripetuta), ma pur sempre acquisite funzionalmente per il progetto. Pertanto, la relativa spesa può essere riconosciuta limitatamente al periodo di operatività del progetto e alla quota d'uso effettivamente utilizzata per il progetto. Il criterio di determinazione del costo ammissibile per le attrezzature e le strumentazioni è sempre quello della quota d'uso. Nel caso specifico, ai fini della determinazione della quota d'uso da imputare, il soggetto beneficiario dovrà tener conto della percentuale di utilizzo effettivo dell'attrezzatura nell'ambito del progetto PON01. Inoltre ciascun Soggetto beneficiario dovrà produrre la dichiarazione nella quale si attesta che l'attrezzatura utilizzata nel progetto non ha già usufruito di contributi pubblici nel rispetto dell'art. 8 del Disciplinare.
Se i Soggetti beneficiari avevano previsto la realizzazione di un prototipo direttamente con risorse/materiali proprie/da acquistare e successivamente decidono di delegare tale attività ad un soggetto terzo questo rappresenta una variante al progetto originario. In tal caso si fa riferimento all'art.6 del Disciplinare di concessione delle agevolazioni.
Con riferimento alle Linee Guida, voce di costo B) Costi degli strumenti e delle attrezzature non sono ammesse le spese relative all'acquisizione di mezzi di trasporto (natanti, autoveicoli, ecc.) ad eccezione di mezzi specificatamente attrezzati come laboratori mobili, ove necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca.
È possibile acquistare attrezzature scientifiche ricorrendo ad un finanziamento purché venga rispettato il criterio di imputazione della quota d'uso previsto nelle Linee Guida con riferimento alla voce di costo B) Costi degli Strumenti e delle Attrezzature. In particolare, oltre alla documentazione giustificativa richiesta è necessario fornire anche tutte le copie dei bonifici effettuati in favore della finanziaria.
Nel caso di acquisti di attrezzatura in valuta estera è necessario rispettare sempre le condizioni descritte nelle Linee Guida, voce di costo B) Costi degli strumenti e delle attrezzature. In particolare, nel caso di pagamenti effettuati a favore di fornitori residenti in paesi che non utilizzano l'Euro ogni singola operazione andrà convertita in Euro utilizzando il tasso di cambio medio del mese in cui l'operazione è stata liquidata.