FAQ

Intervento di Formazione/ A - COSTO DEL PERSONALE DOCENTE

  1. È ammessa la rendicontazione delle spese generali nei costi del personale? (16/02/2012)


    Con riferimento ai progetti di formazione le "spese generali" non figurano tra i costi ammissibili come chiaramente indicato all'art. 7, comma 2, dell'Avviso01/Ric del 18 gennaio 2010 e successivamente ribadito dalle Linee Guida.

  2. Quali sono i criteri di ammissibilità dei costi relativi alle attività svolte dai soci o dagli amministratori delegati ovvero dai membri del Consiglio di Amministrazione? (16/02/2012)

    La procedura relativa all'ammissibilità dei costi relativi alle attività svolte dai soci o dagli amministratori delegati ovvero dai membri del Consiglio di Amministrazione può essere considerata ammissibile a condizione che, per le attività di formazione,  si faccia riferimento a quanto previsto dal Vademecum del FSE 2007-2013 (paragrafo 2.6 "Conferimento incarichi a titolari di cariche sociali").

  3. L'università pubblica finanziata può conferire un incarico a personale docente interno al di fuori del monte orario istituzionale?  (16/02/2012)

    Il personale docente che si intende utilizzare per lo svolgimento di attività nell'ambito dell'intervento formativo al di fuori del monte orario istituzionale non deve appartenere a Università e Enti in qualche modo già coinvolti nel progetto stesso. È nella facoltà del soggetto attuatore individuare le professionalità che meglio ricoprono i ruoli previsti nel progetto, quindi premesso che per i dipendenti pubblici è necessaria una preventiva autorizzazione da parte della PPAA di appartenenza, nulla osta ad incaricare tale personale.

  4. Premesso che le classi dei formandi di un intervento saranno in zona Convergenza assistiti da tutor, è possibile considerare come costi ammissibili le lezioni impartite da un docente che si colleghi per mezzo di un sistema professionale di comunicazione interattivo con la classe?  (15/03/2012)

    L'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 non fornisce indicazioni specifiche in merito ad aspetti metodologici, pertanto non è escluso il ricorso all'impiego di metodologie e-learning, nel rispetto tuttavia dell'architettura generale del percorso formativo riportata nelle Note alla redazione della documentazione, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 (cap. 5 Redazione dell'allegato Il progetto di formazione). Le spese di docenza sono ammissibili a condizione che il soggetto erogatore del percorso formativo sia localizzato in area Convergenza e disponga presso la propria sede di adeguate strutture che garantiscano l'attività formativa.

  5. Nella voce di spesa "Personale docente", è possibile rendicontare le ore svolte da personale aziendale per attività di docenza, nonchè di tutoring e coordinamento? (15/03/2012)

    Come da Linee Guida, per l'intervento di formazione, alla voce di costo A) Costo del personale docente è possibile rendicontare le ore svolte da personale aziendale per l'attività di docenza, attività di tutoring e coordinamento.

  6. Alla voce A) costo del personale docente, l'Università può individuare al suo interno personale docente cui conferire incarico al di fuori del monte ore istituzionale? (15/03/2012)

    Con riferimento alle Linee Guida, relativamente all'intervento formativo, la voce di costo A) Costo del Personale docente, comprende il personale dipendente e non, direttamente impegnato nello svolgimento delle attività di cui al progetto di formazione (docenza e tutoring) nonché di coordinamento e gestione. Tale voce di costo prevede la rendicontazione delle spese relative:

    • all'attività formativa svolta dal personale dipendente, nella Voce di costo A.1. Personale dipendente;
    • al personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a progetto impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente, nella voce di costo A.2. Personale non dipendente.

    Pertanto, nel caso specifico, risulta chiaro che per lo svolgimento di attività nell'ambito dell'intervento formativo il personale docente appartenente ad Università ed Enti coinvolti nel progetto può essere incaricato a svolgere attività formative nell'ambito delle voci di costo previste e nel rispetto della normativa di riferimento (D.Lgs. N. 165 del 30 marzo 2001, modificato con D.Lgs n.150 del 27 ottobre 2009, e Circolare n. 4 del 15 luglio 2004).

  7. Secondo quale criterio devono essere rendicontate le spese generali?  (13/04/2012)

    L'adeguamento delle disposizioni del  D.M. 593/2000  alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01, per quanto riguarda il riconoscimento delle spese generali, ha eliminato la possibilità di un riconoscimento forfettario delle stesse al fine di rendere  coerente la normativa nazionale con le disposizioni comunitarie relative all'utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali della UE.  
    Al pari dell'Intervento di Ricerca, anche per l'Intervento Formativo, le spese generali devono essere valorizzate in una percentuale del costo del personale che sia supportata dalla contabilità (generale ed analitica) aziendale e comunque non eccedente il 50% del costo del personale.
    Le spese generali sono considerate spese ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione cofinanziata dai Fondi strutturali e che vengano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.