Le Imprese sono soggetti ammissibili solo ove dispongano di una
stabile organizzazione localizzata in una delle Regioni della
Convergenza nel rispetto della normativa di riferimento, o si
impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a
predisporre in tali aree la suddetta organizzazione ai fini dello
svolgimento delle attività progettuali.
In caso di più soggetti riuniti in forma associata il requisito
della stabile organizzazione in area Convergenza è soddisfatto se
il soggetto associativo, organizzato in forma societaria, è
localizzato in tali aree (o si impegni a costituire una stabile
organizzazione), a prescindere dalla posizione dei singoli che ne
fanno parte.
Peraltro, ciò che rileva ai fini dell'ammissibilità non è la sede
sociale dell'impresa, quanto la predisposizione della stabile
organizzazione all'interno dell'area Convergenza e lo svolgimento,
nella stessa area geografica, delle attività progettuali, fatto
salvo il limite massimo del 25% c.d. fuori
Convergenza.
Per stabile organizzazione si intende una struttura aziendale e unità di personale riferibili al soggetto o ai soggetti che presentano un progetto. Può essere considerata tale una struttura dotata di impianti, di personale e di attrezzature utilizzati per lo svolgimento dell'attività progettuale.
Le imprese agricole sono ammissibili in quanto, ai sensi della normativa vigente, si configurino come imprese c.d. "industriali". Il concetto di impresa industriale ha connotazione giuridica ed economica che, in quanto tale, non osta a che nella categoria vi possano rientrare anche le imprese agricole, qualora esse siano strutturate e organizzate come imprese industriali.
Si, un'impresa che ha come attività primaria il commercio e come attività secondaria la produzione può partecipare alla realizzazione di un progetto.
Si, ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'Invito, sono ammissibili i soggetti che dispongano di una stabile organizzazione localizzata nelle Regioni della Convergenza o si impegnino formalmente a predisporre in tale aree la suddetta organizzazione, a prescindere dalla nazionalità d'origine.
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'Invito, i soggetti proponenti
sono ammissibili solo ove dispongano di una stabile organizzazione
localizzata in una delle Regioni della Convergenza o si impegnino
formalmente a predisporre in tali aree la suddetta
organizzazione.
L'applicazione del criterio della stabile organizzazione, che non
deve necessariamente coincidere con la sede legale del soggetto
proponente, è il criterio alla stregua del quale risolvere i
problemi di localizzazione.
I Centri di ricerca sono quelli disciplinati dal D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 e ss. mm. ii..
Il limite della partecipazione finanziaria richiamato dall'art. 3 comma 1 lettera e. dell'Invito di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010 riguarda e, pertanto, viene valutato con esclusivo riferimento al consorzio/società consortile e non anche ai singoli rispettivi partecipanti.
Le aree economicamente depresse del territorio nazionale sono quelle individuate ai sensi dell'art. 87, par. 3, lett. a) e c) del Trattato UE, ossia Abruzzo, Basilicata*, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Resta inteso che il soggetto è eleggibile se dispone di una stabile organizzazione localizzata nelle Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) nel rispetto della normativa di riferimento, o si impegni, formalmente in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tali aree la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attività progettuali.
*errata corrige: modifica inserita in data 8 marzo 2010
Si, nei termini e alle condizioni espressamente previste dall'Invito, cioè anzitutto purché siano stabilmente organizzati nelle Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), ovvero si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tali aree la suddetta stabile organizzazione.
L'Invito prevede che sono considerati organismi di ricerca i soggetti senza scopo di lucro, indipendentemente dal proprio status giuridico o fonte di finanziamento e che rispondono a tutti i seguenti requisiti:
L'organismo può presentare un progetto in qualità di co-proponente, ai sensi dell'art. 3, comma 3 dell'Invito.
Se sono costituiti nella forma di consorzi o società consortili, rientrano nella tipologia di soggetto proponente prevista dall'art. 3, comma 1, lettera e., dell'Invito di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010, purché siano rispettate le condizioni di partecipazione dei soggetti imprenditoriali richiamati dal predetto articolo.
La società consortile deve avere una partecipazione finanziaria
dei soggetti indicati all'art. 3 dell'Invito, primo comma,
dalla lettera a. alla lettera d., superiore al 30%, se la sede
legale di tali soggetti partecipanti è nelle aree considerate
economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle
vigenti disposizioni comunitarie. Diversamente, ove la sede legale
di tali soggetti partecipanti è fuori delle aree considerate
economicamente depresse del territorio nazionale, la loro
partecipazione finanziaria deve essere almeno pari al 50% del
capitale della società consortile, ai sensi delle vigenti
disposizioni comunitarie.
Resta inteso che la società consortile può presentare domanda di
agevolazione nell'ambito dell'Invito n.1/Ric del 18 gennaio 2010
solo se dispone della stabile organizzazione in una o più Regioni
della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) o si
impegni a costituirla.
Si, se i nodi rappresentano stabili organizzazioni del proponente. Tale modalità di coinvolgimento dei nodi non incide sull'eleggibilità del soggetto, ma attiene a scelte da adottare in funzione delle caratteristiche del progetto.
Un limite alle dimensioni delle imprese partecipanti in forma associativa sussiste solo per i progetti presentati nell'ambito delle costellazioni di cui all'art. 4, comma 2, dell'Invito per i quali è prevista una partecipazione obbligatoria di PMI non inferiore al 35% dei costi preventivati e ritenuti ammissibili del progetto di ricerca; alla formazione del 35% di detti costi possono concorrere i costi relativi ad attività affidate a soggetti terzi PMI (consulenza), tenuto conto di quanto previsto alla lettera e. dell'art. 4, comma 5, dell'Invito.
I requisiti di affidabilità economico-finanziaria sono
quelli previsti dall'allegato 1 del D.M. 593/2000 e
ss.mm.ii.. In particolare il parametro di onerosità della posizione
finanziaria è:
OF/F<8%
(OF oneri finanziari netti annui quali risultano dall'ultimo
bilancio approvato; F= Fatturato annuo al netto di sconti, buoni e
resi, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato).
Nel caso di bilanci redatti secondo i criteri IAS si applica
quanto disposto dalla circolare MIUR del 5 aprile 2007, disponibile
nella sezione GUIDE di SIRIO.
I Centri di competenza sono soggetti ammissibili. Il nodo centrale è la sede legale e i nodi secondari sono sedi operative.
No.
Si, è possibile. Il concetto di collegamento societario, rinvenibile nell'art. 2359 del codice civile, non incide sull'individualità dell'impresa che partecipa alla costellazione.
La percentuale del 25% riguarda il quantum
di attività che può essere svolta nelle aree fuori
Convergenza. I progetti inquadrati nell'ambito di una medesima
costellazione devono essere autoconsistenti e funzionalmente
autonomi. Ogni progetto, pertanto, potrà prevedere attività da
espletarsi in aree extra Convergenza, nei limiti richiamati
dall'Invito.
Resta inteso che i soggetti co-proponenti dovranno essere in
possesso dei requisiti di ammissibilità e, nello specifico,
dovranno disporre di un'organizzazione stabile nelle Regioni della
Convergenza o impegnarsi a predisporla ai fini dello svolgimento
del progetto.
Sono soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, dell'Invito (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti nell'ambito di progetti presentati da due o più soggetti riuniti in forma associata o di progetti presentati congiuntamente da due più soggetti ai fini della stipula di un contratto cointestato). Se l'Associazione culturale non rientra in tali tipologie potrà eventualmente svolgere attività in qualità di soggetto terzo.
Sono soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'art. 3, comma 1,e i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, dell'Invito (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti nell'ambito di progetti presentati da due o più soggetti riuniti in forma associata o di progetti presentati congiuntamente da due più soggetti ai fini della stipula di un contratto cointestato). Se i Consorzi di tutela di cantine non rientrano in tali tipologie potranno eventualmente svolgere attività in qualità di soggetto terzo.
Il Costo progetto (CP) è relativo alla quota di costi riferita al singolo soggetto.
No, non è necessario che il soggetto proponente sia iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.
Si, è ammissibile.
Si, un'impresa localizzata fuori delle Regioni della Convergenza può svolgere attività di consulenza, nel rispetto del limite massimo del 20% dei costi complessivi del progetto di ricerca. Tale attività di consulenza concorrerà a formare i costi per attività espletate fuori dai territori della Convergenza, ammessi fino ad un massimo del 25 % dei costi complessivi del progetto di ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Invito.
In base a quanto previsto nelle Note per la redazione della
documentazione, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 e ss.mm.ii.,
nel caso di consorzi (o società consortili) con stabile
organizzazione, (quindi con propria struttura e personale) i soci
che eventualmente partecipano allo svolgimento delle attività
previste dal progetto dovranno fatturare al consorzio (o società
consortile) che esporrà il costo da esso stesso
sostenuto. Tenuto conto della sussistenza di un rapporto di
cointeressenza i costi dovranno comunque essere determinati nel
rispetto dei "criteri di determinazione e imputazione dei costi"
previsti dal richiamato Decreto.
I costi dei consorziati possono essere esposti direttamente solo
quando il consorzio (o società consortile) non ha proprie strutture
e risorse umane: è il caso tipico dei consorzi "di scopo" che
nascono appositamente per lo svolgimento di un progetto di
ricerca.
Sono soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 del richiamato Invito (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti nell'ambito di progetti presentati da due o più soggetti riuniti in forma associata o di progetti presentati congiuntamente da due più soggetti ai fini della stipula di un contratto cointestato). Se un ente ARPA non rientra in tali tipologie potrà eventualmente svolgere attività in qualità di soggetto terzo.
Si, l'anno di riferimento (2010) è quello di emanazione dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 e i progetti da prendere in considerazione ai fini della verifica sono esclusivamente quelli presentati a valere sul D.M. 593/2000.
L'agevolazione ministeriale non tiene conto delle eventuali maggiorazioni spettanti in ragione della dimensione dell'Impresa proponente e dell'eventuale sussistenza di effettive collaborazioni.
Si, ai fini della verifica dovranno essere presi in considerazioni anche eventuali progetti presentati e ancora in fase di valutazione.
Sono soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 del richiamato Invito (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti nell'ambito di progetti presentati da due o più soggetti riuniti in forma associata o di progetti presentati congiuntamente da due più soggetti ai fini della stipula di un contratto cointestato). Se la Clinica Ospedaliera rientra nelle tipologie di soggetti co-proponenti, potrà svolgere altresì il ruolo di capofila; in caso contrario potrà eventualmente svolgere attività in qualità di soggetto terzo.
Sono soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 del richiamato Invito (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti nell'ambito di progetti presentati da due o più soggetti riuniti in forma associata o di progetti presentati congiuntamente da due più soggetti ai fini della stipula di un contratto cointestato). Se il Consorzio Interuniversitario si configura come organismo di ricerca può essere co-proponente, in caso contrario potrà eventualmente svolgere attività in qualità di soggetto terzo.
Si, Università/EPR/ENEA/ASI/Altri organismi di ricerca, in qualità di co-proponenti, possono essere soggetti capofila.
La condizione di eleggibilità è soddisfatta se il soggetto associativo è organizzato in forma societaria con stabile organizzazione in area Convergenza, a prescindere dalla localizzazione dei singoli soci.
Si, se si configura come uno dei soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, dell'Invito di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010.
In questo caso potrà partecipare al progetto esclusivamente in qualità di soggetto terzo, svolgendo attività di consulenza nel rispetto del limite pari al 20% del costo complessivo del progetto di ricerca . Le attività di competenza concorreranno a costituire la quota massima di costi per attività espletate fuori dai territori della Convergenza, ammessi fino ad un massimo del 25% dei costi complessivi del progetto di ricerca.
Si, se il soggetto ha tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.
Si, è possibile ma nel rispetto delle eventuali condizioni previste dagli specifici strumenti di attuazione.
No, i consorzi di garanzia collettiva fidi non sono soggetti ammissibili.
Una forma associata è considerata avente valore legale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, dell'Invito, nella misura in cui soddisfi i requisiti soggettivi previsti nell'Invito e, in particolare, dia vita a un soggetto unitario attraverso le forme contrattuali o societarie tipizzate dal legislatore. Un soggetto associativo organizzato in forma contrattuale è ad esempio il consorzio che in forma societaria si configura come Società Consortile.
I Parchi Scientifici e Tecnologici sono soggetti ammissibili solo ove dispongano di una stabile organizzazione localizzata in una delle Regioni della Convergenza nel rispetto della normativa di riferimento, o si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tali aree la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attività progettuali.
No, sono soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 del richiamato Invito (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti nell'ambito di progetti presentati da due o più soggetti riuniti in forma associata o di progetti presentati congiuntamente da due più soggetti ai fini della stipula di un contratto cointestato).
Un Istituto del CNR localizzato in area extra Convergenza, può partecipare al progetto in qualità di soggetto terzo (consulente). In quanto tale il soggetto avente la rappresentanza legale dell'Istituto, ove si tratti di soggetto giuridico dotato di rappresentanza esterna, o suo procuratore speciale, dovrà firmare la documentazione prevista in caso di coinvolgimento del soggetto terzo, disponibile sul sito www.ponrec.it e sul sistema SIRIO.
No, i requisiti di affidabilità finanziaria vanno verificati rispetto all'ultimo bilancio formalmente approvato, salvo che non si compiano situazioni sopravvenute che siano previste dal DM 593/2000.
Le società cooperative possono presentare un progetto se rientrano tra i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 del richiamato Invito.
Sono soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 del richiamato Invito (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti nell'ambito di progetti presentati da due o più soggetti riuniti in forma associata o di progetti presentati congiuntamente da due più soggetti ai fini della stipula di un contratto cointestato). Se le Aziende Sanitarie non rientrano nelle tipologie di soggetti co-proponenti, potranno eventualmente svolgere attività in qualità di soggetto terzo.
Solo se tali soggetti dispongono di una stabile organizzazione localizzata nelle Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) nel rispetto della normativa di riferimento, o si impegnino formalmente in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tali aree la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attività progettuali.
Il metodo di calcolo della dimensione di Impresa è riportato nel D.M. del 6 dicembre 2005 n. 3245/Ric recante l'adeguamento delle disposizioni del D.M. 593/2000. La verifica di PMI spetta, sulla base della dichiarazione del proponente, al soggetto convenzionato.
Tali soggetti sono ammissibili nella qualità di proponenti ove dispongano di una stabile organizzazione localizzata in una delle Regioni della Convergenza nel rispetto della normativa di riferimento, ovvero si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tali aree la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attività progettuali. Le attività da essi svolte in aree extra Convergenza possono essere una quota parte delle attività svolte, nel rispetto del limite di cui all'art.1, comma 6, del D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010.
Un consorzio ad attività esterna senza scopo di lucro rientra tra i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 lettera e. purché consti dei requisiti di cui al medesimo art. 3 dell'Invito; la partecipazione finanziaria al Consorzio dei soggetti dalla lettera a. alla lettera d. del predetto articolo si calcola in base al fondo consortile.
I soggetti che non dispongono di stabili organizzazioni in una delle Regioni della Convergenza, non potendo assumere la qualità di proponente,possono essere coinvolti in qualità di soggetti terzi (consulenze). Le collaborazioni realizzate in area extra Convergenza concorrono a formare i costi per attività di progetto espletate fuori dai territori della Convergenza, ammessi fino ad un massimo del 25 % dei costi complessivi del progetto di ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Invito.
Ai sensi dell'art. 5, comma 11, del DM 593/00, il consorzio (o la società consortile) deve rispondere ai parametri di affidabilità economico-finanziaria in base ai dati risultanti dal proprio rendiconto finanziario o bilancio annuale; in caso di esito negativo la verifica viene trasferita su ciascun socio industriale del consorzio.
In questo caso potrà partecipare al progetto esclusivamente in qualità di soggetto terzo, svolgendo attività di consulenza nel rispetto del limite pari al 20% del costo complessivo del progetto di ricerca . Le attività di competenza concorreranno a costituire la quota massima di costi per attività espletate fuori dai territori della Convergenza, ammessi fino ad un massimo del 25% dei costi complessivi del progetto di ricerca.
I soggetti eleggibili ai sensi dell'art. 3 comma 1 dalla lettera
a. alla lettera e. possono presentare un progetto congiuntamente a
Università, Enti di ricerca, ENEA, ASI ed altri organismi di
ricerca. A tal fine possono scegliere se riunirsi in forma
associata avente valore legale oppure presentare una domanda
congiunta ai fini della stipula di un contratto cointestato.
Una forma associata è considerata avente valore legale, ai sensi
di quanto previsto dall'art. 3, comma 3 dell'Invito, nella misura
in cui soddisfi i requisiti soggettivi previsti nell'Invito e, in
particolare, dia vita a un soggetto unitario attraverso le forme
contrattuali o societarie tipizzate dal legislatore.
Sono soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 del richiamato Invito (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti nell'ambito di progetti presentati da due o più soggetti riuniti in forma associata o di progetti presentati congiuntamente da due più soggetti ai fini della stipula di un contratto cointestato). Se una specifica Fondazione non rientra nelle tipologie di soggetti co-proponenti, potrà eventualmente svolgere attività in qualità di soggetto terzo.
No, nel caso di ATI o di ATS tutti i soggetti devono avere
stabile organizzazione in area Convergenza o impegnarsi a
costituirla ai fini dello svolgimento del progetto. Il requisito
della stabile organizzazione in area Convergenza è infatti
soddisfatto solo se il soggetto associativo
è organizzato in forma societaria e
stabilito in Area Convergenza, a prescindere dalla posizione dei
singoli che ne fanno parte.
Peraltro, ciò che rileva ai fini dell'ammissibilità non è la sede
sociale del soggetto, quanto la predisposizione della stabile
organizzazione all'interno dell'area Convergenza e lo svolgimento,
nella stessa area geografica, delle attività progettuali, fatto
salvo il limite massimo del 25% c.d. fuori
Convergenza.
Le Università/EPR/ENEA/ASI/Altri organismi di ricerca sono
soggetti ammissibili in qualità di co-proponenti solo ove
dispongano di una stabile organizzazione localizzata in una delle
Regioni della Convergenza nel rispetto della normativa di
riferimento, o si impegnino formalmente, in sede di presentazione
del progetto, a predisporre in tali aree la suddetta organizzazione
ai fini dello svolgimento delle attività progettuali.
In caso di più soggetti riuniti in forma associata il requisito
della stabile organizzazione in area Convergenza è soddisfatto se
il soggetto associativo, organizzato in forma societaria, è
localizzato in tali aree (o si impegni a costituire una stabile
organizzazione), a prescindere dalla posizione dei singoli che ne
fanno parte.
Peraltro, ciò che rileva ai fini dell'ammissibilità non è la sede
sociale del soggetto, quanto la predisposizione della stabile
organizzazione all'interno dell'area Convergenza e lo svolgimento,
nella stessa area geografica, delle attività progettuali, fatto
salvo il limite massimo del 25% c.d. fuori
Convergenza.
In caso contrario Università/EPR/ENEA/ASI/Altri organismi di
ricerca potranno partecipare al progetto in qualità di soggetti
terzi (consulenti).
Il criterio della stabile organizzazione si ritiene soddisfatto se il soggetto si impegna a creare un'organizzazione rispondente ai requisiti individuati dal D.M. 593/2000 e in particolare dalle Note per la redazione della documentazione pubblicate unitamente al predetto Decreto (cap. 7.1 Il progetto di ricerca. Criteri per l'imputazione territoriale dei costi). Tale soggetto dovrà altresì impegnarsi a mantenere la suddetta struttura per almeno cinque anni dalla conclusione del progetto, pertanto sarà competenza degli organi di valutazione verificare la sussistenza di tutte le condizioni premesse, anche tenuto conto delle modalità prescelte per la costituzione della stessa organizzazione.
Sono soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 del richiamato Invito (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti nell'ambito di progetti presentati da due o più soggetti riuniti in forma associata o di progetti presentati congiuntamente da due più soggetti ai fini della stipula di un contratto cointestato). Se le Aziende Ospedaliere non rientrano nelle tipologie di soggetti co-proponenti, potranno eventualmente svolgere attività in qualità di soggetto terzo.
Si, se tale struttura localizzata in area Convergenza ha i
requisiti di stabile organizzazione previsti dalla normativa ed
esplicitati nelle "Note per la redazione della documentazione"
pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 e nell'ambito della medesima
sarà svolta l'attività di ricerca in attuazione del progetto
proposto.
In particolare per stabile organizzazione si intende una struttura
aziendale e unità di personale riferibili al soggetto o ai soggetti
che presentano un progetto, come previsto dal DM 593/2000 e
relative note ed allegati. Può essere considerata tale una
struttura dotata di impianti, di personale e di attrezzature
utilizzati per lo svolgimento dell'attività progettuale.
No, la stabile organizzazione localizzata in area Convergenza
del co-proponente, con sede legale e altri sedi operative al Nord,
deve essere coinvolta nello svolgimento delle attività
previste dal progetto. La dimensione e la significatività delle
attività e dell'apporto di strutture stabilite fuori dall'area
convergenza, poiché in funzione delle caratteristiche del progetto,
saranno oggetto di verifica in sede di valutazione da parte degli
organi competenti.
Si, ma solo in qualità di co-proponente di progetti congiunti presentati ai fini della stipula di un contrato cointestato, oppure unitamente a soggetti di cui all'art. 3 comma 1 dell'Invito, riuniti in forma associata, sia contrattuale sia societaria, avente valore legale.
Sono soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 del richiamato Invito (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti nell'ambito di progetti presentati da due o più soggetti riuniti in forma associata o di progetti presentati congiuntamente da due più soggetti ai fini della stipula di un contratto cointestato). Se la società in-house non rientra nelle tipologie di soggetti co-proponenti, potrà eventualmente svolgere attività in qualità di soggetto terzo.
In caso di ATS o di ATI il requisito dell'affidabilità economica-finanziaria è riferito a ciascuno dei soggetti riuniti in associazione temporanea.
Si, ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'Invito due o più soggetti di cui al comma 1 dalla lettera a. alla lettera e. del predetto articolo, anche unitamente a Università/EPR/ENEA/ASI/Altri Organismi di Ricerca, possono presentare un progetto con l'impegno a costituirsi in forma associata avente valore legale, sia contrattuale sia societaria. All'accertamento del mantenimento del predetto impegno sarà subordinata l'operatività del provvedimento di concessione dell'agevolazione.
No, sono soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 del richiamato Invito (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti nell'ambito di progetti presentati da due o più soggetti riuniti in forma associata o di progetti presentati congiuntamente da due più soggetti ai fini della stipula di un contratto cointestato).
L'invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 non fornisce indicazioni specifiche a tale riguardo. I proponenti per essere eleggibili devono rientrare nelle categorie indicate all'art. 3 del predetto Invito e disporre di una stabile organizzazione in una delle Regioni della Convergenza o impegnarsi a costituirla ai fini dello svolgimento del progetto.
Sono soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 del richiamato Invito (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti nell'ambito di progetti presentati da due o più soggetti riuniti in forma associata o di progetti presentati congiuntamente da due più soggetti ai fini della stipula di un contratto cointestato). Gli enti pubblici ed enti locali possono pertanto partecipare eventualmente in qualità di soggetti terzi.
La voce "I" è rappresentata dalla media tra il valore minimo della ricerca (50%) e il valore minimo dello sviluppo (25%), pari quindi al 37,5%. L'agevolazione ministeriale non tiene quindi conto delle eventuali maggiorazioni spettanti in ragione della dimensione dell'Impresa proponente e dell'eventuale sussistenza di effettive collaborazioni.
Si, l'Università ovvero suo Dipartimento, se previsto dalle norme anche statutarie di riferimento, può essere soggetto co-proponente ovvero soggetto terzo e, quindi in tal caso è ammesso il coinvolgimento di un Dipartimento o di altra struttura che svolge attività di ricerca.
Un Consorzio con sede in area Convergenza, comunque costituito, è eleggibile se la partecipazione finanziaria dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, dalla lettera a. alla d. è superiore al 30%. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'Invito due o più soggetti possono presentare una domanda di agevolazione anche solo con l'impegno a costituirsi in forma associata avente valore legale.
Sono soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 dell'Invito (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti nell'ambito di progetti presentati da due o più soggetti riuniti in forma associata o di progetti presentati congiuntamente da due più soggetti ai fini della stipula di un contratto cointestato) che dispongono di una stabile organizzazione in una delle Regioni della Convergenza o si impegnino a costituirla ai fini dello svolgimento del progetto. Il singolo progetto può avere carattere sovra regionale ed essere presentato da più soggetti aventi stabile organizzazione in differenti Regioni della Convergenza.
No, anche il parametro relativo alla congruenza fra capitale netto e costo del progetto concorre alla verifica del requisito di affidabilità economico-finanziaria.
Un Consorzio con sede in area Convergenza, comunque costituito, è eleggibile se la partecipazione finanziaria dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, dalla lettera a. alla d. è superiore al 30%. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'Invito due o più soggetti possono presentare una domanda di agevolazione anche solo con l'impegno a costituirsi in forma associata avente valore legale. La partecipazione finanziaria è riferita al fondo consortile.
Si, ferma restando la stabile organizzazione del consorzio in Area Convergenza, è ammessa la partecipazione dei consorziati secondo le modalità espressamente previste dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii.. Le spese che sosterranno i consorziati localizzati in area extra Convergenza, da rendicontare secondo le modalità espressamente previste dal richiamato Decreto, concorreranno a costituire i costi per attività da espletare fuori dai territori della Convergenza nel rispetto del limite del 25% del costo complessivo del progetto di ricerca.
Il cap. 3 "Redazione delle dichiarazioni" delle Note per la redazione della documentazione, - pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 e opportunamente integrate dalla circolare MIUR del 5 aprile 2007 (disponibile nella sezione GUIDE di SIRIO) - fornisce ogni elemento informativo utile per la determinazione dei valori indicati ai fini del calcolo dell'affidabilità economico-finanziaria.
La "I" rappresenta la somma delle agevolazioni acquisite o relative a progetti presentati dal singolo proponente.
Si, tale valore dovrà tenere conto di tutti i progetti eventualmente presentati nell'ambito dell'Invito.
In qualità di co-proponenti gli enti che svolgeranno attività di formazione dovranno avere tutti i requisiti di eleggibilità previsti dall'Invito di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010; in caso contrario potranno svolgere attività in qualità di consulenti. I relativi costi di consulenza concorreranno a costituire i costi per attività espletate al di fuori dei territori della Convergenza nel rispetto del limite del 25% dei costi del progetto di ricerca.
Sono soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 dell'Invito (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti nell'ambito di progetti presentati da due o più soggetti riuniti in forma associata o di progetti presentati congiuntamente da due più soggetti ai fini della stipula di un contratto cointestato) che dispongono di una stabile organizzazione in una delle Regioni della Convergenza o si impegnino a costituirla ai fini dello svolgimento del progetto. L'Istituto della Marina Militare Italiana, pertanto, ove non rientri in nessuno dei suddetti soggetti, potrà eventualmente essere coinvolto come soggetto terzo.
I valori CP e I sono riferiti al totale dei progetti presentati nell'anno a valere sulla L. 297/1999.
No, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice attribuito all'atto di emanazione del Decreto di concessione dell'agevolazione e, pertanto, non può essere fornito in fase di presentazione della domanda.
Sono soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 del richiamato Invito (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti nell'ambito di progetti presentati da due o più soggetti riuniti in forma associata o di progetti presentati congiuntamente da due più soggetti ai fini della stipula di un contratto cointestato). Una Regione può pertanto eventualmente partecipare in qualità di soggetto terzo.
No, i criteri per la verifica dell'affidabilità economico-finanziaria sono inderogabilmente stabiliti dal DM 593/2000.
Tale requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
Sono soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 del richiamato Invito (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti nell'ambito di progetti presentati da due o più soggetti riuniti in forma associata o di progetti presentati congiuntamente da due più soggetti ai fini della stipula di un contratto cointestato). Se la ONLUS ha i requisiti di organismo di ricerca ai sensi della normativa di riferimento può essere co-proponente, in caso contrario potrà eventualmente partecipare in qualità di soggetto terzo.
Sono soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 del richiamato Invito (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti nell'ambito di progetti presentati da due o più soggetti riuniti in forma associata o di progetti presentati congiuntamente da due più soggetti ai fini della stipula di un contratto cointestato). Se un soggetto non ha una stabile organizzazione in area Convergenza e non intende costituirla può partecipare al progetto in qualità di soggetto terzo, concorrendo a costituire i costi per attività svolta da tale tipologia di soggetti prevista entro il limite del 20% del costo del progetto di ricerca.
Ai sensi dell'art. 5, comma 11, del DM 593/00, nel caso di consorzio (o di società consortile), in caso di esito negativo della suddetta verifica in relazione al soggetto consortile, per l'effetto è prescritto che la stessa si compia su ciascun socio industriale del consorzio o organismo di ricerca privato.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituire, la Dichiarazione di affidabilità economica-finanziaria deve essere presentata da ciascuno dei soggetti riuniti in RTI.
Il requisito di affidabilità economico finanziaria è verificato con riferimento al singolo soggetto facente parte del Raggruppamento, prendendo in considerazione il costo del progetto relativo alle attività di propria competenza.
Tutti i soggetti proponenti devono disporre di una stabile
organizzazione in area Convergenza o impegnarsi a costituirla ai
fini dello svolgimento del progetto, nonché mantenerla per almeno
cinque anni dalla chiusura delle attività progettuali. Tale stabile
organizzazione deve constare dei requisiti previsti dalla
normativa vigente e, pertanto, ai fini della presentazione di
progetti come da Invito, non è sufficiente l'esistenza di una
convenzione nel senso descritto, se la stabile organizzazione del
soggetto proponente e/o dei soggetti co-proponenti non consta di
tutte le caratteristiche individuate dalle "Note alla redazione
della documentazione", di cui al D.M. 593/2000 e ss.mm.ii..
Il requisito della stabile organizzazione è, invece, soddisfatto
se le Imprese e l'Università presentano una domanda di agevolazione
in forma associata di tipo societario e tale soggetto è localizzato
in una delle Regioni della Convergenza a prescindere dalla
localizzazione dei singoli che ne fanno parte.
L'avvalimento è un istituto giuridico di origine comunitaria
riguardante il settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, recentemente introdotto anche nell'ordinamento dello
Stato italiano dal D.Lgs. 163/2006, in sede di recepimento delle
direttive comunitarie n. 2004/18 e 2004/17.
L'istituto dell'avvalimento è applicabile esclusivamente alle
ipotesi disciplinate dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. quanto ai
contratti pubblici, ossia sottoscritti da soggetti pubblici per
l'acquisizione di servizi, lavori e forniture aggiudicati a seguito
di espletamento di procedura di gara aperte ristrette e negoziate,
in base a quanto previsto dagli art.. 55 e ss. del Decreto in
parola.
Nell'ipotesi in questione, trattandosi di avviso pubblico per
l'ammissione a cofinanziamento e realizzazione di interventi
cofinanziati con fondi strutturali - e non di procedura di gara
finalizzata all'acquisto da parte della PA di lavori, servizi o
forniture - l'istituto dell'avvalimento non si applica.
I singoli Istituti di un Ente di ricerca a carattere nazionale, ove in possesso dei requisiti previsti dallo stesso Invito,possono presentare un progetto in qualità di co-proponenti, unitamente ai soggetti di cui all'art. 3 comma 1 dalla lettera a. alla lettera e. secondo le modalità previste dall'art. 3 comma 3 dell'Invito.
Nel caso in cui il Centro di Competenza Tecnologica abbia tutti i requisiti indicati dalla Disciplina comunitaria, esso può configurarsi quale organismo di ricerca e presentare una domanda di agevolazione congiuntamente ad altri proponenti di cui all'art. 3 comma 1 dell'Invito, riuniti in forma associata o ai fini della stipula di un contratto cointestato. In questo caso sarà riconosciuta un'intensità pari all'85%, purché ricorrano le condizioni indicate dalla Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato 2006/C 323/01.
Il Centro di Competenza può presentarsi come organismo di ricerca se in possesso dei requisiti definiti dalla Disciplina comunitaria e riportati all'art. 2 dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010. In caso contrario potrà partecipare in qualità di soggetto terzo nell'ambito del progetto di ricerca o realizzare parte dell'attività formativa, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 593/2000 (Note alla redazione della documentazione pubblicate unitamente allo stesso Decreto) in materia di partecipazione delle strutture obbligatorie.
Il Centro di Ricerca, nel caso in cui sia eleggibile ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera d) dell'Invito di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010, per partecipare al progetto in qualità di co-proponente deve essere in possesso dei requisiti previsti dal predetto Invito. Pertanto, tale soggetto deve disporre di una stabile organizzazione in una delle Regioni della Convergenza o impegnarsi a costituirla ai fini dello svolgimento del progetto. In caso contrario, esso potrà partecipare in qualità di soggetto terzo e i costi relativi alle attività da questi realizzate, nel rispetto del limite del 20% del costo del progetto di ricerca, concorreranno a costituire la quota del 25% prevista dal richiamato Invito per attività da espletare fuori dai territori della Convergenza.
Sono soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 del richiamato Invito (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti nell'ambito di progetti presentati da due o più soggetti riuniti in forma associata o di progetti presentati congiuntamente da due più soggetti ai fini della stipula di un contratto cointestato). L'Associazione di categoria o l'Ente bilaterale potrà, pertanto, partecipare eventualmente in qualità di soggetto terzo.
No. I soggetti di cui all'art. 3 commi 1 e 3 dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 devono disporre di una stabile organizzazione in area Convergenza o impegnarsi a costituirla ai fini dello svolgimento del progetto di ricerca. Nel caso in esame, pertanto, se il Consorzio non ha e non intende costituire una sede in area Convergenza, che il progetto sia realizzato da consorziati localizzati nelle aree eleggibili non rileva al fine di dimostrare il possesso di tale requisito soggettivo previsto dall'Invito stesso.
Il Consorzio deve essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi previsti dall'Invito di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010. Nel caso in cui tale condizione sia soddisfatta, e quindi il Consorzio è un soggetto eleggibile, esso, per l'espletamento delle attività progettuali, potrà avvalersi anche di personale distaccato dai consorziati nel rispetto di quanto espressamente previsto dalle Note alla redazione della documentazione, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000.
No, il requisito dell'affidabilità economico-finanziaria deve essere posseduto all'atto della presentazione della domanda.
L'Invito di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010 non prevede limitazioni. I soggetti di cui all'art. 3 comma 1 devono essere costituiti all'atto della presentazione della domanda di agevolazione.
No, il parametro dell'onerosità della posizione finanziaria non è richiesto solo nel caso in cui il soggetto proponente sia un soggetto di nuova costituzione e non disponga di un bilancio approvato o nel caso in cui successivamente alla data dell'ultimo bilancio approvato il proponente sia stato interessato da una modifica sostanziale dell'assetto aziendale.
Si, l'impresa è un soggetto eleggibile purché rientri nei soggetti indicati all'art. 3 comma 1 e sia in possesso del requisito di affidabilità economico-finanziaria, da valutarsi in base al solo parametro della congruenza fra capitale netto e costo del progetto, così come dovrà emergere dalla Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria - Casi particolari.
L'Impresa potrà presentare un progetto se l'iter di approvazione dell'aumento di capitale, all'atto della presentazione della domanda di agevolazione, è concluso.
Il Dipartimento può essere un soggetto co-proponente in qualità di organismo di ricerca se in possesso dei requisiti previsti al riguardo dalla Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di ricerca, Sviluppo e Innovazione (2006/C 323/01).
Se i Nodi del Centro di Competenza si configurano come soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 3 comma 1, e sono in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'Invito, gli stessi potranno presentare domanda di agevolazione. In caso contrario potranno eventualmente partecipare allo svolgimento delle attività progettuali in qualità di soggetti terzi, nel rispetto del limite previsto dall'art. 4 comma 5 lettera e. (20% del costo del progetto di ricerca).
Come espressamente indicato nelle Note alla redazione della documentazione, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 (cap. 7.1 Il progetto di ricerca. Criteri per l'imputazione territoriale dei costi), è considerata stabile organizzazione un centro dotato di attrezzature specifiche e di personale di ricerca utilizzato nelle attività progettuali. Tale personale deve avere stabile sede di lavoro presso tale organizzazione e rappresentare la quota prevalente del numero di ore lavorate dai ricercatori globalmente impegnati in loco nell'attività stessa. Il D.M. 593/2000 non fornisce quindi indicazioni specifiche (espresse in valore assoluto) circa il numero di dipendenti necessari affinché si configuri una stabile organizzazione, limitandosi a prescrivere che la quota prevalente delle ore lavorate nell'ambito del progetto siano ad essi afferenti. Il personale con contratto di lavoro a progetto, disciplinato dal D.lgs 276/2003, è ricompreso tra il personale avente sede stabile di lavoro presso tale organizzazione.
No. Il parametro richiamato deve essere calcolato sulla base del costo complessivo di tutti progetti presentati nel 2010 a valere sul D.M. 5923/2000 (CP) e dei relativi interventi ministeriali (I) già deliberati o da calcolarsi nella misura minima prevista dallo stesso.
I Costi del progetto (CP) e gli Interventi Ministeriali sono relativi alla quota riferita al singolo soggetto.
Il requisito dell'affidabilità economico finanziaria, inteso anche come rispetto del parametro di congruenza tra capitale netto e costo del progetto, deve permanere per tutta la durata del progetto.
La verifica di affidabilità economico-finanziaria è da effettuarsi secondo le modalità espressamente riportate nel D.M. 593/2000.
Ai fini della verifica della dimensione di Impresa si deve utilizzare il metodo di calcolo riportato nel D.M. del 6 dicembre 2005 n. 3245/Ric recante l'adeguamento delle disposizioni del D.M. 593/2000. La verifica di PMI spetta, sulla base della dichiarazione del proponente, al soggetto convenzionato.
Può presentarlo in forma associata ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'Invito, ma non in forma congiunta, ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'Invito di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio.
Nel caso in cui più soggetti, ai sensi dell'art. 1 comma 3, dell'Invito decidano di presentare una domanda di agevolazione costituiti o con l'impegno a costituirsi in un consorzio, è tale nuovo soggetto che dovrà prevedere una partecipazione finanziaria dei soggetti di cui dalla lettera a) alla lettera d) dell'art. 3 comma 1 superiore al 30%. A tale fine non rileva la dimensione delle Imprese. Resta inteso che tali soggetti devono rientrare nelle tipologie di cui dalla lettera a) alla lettera e).
Si, il valore I viene determinato sulla base dell'agevolazione riconosciuta all'organismo di ricerca.
I criteri per la verifica dell'affidabilità economico-finanziaria sono inderogabilmente stabiliti dal DM 593/2000.
Il metodo di calcolo della dimensione di Impresa è riportato nel D.M. del 6 dicembre 2005 n. 3245/Ric recante l'adeguamento delle disposizioni del D.M. 593/2000. La verifica di PMI spetta, sulla base della dichiarazione del proponente, al soggetto convenzionato.
In caso di ATI o ATS il requisito della stabile organizzazione in area Convergenza deve essere posseduto da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento. Nel caso in cui uno o più soggetti non dispongano di una stabile organizzazione in area Convergenza e non intendano costituirla potranno presentare una domanda di agevolazione riuniti in forma associata societaria, in questo caso la verifica del requisito della stabile organizzazione sarà verificato con riferimento al soggetto associativo.
I soggetti di cui all'art. 1 commi 1 e 3 devono disporre di una stabile organizzazione in area Convergenza o impegnarsi a costituirla ai fini dello svolgimento del progetto di ricerca. Ai fini dell'identificazione di "stabile organizzazione" valgono le indicazioni riportate nelle Note alla compilazione della Documentazione, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000.
I soggetti di cui all'art. 1 commi 1 e 3 devono disporre di una stabile organizzazione in area Convergenza o impegnarsi a costituirla ai fini dello svolgimento del progetto di ricerca. Ai fini dell'identificazione di "stabile organizzazione" valgono le indicazioni riportate nelle Note alla compilazione della Documentazione, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000.
I criteri per la verifica dell'affidabilità economico-finanziaria sono inderogabilmente stabiliti dal DM 593/2000.
Il regime fiscale cui l'impresa è sottoposta non rileva ai fini della sussistenza dei requisiti di ammissibilità. Pertanto, le imprese agricole possono essere considerate soggetti ammissibili qualora esse siano strutturate e organizzate come imprese industriali.
L'impresa agricola è ammissibile se presenta i requisiti previsti all'art. 3, comma 1 dell'Invito e svolge attività dal carattere industriale. Questo requisito è presente ove la produzione, ossia l'impiego di materie prime finalizzato alla trasformazione in beni "nuovi", cioè dotati di un nuovo e maggiore valore d'uso e di scambio, è effettuata per mezzo di stock di capitale e immobilizzazioni tali per cui non si è in presenza di un'attività artigiana.
Un'azienda del settore florovivaistico è ammissibile se svolge attività industriale e presenta i requisiti previsti all'art. 3, comma 1 dell'Invito.
Le imprese commerciali saranno considerate soggetti ammissibili se presentano i requisiti previsti all'art. 3, comma 1 dell'Invito e svolgono attività industriale intesa come attività di produzione consistente nell'impiego di materie prime finalizzato alla trasformazione in beni "nuovi", cioè dotati di un nuovo e maggiore valore d'uso e di scambio.
L'Impresa nel calcolare il valore CP dovrà sommare i costi della propria parte di competenza dei progetti in cui figura in qualità di proponente. Nel caso in cui, secondo le modalità definiti dal D.M. 593/2000, partecipa ad altri progetti come consorziato, il rispetto del parametro di congruenza tra capitale netto e costo del progetto sarà verificato in base ai dati riferiti al Consorzio.
Nell'ambito dell'Invito possono presentare domanda di agevolazione i soggetti di cui all'art. 3 se dispongono di una stabile organizzazione in una delle Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia). La stabile organizzazione non coincide necessariamente con la sede legale del soggetto proponente, ma deve rispondere ai requisiti previsti dal D.M. 593/2000. I progetti, inoltre, possono eventualmente prevedere una quota di attività da espletare fuori dai territori della Convergenza, ma ciò non rileva ai fini del rispetto dell'obbligatorietà del requisito connesso alla stabile organizzazione.
Si. La partecipazione di soggetti terzi, essendo funzionale alle caratteristiche e alle competenze necessarie per lo sviluppo del progetto di ricerca, sarà altresì oggetto di verifica da parte degli organi che intervengono nel processo di valutazione.
In base a quanto previsto dall'Allegato 1 del D.M. 593/00 "il proponente deve certificare la contemporanea rispondenza dei dati ufficiali dell'ultimo bilancio approvato ai seguenti due parametri CN>(CP-I)/2 e OF/F< 8%". Al riguardo le "Note per la redazione della documentazione" precisano che "...per i soggetti richiedenti appartenenti a un gruppo industriale, in caso di esito negativo della verifica di rispondenza dei parametri di affidabilità economico-finanziaria, potrà essere effettuata un'ulteriore verifica sui dati del bilancio di gruppo (bilancio consolidato) a condizione che in quest'ultimo sia consolidato, con il metodo del bilancio integrale o anche proporzionale, ma non col metodo del patrimonio netto, anche il bilancio del soggetto richiedente sul quale è stata effettuata la verifica iniziale.
I casi specifici in cui un soggetto proponente deve presentare la dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria relativa a casi particolari sono indicati nelle Note per la redazione della documentazion" pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 e ss.mm.ii..
No, il vincolo relativo alla partecipazione finanziaria al progetto dei soggetti di cui all'art. 3 comma 1, lettere da a. ad e. indicato all'art. 3 comma 3 dell'Invito, è riferito ai soli soggetti proponenti.
Si.