I singoli proponenti possono presentare progetti a mezzo
di:
a) una domanda singola, individualmente e/o in forma
associata;
b) una domanda congiunta, individualmente e/o in forma associata,
ai fini della stipula di un contratto cointestato.
Con riferimento al caso a), la domanda potrà essere presentata da:
Con riferimento al caso b), la domanda congiunta potrà essere presentata (anche con Università/EPR/ENEA/ASI/Altri organismi di ricerca) da uno o più dei seguenti soggetti:
No, ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'Invito, più imprese ed organismi di ricerca possono presentare un progetto congiuntamente (ai fini della stipula di un contratto cointestato) e/o in forma associata.
L'Associazione temporanea di scopo (ATS) tra imprese e organismi di ricerca è una qualificazione descrittiva che sintetizza una serie di istituti disciplinati dal codice civile. È considerata una forma associata avente valore legale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, dell'Invito, nella misura in cui soddisfi i requisiti soggettivi previsti nell'Invito e, in particolare, dia vita a un soggetto unitario attraverso le forme contrattuali o societarie tipizzate dal legislatore.
Si, in qualità di co-proponente l'organismo di Ricerca può essere indicato quale capofila, anche in caso di progetti presentati da soggetti proponenti riuniti in forma associata avente valore legale, sia contrattuale, sia societaria, per come stabilito all'art. 3, comma 3, dell'Invito.
Le reti di imprese rappresentano forme di coordinamento di natura contrattuale fra imprese. Pertanto, esse possono integrare la nozione di "forma associata avente valore legale", di cui all'art. 3, comma 3, dell'Invito. Poiché nell'Invito è dettata una disposizione specifica (art. 3, comma 3, ultimo paragrafo), relativa alla domanda presentata da imprese costituite in rete, la rete di imprese può considerarsi una specifica forma associativa ammessa ai fini dell'Invito.
I soggetti proponenti possono essere localizzati in una o più Regioni della Convergenza, indistintamente.
Si, è possibile coinvolgere imprese operanti in settori differenti. Il D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, all'art. 1, si riferisce all'ambito/settore del progetto proposto e non del soggetto proponente.
Si, è possibile presentare una domanda di agevolazione da parte di una singola Impresa con sede in una delle Regioni della Convergenza, senza coinvolgere altre imprese o Organismi di Ricerca. Se il progetto è presentato nell'ambito delle costellazioni dovrà comunque essere rispettato il limite di partecipazione delle PMI.
Il rispetto del limite dei citati costi va computato sul totale dei costi preventivati e ritenuti ammissibili del progetto.
Si, i soggetti terzi di cui all'art. 4, comma 5, lettera e), del D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 possono essere enti di ricerca con sede fuori dalle Regioni della Convergenza.
Il capofila è individuato tra i co-proponenti, pertanto può anche essere un soggetto localizzato in aree extra Convergenza, purché disponga di una stabile organizzazione in almeno una delle Regioni della Convergenza o si impegni, formalmente, a costituirla ai fini dello svolgimento delle attività di progetto.
Il capofila è il soggetto al quale spetta il coordinamento del progetto, svolgendo altresì il ruolo di interfaccia con il MIUR per ogni adempimento burocratico-amministrativo. Ogni co-proponente predispone la rendicontazione dei propri costi che sarà trasmessa al MIUR dai soggetto capofila.
No, i soggetti terzi sono consulenti e non devono rendicontare; sarà il soggetto proponente ad esporre il costo della consulenza a fronte di una fattura quietanzata.
Si, secondo le modalità previste dall'invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, ovvero il progetto di ricerca dovrà prevedere lo sviluppo di attività di ricerca estese a non preponderanti attività di sviluppo sperimentale, e dovrà essere obbligatoriamente presentato unitamente a un correlato progetto di formazione.
L'Università in qualità di co-proponente partecipa al progetto svolgendo la parte delle attività rispettivamente previste sostenendone direttamente i relativi costi. Alla stessa sarà riconosciuto il contributo nella spesa per la propria parte di attività secondo le intensità previste all'art. 6 dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010.
Si, la domanda può essere presentata da due o più PMI localizzate in differenti Regioni della Convergenza.
Si, purché preveda la partecipazione di strutture obbligatorie nel rispetto delle indicazioni formulate dal D.M. 593/2000. A tale riguardo in base a quanto riportato nelle Note per la redazione della documentazione, pubblicate unitamente al suddetto DM 593/2000, in merito alle modalità per la redazione del progetto di formazione (cap. 5), orientativamente si ritiene equilibrato un progetto in cui l'apporto di tali strutture sia superiore al 25% delle ore di didattica complessive.
Si, purché preveda la partecipazione di strutture obbligatorie nel rispetto delle indicazioni formulate dal D.M. 593/2000 (art. 8, comma 2). A tale riguardo in base a quanto riportato nelle Note per la redazione della documentazione, pubblicate unitamente al suddetto Decreto, in merito alle modalità per la redazione del progetto di formazione (cap. 5), orientativamente si ritiene equilibrato un progetto in cui l'apporto di tali strutture sia superiore al 25% delle ore di didattica complessive.
L'Invito, di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010, non prevede espressamente un coordinatore o soggetto capofila quanto alla costellazione di progetti, poiché i progetti afferenti ad una medesima costellazione sono e devono comunque essere auto-consistenti e funzionalmente autonomi. Se i soggetti co-proponenti dei singoli progetti lo ritengono opportuno tale figura potrà essere indicata nel Programma di Sviluppo di filiera/settore.
In base a quanto previsto nelle Note per la redazione della documentazione, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., nel caso di consorzi (o società consortili) con stabile organizzazione (quindi con propria struttura e personale) i soci che eventualmente partecipano allo svolgimento delle attività previste dal progetto dovranno fatturare al consorzio (o società consortile) che esporrà il costo da esso stesso sostenuto. Tenuto conto della sussistenza di un rapporto di cointeressenza i costi dovranno comunque essere determinati nel rispetto dei "criteri di determinazione e imputazione dei costi" previsti dalle suddete note. I costi dei consorziati possono essere esposti direttamente solo quando il consorzio (o società consortile) non ha proprie strutture e risorse umane: è il caso tipico dei consorzi "di scopo" che nascono appositamente per lo svolgimento di un progetto di ricerca.
Ai sensi dell'art. 3 comma 3 due o più co-proponenti possono costituirsi in qualsiasi forma associata, contrattuale o societaria, purché abbia valore legale.
L'Università, in qualità di co-proponente, può essere indicato quale capofila ai sensi dell'art. 3 comma 4.
L'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 non prevede premialità da applicare in sede di valutazione in ordine alla modalità scelte da due o più soggetti per la presentazione di un progetto; gli stessi, pertanto, potranno adottare una delle forme previste dall'Invito, in ragione delle caratteristiche del progetto e del sistema che rinterrano maggiormente efficace per la successiva gestione dello stesso.
Si, una società e/o un'Università estera possono essere soggetti terzi ai quali affidare lo svolgimento di attività di ricerca e di sviluppo sperimentale entro il limite del 20% del progetto di ricerca previsto dall'invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010.
Si, le imprese collegate a soggetti proponenti possono essere soggetti terzi ai quali affidare lo svolgimento di attività di ricerca e di sviluppo sperimentale entro il limite del 20% del progetto di ricerca previsto dall'invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010.
In caso di presentazione congiunta di un progetto ai fini della stipula di un contratto cointestato, uno dei co-proponenti può essere rappresentato anche da più soggetti riuniti in forma associata avente valore legale. La domanda di agevolazione, pertanto, dovrà essere firmata da tutti i co-proponenti singoli e dal soggetto avente la legale rappresentanza del co-proponente avente forma associata, nel caso in cui quest'ultimo sia già costituito.
Se il soggetto associativo deve essere ancora costituito la suddetta domanda dovrà essere firmata da tutti i soggetti che intendono riunirsi, unitamente ai restanti co-proponenti.
L'accordo di partenariato è ammissibile solo ove si configuri quale forma associata avente valore legale. È considerata una forma associata avente valore legale nella misura in cui soddisfa i requisiti soggettivi previsti nell'Invito e, in particolare, dà vita ad un soggetto unitario attraverso formule contrattuali o societarie tipizzate dal legislatore.
I soggetti riuniti in forma associata avente valore legale potranno stabilire congiuntamente tra loro, e in modo autonomo rispetto al MIUR, responsabilità e co-obbligazioni, ferme restando le responsabilità individuali e solidali dei singoli previste dalla normativa di riferimento.
In fase di istruttoria il venir meno di un co-proponente deve essere comunicato al MIUR e a tutti gli altri co-proponenti. In questo caso i restanti co-proponenti potranno decidere se garantire continuità al progetto, assumendosi l'onere dello svolgimento delle attività originariamente di competenza del soggetto rinunciatario, e comunicando al MIUR la decisione assunta. Il che, comunque, comportando una rimodulazione dei costi e la ridefinizione del capitolato tecnico del progetto, sarà sottoposto alla valutazione dei soggetti competenti, per l'eventuale approvazione delle variazioni o meno. Infatti, in fase di attuazione, il venir meno di un co-proponente può determinare l'impossibilità di dare prosecuzione al progetto; in questo caso il MIUR può procedere alla revoca del cofinanziamento, eventualmente riconoscendo le spese già sostenute. Resta inteso che tutti i soggetti co-proponenti sono responsabili in solido.
I soggetti sono ammissibili solo ove dispongano di una stabile organizzazione localizzata in una delle Regioni della Convergenza nel rispetto della normativa di riferimento, o si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tali aree la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attività progettuali. Le attività svolte in area extra Convergenza dal suddetto soggetto possono essere dunque solo una quota parte delle attività svolte, ammissibili comunque nel rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 6, del D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010. La dimensione e la significatività delle attività e dell'apporto di strutture stabilite fuori dall'area convergenza, poiché in funzione delle caratteristiche del progetto, saranno oggetto di verifica in sede di valutazione da parte degli organi competenti.
No, il soggetto dovrà scegliere se presentarsi quale Piccola Impresa o quale organismo di ricerca nell'ambito di tutti gli eventuali progetti presentati nell'ambito dell'Invito di cui al D.D. 1/Ric del 18 gennaio 2010.
La società controllata potrà partecipare in qualità di soggetto terzo, nel rispetto del limite del 20% dei costo del progetto di ricerca . I relativi costi, posti a carico del soggetto proponente, concorreranno a costituire la quota prevista dall'Invito per attività da espletare fuori dai territori della Convergenza, entro il limite complessivo del 25% dei costi del progetto di ricerca.
A un soggetto terzo non può essere demandata l'intera organizzazione e gestione amministrativa di un progetto di formazione. Tuttavia, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 593/2000, in particolare dalle Note alla redazione della documentazione pubblicate unitamente al predetto Decreto (cap. 6.2 Il progetto di formazione. Determinazione dei costi ammissibili,) è possibile prevedere consulenze per attività di didattica (docenza e tutoring) e di gestione (organizzazione, gestione, preparazione corsi), fornite da soggetti diversi dalle strutture obbligatorie, il cui costo, documentato da fattura, sarà sostenuto dal soggetto proponente.
Sono strutture obbligatorie le Università (pubbliche o private, nazionali o internazionali) e gli Enti pubblici di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, ivi compresi ENEA e ASI. Le strutture esterne non obbligatorie sono altri soggetti operanti nel settore formazione che non rientrano nella precedente categoria.
No, in caso di rinuncia prima dell'avvio delle attività non è prevista alcuna azione sanzionatoria da parte del MIUR.
Si, nel caso dei consulenti non sono richiesti i requisiti indicati all'art. 3 dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010.
La domanda di agevolazione è riferita complessivamente al progetto di ricerca e al progetto di formazione, indipendentemente dal fatto che i singoli co-proponenti intervengono attraverso l'espletamento di attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale e/o formative. Ne deriva che un soggetto co-proponente nell'ambito di un progetto, complessivamente considerato, non può rivestire la duplice figura di co-proponente e soggetto terzo.
Un libero professionista può partecipare allo sviluppo di attività come soggetto terzo persona fisica (consulente).
Tale limite è riferito al costo complessivo del progetto, comprensivo dei costi del progetto di formazione.
Il soggetto terzo (consulente) è un soggetto esterno alla
compagine dei proponenti al quale viene affidata la
realizzazione di una specifica attività nell'ambito del progetto di
ricerca, i cui costi saranno esposti direttamente dal soggetto
proponente sulla base di fattura emessa dal soggetto terzo; tenuto
conto del suo ruolo non è previsto il possesso di specifici
requisiti di ammissibilità, tuttavia il suo coinvolgimento, in
quanto funzione delle caratteristiche e della qualità del progetto,
è oggetto di verifica da parte dei soggetti che intervengono nel
processo valutativo. Il capofila fa parte della compagine dei
proponenti, nel caso dei progetti c.d. cointestati, ovvero
come tali presentati congiuntamente da più soggetti anche riuniti
in forma associata. I soggetti co-proponenti dovranno essere in
possesso di tutti i requisiti di ammissibilità previsti
dall'Invito.
Nel caso in cui più soggetti presentino una domanda di agevolazione
riuniti in forma societaria la verifica dei requisiti viene
condotta, invece, con riferimento al nuovo soggetto giuridico.
La domanda di agevolazione è riferita complessivamente al progetto di ricerca e al progetto di formazione, indipendentemente dal fatto che i singoli co-proponenti intervengano mediante l'espletamento di attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale e/o formative. L'ente, pertanto, potrà essere soggetto co-proponente solo se rientra tra i soggetti indicati all'art. 3 comma 3 dell'Invito e, in quanto tale, potrà svolgere anche solo attività ascrivibili al progetto di formazione. In caso contrario, potrà essere un soggetto al quale affidare la realizzazione di parte delle attività (strutture esterne al contraente), nel rispetto di quanto previsto dalle Note per la redazione della documentazione (pubblicate unitamente al D.M. 593/2000) in materia di partecipazione delle strutture obbligatorie.
No, il soggetto capofila deve essere necessariamente uno dei soggetti co-proponenti del progetto.
No, l'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric, con riferimento alle costellazioni di progetti, prevede esclusivamente l'obbligatorietà della presenza di PMI che, nell'ambito del singolo progetto, non potrà essere inferiore al 35% del costo del progetto di ricerca. La composizione della compagine di progetto è un elemento distintivo del progetto e funzione degli obiettivi e delle caratteristiche dello stesso, pertanto, in quanto tale sarà preso in considerazione da parte degli organi che intervengono nell'iter di valutazione delle proposte.
Si, un Distretto Tecnologico può essere un soggetto terzo al quale affidare la realizzazione di una parte del progetto di ricerca, nel rispetto del limite previsto dall'art. 4 comma 5 lettera e).
In questo caso il soggetto terzo potrà realizzare l'attività, da evidenziare nel progetto di ricerca. Il soggetto proponente, a fronte dell'attività resa dal soggetto terzo, non potrà esporre costi figurativi, poiché i proponenti partecipano al progetto sostenendo direttamente i relativi costi. In base al disposto del DPR 196 del 3.10.2008, art. 2 sono ammissibili al cofinanziamento le spese effettivamente sostenute dai beneficiari dell'agevolazione; i proponenti dovranno, pertanto, dimostrare di aver integralmente sostenuto i costi esposti in rendicontazione. In ogni caso il soggetto terzo è tenuto alla compilazione dei relativi allegati.
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'Invito, la stabile organizzazione del soggetto proponente deve essere localizzata in area Convergenza, senza alcuna specifica distinzione in relazione alla Regione (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia). Tale stabile organizzazione deve in ogni caso essere coinvolta nella realizzazione del progetto. I costi sostenuti per attività espletate in area Convergenza dai soggetti proponenti o co-proponenti o dai soggetti terzi sono cofinanziati a valere sulle risorse del PON Ricerca e Competitività; solo nel caso in cui il progetto preveda lo svolgimento di attività espletare fuori dai territori della Convergenza, i relativi costi non potranno superare il 25% del costo del progetto di ricerca e saranno cofinanziati a valere sulle risorse FAR.