Ai sensi dell'art. 1, comma 8, dell'Invito possono essere presentati progetti al di fuori delle costellazioni. Le costellazioni sono specificatamente trattate all'art. 4, comma 2, dell'Invito.
Ai sensi dell'art. 4, comma 14, dell'Invito un medesimo soggetto proponente imprenditoriale, anche in forma congiunta o associata, può partecipare a:
Nel caso in cui tale soggetto partecipi a tre costellazioni non potrà comunque presentare più di quattro progetti complessivamente.
Un limite al numero di progetti che uno stesso soggetto proponente imprenditoriale può presentare è previsto esclusivamente per i progetti presentati nell'ambito di costellazioni di cui all'art. 4, comma 14, dell'Invito.
Ai fini dell'Invito si fa riferimento al concetto di "impresa" secondo il diritto italiano come definito dall'art. 2082 del codice civile.
Un limite al numero di progetti presentati da una stessa impresa è previsto esclusivamente per i progetti presentati nell'ambito di costellazioni di cui all'art. 4 comma 2.
Ciascuna impresa, anche facente parte di un gruppo o di un consorzio, può individualmente presentare fino a quattro progetti nell'ambito di un massimo di tre costellazioni.
Un limite al numero di progetti presentati da una stessa impresa (indipendentemente dalla dimensione) è previsto esclusivamente per i progetti presentati nell'ambito di costellazioni di cui all'art. 4, comma 2, dell'Invito.
No, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'Invito, la partecipazione obbligatoria delle PMI, non inferiore al 35% dei costi preventivati e ritenuti ammissibili del progetto di ricerca, è prevista solo nel caso dei progetti presentati nell'ambito di costellazioni. Tale condizione si ritiene soddisfatta anche nel caso in cui alla formazione del 35% dei detti costi concorrano i costi relativi ad attività di ricerca e sviluppo sperimentale affidate a soggetti terzi (PMI), tenuto conto di quanto previsto alla lettera e. dell'art. 4, comma 5, dell'Invito.
Tale limite è riferito al costo preventivato e ammissibile dell'intero progetto di ricerca. Al calcolo della quota di partecipazione delle PMI concorrono altresì i costi per attività di ricerca e sviluppo sperimentale affidata a soggetti terzi PMI (consulenza), tenuto conto di quanto previsto alla lettera e. dell'art. 4, comma 5, dell'Invito.
Non vi è un limite al numero di progetti cui un'impresa (indipendentemente della dimensione) può partecipare come soggetto terzo. Esiste, tuttavia, un limite di tipo quantitativo, in punto di costi del progetto di ricerca, previsto dalla lettera e. dell'art. 4, comma 5, dell'Invito.
No, i limiti previsti dall'art. 4, comma 14, dell'Invito, relativamente alla presentazione di progetti nell'ambito di costellazioni e alla partecipazione a più costellazioni sono esclusivamente riferiti a soggetti proponenti di tipo imprenditoriale.
Non sussistono limiti al numero di progetti in cui possono partecipare docenti universitari in qualità di consulenti, purché sia rispettata la normativa vigente in materia di autorizzazione allo svolgimento di attività extra-istituzionali.
Non sussistono limiti alla partecipazione di un ricercatore a più progetti diversi nell'ambito dell'Invito per la presentazione di progetti di ricerca industriale di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010 in qualità di consulente, purché sia rispettata la normativa vigente in materia di autorizzazione allo svolgimento di attività extra istituzionali.
Le Università localizzate in aree extra Convergenza possono
presentare un progetto in qualità di co-proponenti solo se
dispongono di una stabile organizzazione nelle Regioni della
Convergenza (o si impegnino a crearla) oppure se presentano il
progetto in forma associata con altri soggetti - più in
particolare, in forma societaria - e tale soggetto ha la
propria sede legale e/o una stabile organizzazione in una delle
regioni della Convergenza.
In questi casi la società potrà comunque svolgere parte delle
attività presso una propria sede fuori dell'area della Convergenza,
nel rispetto del limite previsto dall'art. 1 comma 6 (25% dei costi
fuori Convergenza).
Tale limite si riferisce ai costi complessivi del singolo progetto di ricerca (comprensivo delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale) e non a quanto sia altrimenti riferibile pro-quota ai singoli soggetti co-proponenti. In tale computo saranno altresì ricompresi i costi sostenuti per collaborazione di terzi, incluse le consulenze.
Si, Università/EPR/ENEA/ASI/Altri Organismi di Ricerca stabiliti fuori delle Regioni della Convergenza possono svolgere attività di consulenza, ciascuno fino a un massimo del 20% dei costi del progetto di ricerca. Queste collaborazioni concorrono a formare i costi per attività espletate fuori dai territori della Convergenza, ammessi fino ad un massimo del 25 % dei costi complessivi del progetto di ricerca, comprensivo delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Invito.
Si, anche la quota sviluppata da PMI extra convergenza - nel limite del 25% dei costi agevolabili - realizzato in qualità di soggetti terzi concorre a costituire la quota minima del 35 % prevista per i progetti inquadrati nell'ambito di costellazioni.
Ai sensi dell'art. 4 comma 3, dell'Invito, il computo della quota del 35% relativa alla partecipazione obbligatoria di PMI alle attività del progetto è svolto sulle attività relative al progetto di ricerca (attività di ricerca industriale e attività di sviluppo sperimentale) e non anche al progetto di formazione
Si, il limite relativo al numero massimo di progetti da presentare sussiste unicamente per i progetti inquadrati nell'ambito di costellazioni. Non sussistono, inoltre, limiti al numero di progetti in cui uno stesso soggetto partecipa in qualità di soggetto terzo.
No, in relazione ai settori/ambiti non sussistono limiti alla partecipazione di uno stesso soggetto. Resta inteso che ciascun progetto dovrà fare riferimento esclusivamente ad un settore/ambito tra quelli indicati all'art. 1 del D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010.
Si, qualsiasi tipologia di soggetto può realizzare attività in area extra Convergenza, concorrendo a costituire i costi ammissibili entro il limite del 25% del costo complessivo del progetto di ricerca.
Si, il limite è da intendersi riferito al Consorzio, quale soggetto proponente, e non ai singoli consorziati.
Si, le attività affidate a soggetti terzi (consulenze) possono essere svolte in aree extra Convergenza, concorrendo a formare i costi ammissibili per le attività espletate fuori dai territori della Convergenza, fino ad un massimo del 25% dei costi complessivi del progetto di ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Invito.
Ai sensi dell'art. 3 comma 3, dell'Invito nel caso di progetti presentati da più soggetti riuniti in forma associata o di progetti presentati congiuntamente da più soggetti ai fini della stipula di un contratto co-intestato, la partecipazione finanziaria al progetto dei soggetti di cui all'art. 3 comma 1, lettere da a. ad e., dell'Invito deve essere superiore al 30% del costo complessivo del progetto stesso, pena l'inammissibilità della domanda.
No, è riferito ai costi complessivi del progetto.
I progetti inquadrati nell'ambito di costellazioni devono essere auto-consistenti e funzionalmente autonomi; pertanto il suddetto vincolo del 35% delle attività è riferito al singolo progetto.
Il vincolo della partecipazione obbligatoria delle PMI in misura non inferiore al 35% dei costi preventivati e ritenuti ammissibili del progetto di ricerca si riferisce alle attività di ricerca e sviluppo sperimentale svolte dai soggetti co-proponenti e dai soggetti terzi, in ambo i casi aventi le dimensioni di PMI.
Secondo quanto previsto dall'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, sia il progetto di ricerca (comprensivo di attività di ricerca industriale e di attività di sviluppo sperimentale) che il progetto di formazione possono prevedere attività da realizzare in parte in aree extra Convergenza; le relative spese concorreranno a formare i costi "per attività espletate fuori dai territori della Convergenza" ammessi nel rispetto del limite previsto dall'art. 1 comma 6 del D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 (25% del costo del progetto di ricerca).
No, non esitono limiti.
Il limite è riferito a ciascun proponente, nell'ambito di ciascun progetto, indipendentemente dal fatto che il predetto progetto sia inquadrato in una costellazione o sia presentato congiuntamente ai fini della stipula di un contratto cointestato o da più soggetti riuniti in forma associata.
Una singola impresa non può sostenere un costo superiore a 10 MEURO nell'ambito di un progetto, ma ciò non esclude che il predetto progetto abbia un costo complessivo di 25 MEURO se presentato da più soggetti.
No, stante l'autoconsistenza e l'autonomia funzionale dei progetti facenti parte di una medesima costellazione, il limite richiamato è da intendersi riferito al singolo progetto.
Si, poiché il limite del 25% del costo del progetto di ricerca è riferito al progetto nel suo complesso.
Nei limiti di tempo consentiti, il singolo docente può partecipare a più progetti anche afferenti a settori/ambiti differenti, osservando in ogni caso le prescrizioni della legge in tema di autorizzazione relativamente a ogni progetto.
Si, l'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 non prevede limiti al riguardo.
Si, ai sensi dell'art. 4 comma 13 dell'Invito tale massimale è riferito al costo del progetto, comprensivo della formazione.
No, non esiste un limite alla dimensione finanziaria della costellazione. Stante l'auto consistenza e l'autonomia funzionale dei progetti inquadrati nell'ambito di una medesima costellazione, gli stessi, singolarmente, dovranno rispettare i limiti di costo previsti dall'art. 4 comma 13 dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010. La dimensione economica della costellazione sarà quindi la somma del valore dei singoli progetti, entro i suddetti limiti per ciascuno di essi, ma non nel complesso.
No, l'Invito di cui al D.D. n.1 del 18 gennaio 2010 non pone alcun limite alla partecipazione di Università/EPR/ENEA/ASI/Altri organismi di ricerca a più progetti anche presentati nell'ambito di differenti settori/ambiti.
Secondo quanto indicato nell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, il progetto di formazione può prevedere attività da realizzare in parte in aree extra Convergenza; le relative spese concorreranno, unitamente a quelle connesse allo sviluppo del progetto di ricerca (comprensivo di attività di ricerca industriale e di attività di sviluppo sperimentale) a formare i costi "per attività espletate fuori dai territori della Convergenza" ammessi nel rispetto del limite previsto dall'art. 1 comma 6 (25% del costo del progetto di ricerca). L'Invito non prevede altri parametri in base ai quali valutare il rispetto del predetto vincolo.
Ciascuna impresa, a prescindere del gruppo cui appartenga e
quindi nella sua individualità, ovvero per contro quando sia parte
di un consorzio contrattuale, può individualmente presentare fino a
quattro progetti nell'ambito di un massimo di tre
costellazioni.
No, il limite indicato all'art. 4 comma 14 dell'Invito è riferito al numero di progetti che un'Impresa può presentare in qualità di proponente.