Come esplicitato all'art. 6, comma 2, dell'Invito, le intensità
dell'aiuto prevedono il cofinanziamento, secondo i seguenti tassi
di contribuzione:
- 50% dei costi giudicati ammissibili riferibili alle attività di
ricerca industriale;
- 25% dei costi giudicati ammissibili, riferibili alle attività di
sviluppo sperimentale.
Tali intensità potranno essere aumentate in funzione della
tipologia del soggetto proponente (Piccola Impresa, Media Impresa)
e se consta una collaborazione effettiva fra imprese e/o con
organismi di ricerca, secondo quanto stabilito ai commi 3 e 4
dell'articolo 6 dell'Invito.
Ai sensi dell'art. 12, comma 9, del D.M. 593/2000, gli interventi a
favore di progetti di formazione sono concessi nella forma del
contributo nella spesa per un ammontare pari al 100% del costo
ammissibile.
Le intensità di aiuto sono applicate al costo totale agevolabile.
Per i costi sostenuti al di fuori delle quattro Regioni della Convergenza vengono riconosciute le stesse intensità di aiuto indicate all'art. 6 del D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, nonché le ulteriori agevolazioni, ove soddisfatte le condizioni previste dall'articolo richiamato, a patto che tali costi siano generati da attività consentite ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dell'Invito.
No, ai sensi dell'art. 6, comma 3, dell'Invito, al fine del riconoscimento delle maggiorazioni previste per le PMI (20% per Piccole, 10% per Medie), tutte le Imprese co-proponenti sia in forma congiunta che associata, devono possedere i parametri dimensionali richiesti.
Le PMI senza una stabile organizzazione nelle Regioni della Convergenza non possono proporre un progetto salvo che non partecipino in forma associata non contrattuale a una delle forme giuridiche indicate come ammissibili dall'art. 3 dell'Invito. In tal caso, ad esse potranno essere riconosciuti i massimali di contributo indicati all'art. 6 dell'Invito, comprensivi delle ulteriori agevolazioni, sempre che siano soddisfatte le condizioni previste dal medesimo articolo e tali costi siano generati da attività consentite ai sensi dell'articolo 1, comma 6.
Si, all'organismo di ricerca, se rispettate tutte le condizioni previste dalla Disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato, sarà riconosciuta un'intensità di aiuto pari all'85% dei costi ammissibili, sia per le attività di ricerca industriale, sia per le attività di sviluppo sperimentale.
Agli organismi di ricerca può essere riconosciuta un'intensità
dell'85% sempreché il progetto non rientri nell'ambito di attività
economiche da questi eventualmente svolte.
Ai sensi della Disciplina comunitaria si ritiene che le attività
svolte da organismi di ricerca siano di norma a carattere non
economico, e in particolare:
Qualora uno stesso organismo di ricerca svolga attività sia di natura economica che non economica, dovranno essere chiaramente distinte le due tipologie di attività e tale situazione dovrà essere congruamente descritta anche nella propria contabilità e nel rendiconto finale/bilancio di esercizio annuo.
No, il rispetto dei requisiti previsti dalla Disciplina Comunitaria degli Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo e Innovazione 2006/C 323/01 comporta che ci sia effettiva collaborazione nei casi in cui il progetto sia presentato in forma congiunta tra più soggetti ai fini della stipula del contratto co-intestato o se il progetto è presentato da più soggetti riuniti in forma associata avente valore legale.
Ai sensi dell'art. 6.4 dell'Invito, le maggiorazioni riconosciute alle imprese in base alla loro dimensione sono cumulabili con le maggiorazioni previste in caso di effettiva collaborazione, fino alla concorrenza di un'intensità massima dell'80%.
Ai sensi del D.M. del 2 gennaio 2008 recante l'Adeguamento delle disposizioni del DM 593/2000 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato, il requisito richiesto ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni previste per la Piccola Impresa e la Media Impresa, di cui all'art. 6, comma 3, dell'Invito deve essere posseduto da tutte le Imprese co-proponenti. In caso di presentazione di una domanda da parte di più soggetti, PMI e organismi di ricerca, in forma associata ovvero co-proponenti (domanda congiunta) di un progetto ai fini della stipula di un contratto cointestato, la presenza di un organismo di ricerca non impedisce l'applicazione della maggiorazione di intensità applicabile per progetti presentati da PMI, alle condizioni previste dall'Invito. La presenza di un organismo di ricerca nella compagine dei proponenti, ove soddisfatte le relative condizioni indicate dalla Disciplina comunitaria, è ragione per l'eventuale riconoscimento dell'ulteriore maggiorazione prevista all'art. 6, comma 4 dell'Invito.
Si, anche nel caso di domanda presentata da un Consorzio di cui
siano parte i soggetti previsti dall'Invito, ove rispettate le
condizioni ivi indicate, può applicarsi la maggiorazione di
intensità di aiuto per l'effettiva collaborazione di cui all'art.
6, comma 4, dell'Invito.
Nel caso di soggetti che presentano domanda congiunta (es. Università e Impresa) si prefigura un'effettiva collaborazione (quale requisito per ottenere una maggiorazione ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto), dovranno comunque essere rispettate le condizioni previste dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. riportate all'art. 6 comma 4 del Decreto n° 1/ric del 18 gennaio 2010, e nello specifico che l'Università sostenga almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e che abbia il diritto di pubblicare i risultati dell'attività di ricerca da essa svolta.
Le maggiorazioni previste per le Piccole Imprese (20%) e per le Medie Imprese (10%) sono applicate solo nel caso in cui tali imprese siano capofila e/o co-proponenti di un progetto e siano rispettate le condizioni previste dall'art. 6 comma 3 dell'Invito.
Si, le agevolazioni saranno concesse nella forma del contributo nella spesa ai sensi dell'art. 6 comma 1 dell'Invito.
Questa limitazione ricorre nell'ipotesi in cui, in caso di
collaborazione fra un'impresa ed un organismo di ricerca, la
sovvenzione destinata a quest'ultimo è qualificabile come aiuto di
Stato ai sensi della "Disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione"
(in GUUE C 323 del 30 dicembre 2006, p. 1).
Come si evince dal par. 3.2.2 della predetta normativa, la
Commissione non ravvisa l'esistenza di un aiuto di Stato indiretto
- sua principale preoccupazione nel caso in esame - all'impresa se
sussiste almeno una delle condizioni ivi indicate, ossia:
"1) i costi del progetto sono integralmente a carico
delle imprese partecipanti;
2) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà
intellettuale possono avere larga diffusione e l'organismo di
ricerca è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale
sui risultati ottenuti dalla sua attività di RSI;
3) l'organismo di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un
compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di
proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta
dall'organismo di ricerca nell'ambito del progetto e che sono
trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo delle imprese
partecipanti ai costi dell'organismo di ricerca sarà dedotto da
tale compenso".
Ove peraltro non ricorra nessuna di tali condizioni,
allo Stato membro è comunque riservata la facoltà di esaminare il
progetto di collaborazione e, sulla base di detto esame, escludere
la sussistenza di un aiuto.
Al contrario, ove invece si fosse in presenza di un aiuto, il
Ministero determinerà la misura delle agevolazioni a ciascuna parte
spettanti anche tenendo conto dei complessivi contenuti
dell'accordo di collaborazione esistente tra le stesse.
Si, se sono rispettate le condizioni previste dal D.M. del 6 dicembre 2005 n. 3245/Ric recante l'adeguamento delle disposizioni del D.M. 593/2000. Tale condizione dovrà emergere dalla compilazione dell'allegato Modalità di calcolo della dimensione di Impresa.
Le intensità previste dall'Invito sono le stesse del decreto del 10 ottobre 2003, attualizzate sulla base del D.M. del 2 gennaio 2008 recante l'Adeguamento del D.M. 593/2000 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01.
La Piccola Impresa beneficia di detta maggiorazione solo se partecipa come co-proponente e non come soggetto terzo. Resta inteso che la stessa maggiorazione viene riconosciuta solo se rispettate le condizioni previste dall'art. 6 comma 3 dell'Invito.
All'organismo di ricerca, se rispettate tutte le condizioni previste dalla Disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato, sarà riconosciuta un'intensità di aiuto pari all'85% dei costi ammissibili. Tale intensità di aiuto è riconosciuta indipendentemente dalla dimensione dell'impresa con cui si istaura il rapporto di collaborazione.
No, ai sensi del D.M 593/2000 e ss.mm.ii. affinché sia riconosciuta tale maggiorazione, tutte le imprese devono possedere la dimensione prevista dalla normativa di riferimento.
Ai sensi dell'art. 6 dell'Invito, se nessuno dei proponenti
svolge più del 70% delle attività la condizione si ritiene
soddisfatta, purché siano altresì rispettate le condizioni previste
dall'art. 6 comma 4 del predetto Invito.
In particolare, le maggiorazioni previste dall'art. 6 commi 3 e 4
sono cumulabili.Tuttavia, ai fini del riconoscimento delle
maggiorazioni previste per il caso di collaborazione con
Piccole o Medie Imprese, tutte le imprese devono essere in possesso
della dimensione prevista dalla normativa. Pertanto, in caso di
collaborazione tra una Piccola/Media Impresa e una Grande Impresa
non potranno essere riconosciute le maggiorazioni previste per la
dimensione di Impresa (10% Media/e Impresa/e, 20% Piccola/e
Impresa/e).
La maggiorazione prevista per le PMI (10% Media Impresa, 20% Piccola Impresa) sarà riconosciuta se il Consorzio risulterà in possesso dei parametri dimensionali di PMI.
L'espressione riportata all'art. 6 comma 4 dell'Invito chiarisce che l'intensità massima riconoscibile, comprensiva delle eventuali maggiorazioni dovute, non può essere superiore all'80%. Sarà pertanto riconosciuto un contributo massimo pari all'80% dei costi ammissibili.
L'Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) è il rapporto tra il
valore dell'agevolazione al lordo delle eventuali imposte gravanti
su di essa e l'importo dei costi agevolati effettivamente
sostenuti. Ambedue gli importi, quello dell'agevolazione concessa e
quello dei costi sostenuti, sono attualizzati all'anno solare di
avvio del progetto.
Tale specifica tuttavia non comporta alcun calcolo per i soggetti
proponenti; nel caso degli interventi previsti dal D.D. n.1/Ric del
18 gennaio 2010 in attuazione dell'art. 12 del D.M. 593/2000,
l'ESL coincide con l'intensità di aiuto applicabile al caso
concreto.
In questo caso, ai sensi dell'art. 6 comma 2 dell'Invito di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010, alle Piccole Imprese sarà riconosciuta la maggiorazione pari al 20%
Ai sensi dell'art. 6 comma 3 dell'Invito sarà altresì riconosciuta la maggiorazione prevista in caso di effettiva collaborazione, fino alla concorrenza di un'intensità massima dell'80%.
La maggiorazione prevista dall'art. 6 comma 4 dell'Invito potrà essere riconosciuta se il soggetto si configura quale PMI, nel rispetto delle condizioni previste dal D.M. del 6 dicembre 2005 n. 3245/Ric recante l'adeguamento delle disposizioni del D.M. 593/2000. Tale condizione dovrà emergere dalla compilazione dell'allegato Modalità di calcolo della dimensione di Impresa.
Si, alle Grandi Imprese è riconosciuta una intensità di aiuto pari al 50% del costo per attività di Ricerca Industriale e al 25% del costo per attività di sviluppo sperimentale, nonché l'eventuale maggiorazione spettante in caso di effettiva collaborazione, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 comma 4 dell'Invito.
Resta inteso che la Grande Impresa è eleggibile se dispone di una stabile organizzazione in area Convergenza, o si impegni formalmente a costituirla ai fini dello svolgimento del progetto.
La maggiorazione, di cui all'art. 6 comma 3 dell'Invito, viene riconosciuta in base alle dimensioni possedute dal nuovo soggetto giuridico, qualora i soggetti presentino un progetto riuniti in una forma associata organizzata in forma societaria (es. Consorzio, Società consortile), sempreché siano rispettate le condizioni indicate dal predetto articolo.
Nel caso in cui i soggetti presentino un progetto in una forma associata di natura contrattuale, avente comunque valore legale, il requisito connesso alla dimensione di impresa necessario per il riconoscimento della suddetta maggiorazione è verificato con riferimento ai singoli soggetti facenti parte del raggruppamento.
Le maggiorazioni per la collaborazione fra imprese (+15%) e quella con organismi di ricerca (+15%), di cui all'art. 6 comma 4 dell'Invito, non sono cumulabili.
No, il limite è riferito all'intensità riconosciuta per le attività svolte da soggetti differenti dagli organismi di ricerca.
Si, all'organismo di ricerca è riconosciuta una intensità di aiuto pari all'85%, anche nel caso in cui sia capofila, purché siano rispettate le condizioni previste in materia dalla Disciplina Comunitaria 2006/C 323/01.
No, il limite minimo indicato (10%) è riferito al costo delle attività che l'Università, l'ente o l'organismo di ricerca espleteranno nell'ambito del progetto specifico.
Si, nel caso in esame tale condizione si ritiene soddisfatta e pertanto potrà essere riconosciuta la maggiorazione di cui all'art. 6 comma 4 dell'Invito, sempreché l'università, l'ente o altro organismo di ricerca constino dei requisiti richiesti dalla disciplina comunitaria per essere considerati tali.
Si, ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni di cui all'art. 6 comma 3 dell'Invito è ininfluente la presenza di Grandi Imprese che svolgano attività progettuali in qualità di soggetti terzi.
Ai sensi dell'art. 6 comma 4 dell'Invito, l'intensità massima riconosciuta in caso di effettiva collaborazione, se sommata rispettivamente all'intensità di base riconosciuta per le attività di ricerca industriale (50%+15%) o all'intensità di base prevista per le attività di sviluppo sperimentale (25%+15%) non deve superare il limite dell'80%, condizione che potrebbe verificarsi nel caso in cui ricorrano altresì le condizioni per riconoscere le maggiorazioni previste per le PMI (10% Medie Imprese; 20% Piccole Imprese).
La condizione indicata dall'art. 6 comma 4 dell'Invito si ritiene soddisfatta se l'Università, l'ente o l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% del costo ammissibile del progetto di ricerca, comprensivo quindi dei costi per attività di ricerca industriale e per attività di sviluppo sperimentale, quindi con esclusione delle attività di formazione.
Alle Piccole Imprese viene riconosciuta una maggiorazione del 20% e alle Medie Imprese una maggiorazione del 10%, purché tutte le imprese proponenti siano in possesso dei parametri dimensionali di PMI.
La condizione indicata dall'art. 6 comma 4 dell'Invito si ritiene soddisfatta se nessuno dei soggetti indicati sostiene da solo più del 70% dei costi ammissibili del progetto di ricerca, comprensivo quindi dei costi per attività di ricerca industriale e per attività di sviluppo sperimentale, quindi con esclusione delle attività di formazione.
Stante l'autoconsistenza e l'autonomia funzionale dei progetti afferenti ad una medesima costellazione, la maggiorazione di cui all'art. 6 comma 3 sarà riconosciuta se, con riferimento al singolo progetto, tutte le Imprese possiedono il parametro dimensionale di PMI ai sensi della vigente normativa.
All'organismo di ricerca sarà riconosciuta un'intensità pari all'85% con riferimento alla quota dei costi sostenuti per l'espletamento di attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, mentre sarà riconosciuto il 100% dei costi ammissibili sostenuti per la realizzazione di attività nell'ambito del progetto di formazione.
Ai sensi del D.M 593/2000 e ss.mm.ii. affinché sia riconosciuta tale maggiorazione, tutte le imprese devono possedere la dimensione prevista dalla normativa di riferimento, qualora anche in corso di svolgimento venissero a mancare le condizioni richieste non si potrà beneficiare della maggiorazione prevista.
Si, la maggiorazione di cui all'art. 6 comma 4 dell'Invito è riconosciuta nei casi in cui il progetto sia presentato in forma congiunta tra più soggetti ai fini della stipula del contratto co-intestato o se il progetto è presentato da più soggetti riuniti in forma associata avente valore legale, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla Disciplina Comunitaria degli Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo e Innovazione 2006/C 323/01.
No, come espressamente indicato all'art. 6 comma 1 dell'Invito, le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo nella spesa.
I soggetti terzi non sono beneficiari diretti del cofinanziamento. Ad essi viene affidato lo svolgimento di una specifica attività (consulenza) entro il limite del 20% del costo complessivo del progetto di ricerca. Il costo relativo all'attività espletata dal soggetto terzo sarà pertanto sostenuto dal proponente che lo esporrà in rendicontazione a fronte di fattura quietanzata emessa dal soggetto terzo.
Nel caso in cui un soggetto di cui all'art. 3 comma 3 non dovesse avere i requisiti propri dell'organismo di ricerca saranno riconosciute le intensità di base (50% per le attività di ricerca industriale, 25% per attività di sviluppo sperimentale) e l'eventuale maggiorazione prevista ai sensi dell'art. 6 comma 4 dell'Invito, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.