Si, il formulario per la redazione del documento illustrativo della "costellazione di progetti" è disponibile su SIRIO e sul sitowww.ponrec.it
La costellazione è formata da progetti e non da soggetti, pertanto il documento "programma di sviluppo di settore/filiera" deve essere unico/uguale per tutti i progetti inquadrati nell'ambito della medesima costellazione e dovrà essere allegato a ciascuna relativa domanda di agevolazione.
Ogni progetto inquadrato nell'ambito della costellazione, in quanto autoconsistente e funzionalmente autonomo, avrà il suo referente scientifico. Non è richiesto specificatamente un coordinatore della costellazione, che potrà essere eventualmente indicato nel programma di sviluppo di settore/filiera.
Si, vi è compresa anche la Legge 499/99.
La richiesta è riferita ai progetti sviluppati da tutte le strutture in cui si articola l'organismo di ricerca.
L'organismo di ricerca dovrà compilare un allegato in cui dichiara di configurarsi quale organismo di ricerca (vedi allegato Dichiarazione del soggetto proponente Università/EPR/ENEA/ASI/Altri organismi di ricerca su SIRIO). Altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti di organismo di ricerca dovrà essere resa disponibile su eventuale richiesta del MIUR.
La modulistica è pubblicata sul sito www.ponrec.it e sul sito https://roma.cilea.it/portalemiur/portale/Modulistica.aspx
No, l'allegato "dichiarazione dell'affidabilità economico-finanziaria" deve essere compilato solo dai soggetti proponenti.
Il progetto può essere inviato telematicamente anche da un ente di ricerca.
La scheda richiamata è finalizzata a rilevare in fase di presentazione dei progetti alcuni indicatori richiesti dal sistema di monitoraggio dei progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali nell'ambito di Programmi Operativi.
In particolare:
No, ai sensi del D.M. 864/Ric del 3 settembre 2008, le agevolazioni in favore delle attività di ricerca e sviluppo, previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297 e disciplinate dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., sono cumulabili con le agevolazioni nella forma del credito di imposta previste dall'art. 1, comma 280 e sss. Della legge 27 dicembre 2006, successivamente modificato dall'art.1, comma 66 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
No, non è possibile. Tale divieto si evince dalla dichiarazione da rendere in sede di presentazione della domanda, in cui il soggetto attesta di non avere richiesto/ottenuto a fronte del presente progetto altri incentivi nazionali o/e regionali, nonché nell'ambito di programmi comunitari.
No, tali informazioni riguardano il Progetto nel suo insieme e non i singoli Soggetti. L'area tecnologica settore IMI è una classificazione "storica" interna al Ministero utilizzata per compatibilità con le altre iniziative affinché sia possibile, pur cambiando le tematiche specifiche dei bandi, produrre statistiche comparabili nel tempo. L'attività economica prevalente è una classificazione utilizzata nel sistema di monitoraggio e contenuta nel Reg. CE 1828/2006, allegato II.
Ai sensi dell'art. 9 comma 3 dell'Invito di cui al D. D. n.1/Ric del 18 gennaio, la valutazione dell'effetto di incentivazione viene condotta se il costo del progetto realizzato da PMI è pari o superiore a 7,5 MEURO.
Si, tali indicatori sono riferiti alle attività di competenza del singolo co-proponente.
In sede di compilazione della domanda, tali indicatori vanno forniti con riferimento alla fase di programmazione.
Tali dati saranno richiesti nuovamente in fase di avvio e conclusione del progetto e potranno essere oggetto di analisi nel corso delle verifiche intermedie e finali.
In fase di presentazione della domanda le imprese dovranno presentare esclusivamente i documenti previsti dalla modulistica pubblicata su SIRIO e sul sito www.ponrec.it. Se ritenuto necessario, in fase di istruttoria potrà essere richiesta documentazione aggiuntiva in funzione di specifiche esigenze.
Rimane nella esclusiva responsabilità dei proponenti di strutturare la compagine o il partenariato ai fini del progetto.
Nell'ambito di ciascun obiettivo realizzativo possono operare uno o più soggetti attuatori.
No, un Ente pubblico di ricerca non è tenuto obbligatoriamente alla compilazione della dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria.
La domanda deve essere firmata dal Legale rappresentante o da altro soggetto munito di adeguata procura (procuratore speciale). In questo secondo caso è obbligatorio allegare alla domanda il relativo Atto di procura speciale.
Tutti i soggetti co-proponenti devono rilasciare la dichiarazione richiesta ai sensi dell'art. 4 comma 10.
Il campo "Posizione del soggetto nella configurazione dei soggetti proponenti" deve essere compilato dal singolo soggetto che dichiara se, per la presentazione del progetto, si presenta riunito, o non, in forme associate previste dall'Invito.
Tali informazioni sono riferite al progetto e non al soggetto proponente.
Il progetto di ricerca e il progetto di formazione devono essere
firmati da tutti i co-proponenti nel caso in cui sia dichiarato
l'impegno a costituirsi in forma associata.
I documenti richiamati potranno essere firmati dal soggetto che ha
la legale rappresentanza del raggruppamento nel caso in cui i
soggetti siano già costituiti in forma associata all'atto della
presentazione della domanda.
Si, tutte le imprese devono presentare la dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria secondo le modalità previste dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii.
No, il soggetto terzo deve presentare la modulistica pubblicata sul sito di SIRIO e sul sito www.ponrec.it. Nello specifico le attività che il soggetto terzo dovrà sviluppare saranno descritte nell'ambito del progetto di ricerca, ove si richiede per ciascun Obiettivo Realizzativo la descrizione delle attività in esso ricomprese e l'indicazione del soggetto che ne curerà l'attuazione.
Si, sulla base di quanto inserito nel sistema Sirio con riferimento al singolo soggetto, il predetto sistema genera le Schede dei costi che dovranno essere firmate, scansionate e allegate al progetto di ricerca e al progetto di formazione.
Il soggetto proponente dovrà proporre in sede di elaborazione del progetto la modalità ritenuta maggiormente adeguata per la verifica e la validazione dei risultati peculiari al progetto. Non sussiste pertanto un obbligo all'elaborazione di un business plan, purché il sistema di verifica che si intende proporre consenta la validazione dei risultati, nel caso richiamato, in termini di trasferibilità industriale.
Il programma di sviluppo di filiera/settore deve essere
articolato secondo la struttura riportata nel formulario pubblicato
sul sito di SIRIO e del PON R&C (www.ponrec.it). Il programma deve
evidenziare, in particolare, come l'insieme dei progetti afferenti
alla medesima costellazione, comunque funzionalmente autonomi e
auto consistenti, concorrano a generare una spinta ai processi di
avanzamento tecnologico e sviluppo competitivo di filiera o di
settore; pertanto il programma non deve prevedere investimenti di
siti produttivi sebbene i risultati prodotti dalla costellazione di
progetti possano generare ricadute in tal senso.
L'obiettivo della costellazione potrà evidenziare elementi di
organicità con processi di sviluppo locali o sovra regionali che
interessano altresì distretti tecnologici o produttivi o centri di
competenza o sistemi territoriali orientati al trasferimento
tecnologico, e/o prevedere una diretta partecipazione di soggetti
ad essi collegati.
Per la compilazione della documentazione devono essere osservate le indicazioni contenute nella "Guida alla presentazione domande PON" disponibile su SIRIO, nonché le Note per la redazione della documentazione pubblicate unitamente al D.M. 593/2000.
Si, gli organismi di ricerca privati devono presentare la Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria.
L'atto di impegno a costituirsi in forma associata avente valore legale deve consistere in un unico atto sottoscritto congiuntamente da tutti i soggetti.
Si, tale atto può essere formalizzato in una dichiarazione unica sottoscritta congiuntamente da tutti i soggetti.
Le cinque parole chiave costituiscono uno strumento utile all'individuazione puntuale dei panel di esperti che intervengono nell'iter procedurale della valutazione.
Si, in questo caso il soggetto dovrà compilare la Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria relativa a casi particolari.
Non è possibile dare indicazioni di carattere generale, sulla base delle esigenze che emergeranno in fase di verifica il MIUR procederà a formulare specifiche richieste ai singoli organismi di ricerca.
L'atto di procura speciale deve essere redatto in forma di atto notarile e dovrà essere allegato alla documentazione secondo le modalità indicate da SIRIO.
Il campo "Configurazione dei soggetti proponenti" deve essere utilizzato nei casi in cui i soggetti sono riuniti o intendano riunirsi in forma associata. In questo caso si procederà a descrivere la configurazione del raggruppamento, specificando la tipologia di forma associata, l'eventuale denominazione, i soggetti che la compongono, il soggetto che ha la legale rappresentanza o capofila, le quote attribuite a ciascun soggetto.
Nel caso di forme associate organizzate in forma societaria dovrà altresì essere indicata la partecipazione finanziaria di ciascun soggetto, nel rispetto dei limiti indicati all'art. 3 comma 1 lettera e.
No, il codice deve essere indicato con riferimento al settore interessato dal progetto, che potrebbe peraltro non coincidere con quello del soggetto proponente.
No, il codice deve essere indicato con riferimento al settore interessato dal progetto, e non deve essere pertanto riferito al soggetto.
L'Invito non prevede indicazioni specifiche in merito alla data, quanto piuttosto alla durata del progetto di ricerca che non deve essere superiore a 36 mesi, e al progetto di formazione che non deve essere inferiore a 12 mesi e durare più del progetto di ricerca.
In ogni caso dovrà essere indicata una data successiva alla presentazione della domanda di agevolazione tenendo presente che i costi possono essere riconosciuti dal novantesimo giorno dalla chiusura dei termini dell'Invito di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010. (9 aprile 2010).
La Dichiarazione di Deggendorf, come i restanti documenti, può essere firmata anche da un procuratore speciale; in questo caso, inserendo i dati richiesti dal Sistema SIRIO, tale Dichiarazione precompilata produrrà direttamente i dati propri del procuratore speciale. Resta inteso che il soggetto dovrà inoltre procedere ad allegare il relativo atto di procura speciale.
L'elenco a corredo della dichiarazione è limitato ai progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale, con esclusione dei progetti di ricerca di base.
I sette giorni sono successivi al termine di chiusura dell'Invito (9 aprile 2010).
Si, anche nel caso di soggetti coinvolti nel progetto di formazione è necessario compilare gli allegati previsti per i soggetti terzi. Nel caso in cui gli stessi siano soggetti comunitari o extra comunitari sarà necessario provvedere ad una traduzione della documentazione in lingua italiana.
No, non esiste un fac-simile. Tale documento dovrà tuttavia
riportare alcuni elementi informativi essenziali quali la tipologia
di forma associata, l'eventuale denominazione, i dati
identificativi dei soggetti che la compongono, il soggetto che ha
la legale rappresentanza o capofila, le quote attribuite a ciascun
soggetto.
Nel caso di forme associate organizzate in forma societaria dovrà
altresì essere indicata la partecipazione finanziaria di ciascun
soggetto, nel rispetto dei limiti indicati all'art. 3 comma 1
lettera e.
Ai fini dell'imputazione dei costi, l'area Convergenza comprende la Campania, la Calabria, la Puglia e la Sicilia, mentre nelle aree individuate all'art. 87, par. 3 lettera a) rientra la Basilicata e nelle aree individuate all'art. 87, par. 3 lettera c) le restanti Regioni del territorio nazionale.
Tutta la documentazione è riportata sul sito www.ponrec.it e sul sito https://roma.cilea.it/portalemiur/portale/Modulistica.aspx.
La documentazione on line e off line disponibile sul sito SIRIO è la modulistica del D.M. 593/2000 opportunamente attualizzata e integrata in funzione delle specifiche esigenze derivanti dall'applicazione della normativa di riferimento del PON Ricerca e Competitività 2007-2013.
No, i soggetti terzi non devono rendere tali dichiarazioni, richieste esclusivamente per i co-proponenti, laddove ricorrano le relative condizioni.
Lo schema di domanda deve essere firmato congiuntamente, in originale, da tutti i soggetti proponenti. Il sistema, per l'invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, non prevede la possibilità di utilizzare la firma elettronica.
Si, l'elenco richiamato dall'art. 4 comma 10 dell'Invito deve includere i progetti approvati nell'ambito del VI e del VII Programma Quadro.
Si, in questo caso l'Ente può seguire le procedure interne; alla domanda di agevolazione dovrà essere allegato l'atto di autorizzazione del Direttore di Dipartimento.
Tale documento deve essere allegato obbligatoriamente nel caso in cui la domanda di agevolazione sia presentata da più soggetti che si impegnino a riunirsi in forma associata avente valore legale. L'atto di impegno, di cui non è disponibile un fac-simile, consiste in un unico atto sottoscritto da tutti i soggetti, in cui devono essere riportate alcune informazioni in merito alla configurazione della forma associata prescelta (tipologia di forma associata, l'eventuale denominazione, i soggetti che la compongono, il soggetto che ha la legale rappresentanza o capofila, le quote attribuite a ciascun soggetto). Nel caso di forme associate organizzate in forma societaria dovrà altresì essere indicata la partecipazione finanziaria di ciascun soggetto, nel rispetto dei limiti indicati all'art. 3 comma 1 lettera e.).
Tale atto è richiesto nel caso in cui i co-proponenti, singolarmente o il soggetto associativo se organizzato in forma societaria, non disponendo di una stabile organizzazione per lo svolgimento del progetto, all'atto della presentazione della domanda, intendano impegnarsi a costituirla. Tale condizione, peraltro, è un requisito soggettivo di ammissibilità ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010.
Si, i consulenti sono considerati soggetti terzi e, pertanto, devono compilare la documentazione ad essi relativa presente sul sistema SIRIO, secondo le modalità previste dalla relativa Guida.
La dichiarazione Deggendorf è una "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La dichiarazione deve essere inviata da coloro che intendono avvalersi di aiuti di stato automatici, riferiti ad agevolazioni fiscali, attestando:
Tale dichiarazione, pertanto, non riguarda esclusivamente il regime de minimis, ma va resa anche con riferimento al Regime di aiuto L. 297/1999.
Il documento "programma di sviluppo di settore/filiera" deve essere unico/uguale per tutti i progetti inquadrati nell'ambito della medesima costellazione e dovrà essere allegato a ciascuna relativa domanda di agevolazione. Tale documento dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti co-proponenti dei singoli progetti afferenti una medesima costellazione.
Si, in questo caso l'Università segue le proprie procedure interne; alla domanda di agevolazione dovrà allegare essere allegato l'atto di delega approvato dal Senato accademico e Consiglio di Amministrazione.
Su Sirio, nella sezione "Informazioni generali", il frame "partenariato" dà la possibilità di selezionare alla voce "collaborazione effettiva" le opzioni necessarie per determinare le intensità di aiuto così come indicato all'art.6 dell'Invito.
Ai fini della compilazione della documentazione relativa agli allegati Progetto Ricerca e Progetto Formazione devono essere osservate le "Note per la redazione della documentazione", pubblicate unitamente al D.M. 593/2000.
Come indicato nel relativo allegato, la Dichiarazione dell'affidabilità economico-finanziaria - Casi particolari deve essere compilata dai soggetti di recente costituzione o dai soggetti interessati da modifiche sostanziali dell'assetto aziendale. Nei suddetti casi richiamati si procede a verificare il possesso del requisito unicamente sulla base del parametro di congruenza tra capitale netto e costo del progetto.
Nel caso in cui la società disponga di un collegio sindacale la dichiarazione deve essere firmata dal Presidente del Collegio ovvero, per le società che non dispongano di tale organo, dal legale rappresentante o suo procuratore speciale.
Tale sezione deve essere compilata sempre nel caso in cui un progetto sia presentato da una Grande Impresa, mentre è da compilarsi per progetti presentati da PMI (anche congiuntamente con GI) se il costo sostenuto dalla singola PMI nell'ambito del progetto è pari o superiore a 7,5 MEuro.
Si, il soggetto co-proponente che svolge esclusivamente il progetto di formazione dovrà presentare la Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria.
L'allegato il "progetto di ricerca" è unico e deve contenere tutte le informazioni relative al progetto nella sua complessità e alle attività di competenza di ciascun soggetto coinvolto, secondo le modalità esplicate nelle Note alla redazione della documentazione, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000.
Per data attuale si intende la data di presentazione della domanda di agevolazione.
Nella Scheda Soggetto deve essere indicato il numero dei dipendenti del singolo dipartimento coinvolto nel progetto.
Tale documento deve essere firmato da tutti i soggetti
interessati e, conseguentemente, essere lo stesso per tutti i
soggetto riuniti in forma associata.
Si precisa che l'allegato "Atto di costituzione e impegno a
costituirsi in forma associata" si abilita per i soggetti
proponenti quando questi hanno dichiarato, nella scheda soggetto,
di far parte di forme associate o di far parte di Rete di
Impresa.
Se gli stessi hanno dichiarato di non far parte di forme associate
o Rete di impresa rimane disabilitato. Per i soggetti terzi non è
previsto l'inserimento di questo allegato.
Nella dichiarazione del soggetto proponente devono essere elencate le domande di agevolazione approvate negli ultimi 5 anni.
Nel caso di soggetti terzi persone fisiche va compilato solo il modulo "dichiarazioni del soggetto terzo".
No. In fase di presentazione della domanda le imprese dovranno presentare esclusivamente i documenti previsti dalla modulistica pubblicata su SIRIO e sul sito www.ponrec.it
Non è previsto un format prestabilito per la redazione del cv del responsabile Ricerca e del responsabile Formazione.
Durante la compilazione dei moduli online si deve fare riferimento ai singoli proponenti. In ogni caso per la compilazione della documentazione devono essere osservate le indicazioni contenute nella "Guida alla presentazione domande PON" disponibile su SIRIO, nonché le Note per la redazione della documentazione pubblicate unitamente al D.M. 593/2000.
L'indicazione contenuta nella nota n.3 dell'allegato "il soggetto proponente (Università-EPR-ASI-ENEA-Altri Organismi di Ricerca)" vale indistintamente per soggetti di natura privata e natura pubblica. Ciascun soggetto proponente, secondo la propria natura e configurazione giuridica, indicherà, ove applicabile, la voce equivalente al valore del proprio patrimonio netto.
Nel caso di progetti proposti da Università, cui partecipino più Dipartimenti, nella "Dichiarazione soggetto" vanno riportati i dati dell'Università, mentre nell' "allegato soggetto proponente" si forniscono i dati relativi al/ai dipartimento/i coinvolto/i.
L'oggetto della procura speciale è il compimento di uno o più atti giuridici specificati.
Ciò che occorre ai fini dell'Invito è che nell'atto di procura speciale da produrre sia indicato esattamente, tra altri eventuali atti, anche l'autorizzazione al compimento dell'atto specifico connesso alla presentazione del progetto.
La documentazione cartacea deve essere inviata in unico originale.
La Dichiarazione deve esplicitare i valori in base ai quali il requisito di affidabilità economico-finanziaria si ritiene soddisfatto.
Le imprese devono presentare la dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria secondo le modalità previste dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii, nonché secondo le specifiche riportate nelle Note alla compilazione della documentazione allegate al predetto decreto.
Si, è corretto.
Si, è corretto.
Tutta la documentazione relativa alla partecipazione al bando è disponibile sul sito www.ponrec.it e sul sitohttps://roma.cilea.it/portalemiur/portale/Modulistica.aspx.
I rappresentanti legali (o procuratori speciali) di ciascun soggetto proponente devono firmare lo schema di domanda e trasmettere copia sottoscritta del documento di riconoscimento.
Il DM 593/00 non prevede che una Grande Impresa debba compilare la dichiarazione relativa alla dimensione di impresa. Ai fini della completezza della domanda la Grande Impresa avrà però l'onere di compilare l'allegato n. 1 del modello "Dimensione d'impresa" e non anche i successivi allegati analitici.
No, ciascun proponente provvederà a rendicontare nella voce " Servizi di consulenza e servizi equivalenti" del proprio prospetto economico i costi sostenuti per la prestazione ricevuta.
Il soggetto terzo "Università/EPR/ENEA/ASI/Altri Organismi di Ricerca" compilerà l'allegato "Dichiarazione soggetto terzo" attestando di "di presentare i requisiti di organismo di ricerca ai sensi del D.M. 593 dell'8 Agosto 2000 e ss.mm.ii.".