Si, è possibile presentare un progetto in uno dei Settori/ambiti previsti dal D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 anche se diverso in quanto non espressamente indicato nell'APQ della Regione di riferimento. La rispondenza del progetto alle priorità settoriali indicate nei singoli Accordi di Programma Quadro sarà presa in considerazione in sede di valutazione, così come indicato all'art. 9, comma 5, lettera b), dell'Invito.
Si, una stessa costellazione può avere dimensione sovra-regionale e ricomprendere progetti riferiti a diversi ambiti/settori di cui all'art. 1 del D.D. n. 1/RIC del 18 gennaio 2010. Resta inteso che il singolo progetto deve far riferimento esclusivamente ad uno dei settori/ambiti indicati nel predetto art. 1.
Il D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 non contiene un elenco
delle tecnologie considerate prioritarie. Peraltro, suggerisce di
tenere conto dei "benefici generati dai percorsi di convergenza
delle tecnologie stesse, per l'innovazione di prodotti, processi e
servizi, mirati sia al potenziamento della competitività dei
sistemi produttivi sia al miglioramento della qualità della vita,
della salute, della sicurezza e del benessere".
Tali elementi, insieme agli altri individuati dai residui criteri
di valutazione, saranno presi in considerazione in sede di
valutazione delle proposte.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'Invito i progetti dovranno comprendere obbligatoriamente anche attività di sviluppo sperimentale, seppur le stesse non debbano essere preponderanti nell'economia dell'intero progetto.
Coerentemente a quanto disposto dall'art. 8 comma 2 del D.M. 593/00 il soggetto proponente può avvalersi, nello sviluppo delle attività di formazione, anche di strutture universitarie, pubbliche o private nazionali comunitarie o internazionali. Per quanto riguarda il progetto di formazione i criteri di determinazione e di rendicontazione dei costi ammissibili sono indicati nel documento pubblicato unitamente al D.M. 593/2000, disponibile sul sito del MIUR e su SIRIO.
No, ai fini dell'Invito, l'unico criterio espressamente vincolante è quello quantitativo, per come previsto all'art. 1, comma 6.
La formazione può anche essere realizzata da un solo partner soggetto co-proponente. L'obbligatorietà della formazione è da correlare al progetto di ricerca e non al singolo soggetto co-proponente.
Si, anche per quanto riguarda i progetti da presentare nell'ambito dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 valgono gli obblighi in materia previsti dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii (art. 8, comma2).
Ai sensi dell'art. 4 comma 11, per destinatari della formazione si intendono i soggetti formandi, selezionati mediante procedure di evidenza pubblica, non legati da alcun tipo di rapporto lavorativo con le strutture coinvolte nel progetto.
Si, i soggetti beneficiari della formazione non devono essere legati da alcun tipo di rapporto lavorativo con tutti i soggetti coinvolti nel progetto, inclusi Università ed Enti di Ricerca.
Se rientrano tra i soggetti ammissibili, i Consorzi dovranno sviluppare attività che siano parte integrante del progetto di ricerca e che concorrano, in tal senso, al raggiungimento dell'obiettivo di ricerca dichiarato.
Ai sensi dell'art. 4 comma 11 dell'Invito, i percorsi formativi dovranno essere mirati allo sviluppo di conoscenze e abilità tecniche specifiche nel settore considerato dal progetto di ricerca, nonché di competenze nelle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie. L'Invito, pertanto, non reca indicazioni esplicite sui profili professionali, ma pone in evidenza la stretta integrazione che deve sussistere tra il progetto di ricerca e il progetto di formazione.
Tenuto conto dell'obiettivo e dei contenuti del progetto, lo stesso dovrà collocarsi esclusivamente in uno dei settori/ambiti previsti dall'Invito. Ciò non esclude che le attività e/o le ricadute del progetto stesso potranno interessare più settori/ambiti in ragione della trasversalità delle conoscenze prodotte.
La proprietà del bene spetterà ai proponenti in base accordi reciprocamente assunte da esplicitarsi nel progetto di ricerca.
Si, è possibile prevedere una costellazione i cui progetti si collocano in settori/ambiti differenti e quindi, ad esempio, in uno sviluppo di filiera intersettoriale.
No, ai progetti inquadrati nelle costellazioni non vengono riconosciute maggiorazioni di intensità delle agevolazioni eventualmente riconosciute. Nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 comma 6 dell'Invito, nella fase della valutazione dei progetti, a quelli riconosciuti come facenti parte di una costellazione sarà riconosciuto un punteggio aggiuntivo (fino ad un massimo di 8 punti per ciascun progetto), purché, a seguito dell'attività valutativa espletata,permanga la condizione minima essenziale che individua una costellazione (minimo tre progetti).
Si, l'Università può essere responsabile del progetto di formazione.
Si, è possibile se l'attività è svolta in stabili organizzazioni del/i soggetto/i co-proponente/i.
L'Invito non prevede una dotazione finanziaria predefinita per settore.
I costi di sviluppo sperimentale debbono essere minori dei costi previsti per la ricerca industriale; diversamente, l'agevolazione massima riconoscibileper attività di sviluppo sperimentale è pari al 25%.
Si, i progetti possono essere sovraregionali.
Si è possibile presentare un progetto con queste caratteristiche.
Si, è possibile presentare un progetto sovra regionale; i relativi costi saranno imputati alle risorse individuate per ciascuna Regione della Convergenza in base al luogo di effettivo svolgimento delle attività previste dal progetto.
No, i progetti afferenti ad una medesima costellazione singolarmente devono rispettare i limiti previsti dall'Invito, fermo restando che gli stessi dovranno risultare auto consistenti e funzionalmente autonomi.
I progetti afferenti ad una medesima costellazione sono auto consistenti e funzionalmente autonomi, pertanto gli stessi avranno una gestione autonoma e saranno valutati singolarmente anche nel corso dello svolgimento delle attività.
A conclusione degli stessi sarà verificato il raggiungimento dell'obiettivo dichiarato dalla costellazione ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'art. 4 comma 2 dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, in ordine al riconoscimento di una premialità nell'eventuale successivo accesso a programmi per la realizzazione di investimenti produttivi, diretti a favorire lo sviluppo di filiere e/o di poli di specializzazione, ovvero il riposizionamento competitivo delle originarie specializzazioni delle imprese in termini di prodotto/mercato, in coerenza con l'obiettivo operativo Rafforzamento del sistema produttivo del PON Ricerca e Competitività 2007-2013 e le azioni previste.
Si, è possibile presentare un progetto in cui uno dei soggetti riuniti in forma associata partecipi allo sviluppo delle attività progettuali svolgendo esclusivamente attività nell'ambito del progetto di formazione.
Il raggiungimento degli obiettivi intermedi sono condizione affinché il progetto possa proseguire. Nel caso di un parziale raggiungimento degli stessi, misurati secondo la metodologia proposta dallo stesso soggetto responsabile dell'attuazione e verificati da un soggetto esterno, il MIUR si riserva la possibilità di richiedere una modifica delle attività in corso di svolgimento o di procedere alla revoca del progetto stesso.
Le attività da realizzare in aree diverse dalle Regioni della Convergenza possono essere sviluppate da ciascun co-proponente e/o da soggetti terzi (consulenze) e/o da più soggetti riuniti in forma associata. Le relative spese da sostenere concorreranno a costituire i costi "per attività espletate fuori dai territori della Convergenza", ammessi nel rispetto del limite previsto dall'art. 1 comma 6 del D.D. n 1/Ric del 18 gennaio 2010, a valere sulle risorse del FAR.
Tale indicazione rappresenta una eventualità, le cui modalità di attuazione saranno verificate successivamente.
Ai sensi dell'art. 39 del Regolamento (CE) 1083/2006 un Grande Progetto si identifica in un'operazione comprendente una serie di lavori, attività o servizi in sé stessa intesa a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo complessivo supera i 50 milioni di Euro (25 milioni di Euro nel caso dell'ambiente).
I soggetti terzi sono consulenti ai quali viene affidato lo svolgimento di attività progettuali (comprensive delle attività di sviluppo sperimentale) entro il limite massimo del 20% del costo del progetto di ricerca.
No, l'iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche non è indicato quale requisito dei soggetti terzi.
Si. È possibile che, nel caso in cui il consorzio (o società consortile) non abbia proprie strutture e risorse umane (es. consorzi "di scopo" che nascono appositamente per lo svolgimento di un progetto di ricerca), i costi dei consorziati possono essere esposti direttamente.
In base a quanto previsto dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., nel caso di consorzi (o società consortili) con stabile organizzazione (quindi con propria struttura e personale) i soci che eventualmente partecipano allo svolgimento delle attività previste dal progetto dovranno fatturare al consorzio (o società consortile) che esporrà il costo da esso stesso sostenuto. Tenuto conto della sussistenza di un rapporto di cointeressenza i costi dovranno comunque essere determinati nel rispetto dei "criteri di determinazione e imputazione dei costi" previsti dal richiamato Decreto.
Si, il soggetto proponente può avvalersi di un ente di formazione accreditato dalla Regione in qualità di consulente. In quanto tale a fronte dei costi sostenuti emetterà fattura che sarà rendicontata dal soggetto proponente.
No, non sussiste alcun obbligo in termini di inserimento lavorativo dei destinatari.
Non sussistono vincoli in tal senso; la tempistica è funzionale alle caratteristiche del progetto e sarà oggetto di verifica nel corso dell'iter istruttorio da parte degli organi che intervengono nel processo di valutazione.
L'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 prevede che i destinatari dell'attività di formazione siano esterni ai soggetti che presentano il progetto, ossia non devono essere legati a questi da alcun rapporto lavorativo, pertanto dovranno essere selezionati all'esterno con una procedura di evidenza pubblica (bando). Agli stessi viene riconosciuta una specifica borsa di studio il cui costo rientra tra quelli ammissibili.
La borsa di studio per dottorati, come per i master, è dunque ammissibile.
Quello che conta è che il percorso formativo che viene proposto sia rispondente alle caratteristiche esplicitate dal D.M. 593/2000. Il predetto Decreto (attuativo del Decreto Legislativo n. 297/99) prevede che questi percorsi siano così strutturati:
- Un modulo A (pari al 25% del costo totale) per apprendimento teorico da fare obbligatoriamente presso strutture di ricerca pubbliche;
- Un modulo B di affiancamento in azienda;
- Un modulo C per apprendimento di conoscenza di programmazione, gestione strategica.
I percorsi formativi saranno oggetto di valutazione e dovranno rispettare il costo totale minimo e massimo previsto al riguardo dall'Invito.
Ai fini della presentazione di una domanda di agevolazione ai sensi dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, devono essere presi in considerazione i settori/ambiti indicati all'art. 1 comma 7 del suddetto Invito. Tali settori/ambiti sono stati individuati in coerenza con i settori prioritari indicati negli Accordi di Programma Quadro con riferimento alla Linea di intervento n.1. Resta inteso che i progetti possono essere presentati anche nell'ambito di settori/ambiti indicati dal richiamato articolo, ma non espressamente previsti dall'APQ della Regione di riferimento del progetto stesso.
Ai fini della presentazione di una domanda di agevolazione ai sensi dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, devono essere presi in considerazione i settori/ambiti indicati all'art. 1 comma 7 del suddetto Invito, individuati in coerenza con i settori prioritari indicati negli Accordi di Programma Quadro con riferimento alla Linea di intervento n.1.
No, gli Obiettivi Realizzativi devono comprendere esclusivamente attività di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale. I costi di personale sono ammissibili nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii.
Strategie orientate a riposizionare l'impresa sul mercato, anche attraverso un avanzamento tecnologico o la diversificazione delle produzioni.
Le attività di monitoraggio sono realizzate secondo le disposizioni previste dal D.M. 593/200 e ss.mm.ii. a cura del soggetto convenzionato e dell'esperto scientifico, tenuto altresì conto degli adempimenti previsti in materia dalla normativa nazionale e comunitaria.
I progetti afferenti ad una medesima costellazione sono autoconsistenti e funzionalmente autonomi, pertanto, ai sensi dell'art. 4 comma 11 dell'Invito, ogni progetto di ricerca deve essere corredato da uno specifico progetto di formazione.
Il progetto di formazione è unico invece per progetti presentati congiuntamente da due o più co-proponenti ai fini della stipula di un contratto cointestato.
I progetti possono essere riferiti esclusivamente ad un settore/ambito di cui all'art. 1 dell'Invito. I soggetti proponenti, pertanto, decideranno in quale settore/ambito collocare il proprio progetto in base alle caratteristiche prevalenti dello stesso.
L'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 non fornisce indicazioni specifiche in materia, pertanto il soggetto terzo potrà realizzate le attività previste da un Obiettivo Realizzativo, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 4 comma 5 lettera e. del richiamato Invito. Resta inteso che sarà di competenza degli organi che intervengono nel processo di valutazione verificare la coerenza della scelta adottata.
No, l'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 non fornisce indicazioni specifiche con riferimento a tale elemento; il numero di co-proponenti è funzione delle caratteristiche del progetto e delle competenze utili al suo svolgimento.
La tipologia di destinatari è funzione dell'obiettivo dichiarato dal progetto di formazione che, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., deve essere organico al progetto di ricerca. L'integrazione tra attività di ricerca e attività di valorizzazione del capitale umano, tenuto conto dell'insieme degli elementi distintivi del progetto di formazione (e quindi anche della tipologia di destinatari) sarà oggetto di verifica da parte degli organi che intervengono nel processo di valutazione.
Il settore/ambito di cui all'art. 1 comma 7 dell'Invito è riferito al progetto e non ai soggetti co-proponenti; il progetto pertanto dovrà collocarsi esclusivamente in uno dei settori/ambiti predetti in funzione delle caratteristiche prevalenti dello stesso.
No. L'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 è diretto alla promozione di interventi di ricerca industriale estesi ad attività non preponderanti di sviluppo sperimentale. Sono ammissibili, pertanto, esclusivamente attività coerenti con quanto previsto dalla Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di stato a favore della Ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01).
In base a quanto riportato nelle Note per la redazione della documentazione, pubblicate unitamente al suddetto DM 593/2000, in merito alle modalità per la redazione del progetto di formazione (cap. 5), orientativamente si ritiene equilibrato un progetto in cui l'apporto di tali strutture sia superiore al 25% delle ore di didattica complessive.
L'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 non fornisce indicazioni specifiche in merito ad aspetti metodologici, pertanto non è escluso il ricorso all'impiego di metodologie elearning, nel rispetto tuttavia dell'architettura generale del percorso formativo riportata nelle Note alla redazione della documentazione, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 (cap. 5 Redazione dell'allegato Il progetto di formazione).
No, l'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 prevede lo sviluppo di interventi che includano esclusivamente attività di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e di formazione.
No, l'invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 non fornisce indicazioni specifiche a tale riguardo. Il numero di destinatari è funzione dell'obiettivo dichiarato dal progetto di formazione che, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., deve essere organico al progetto di ricerca. L'integrazione tra attività di ricerca e attività di valorizzazione del capitale umano, tenuto conto dell'insieme degli elementi distintivi del progetto di formazione (e quindi anche della tipologia e numerosità di destinatari in funzione dell'obiettivo formativo dichiarato) sarà oggetto di verifica da parte degli organi che intervengono nel processo di valutazione.
Come riportato in sintesi nel documento Obblighi dei soggetti proponenti, pubblicato suhttps://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Modulistica.aspx, i soggetti proponenti devono garantire la massima pubblicità dell'intervento comunitario così come previsto dal Reg. (CE) 1828/06 "Sezione I" relativo all'Informazione e Pubblicità, e in particolare dagli artt. 7 e 8.
Il corso di formazione può essere erogato e gestito da uno o più dei soggetti proponenti ammissibili, nel rispetto di quanto previsto nelle Note alla redazione della documentazione, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000, con particolare riferimento alla partecipazione delle strutture obbligatorie (strutture universitarie pubbliche o private, nazionali o internazionali; enti pubblici di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, ivi compresi ENEA, ASI).
In base a quanto previsto nelle Note alla redazione della documentazione, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000, è possibile il coinvolgimento di personale dipendente nell'ambito dell'attività didattica prevista dal progetto di formazione, pur nel rispetto della partecipazione delle strutture obbligatorie.
No, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 593/2000 e di quanto indicato nell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, l'attività è diretta esclusivamente alla formazione di soggetti non legati da alcun tipo di rapporto lavorativo con i proponenti e selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica (bandi); i corsi di formazione, inoltre, devono essere finalizzati a trasferire conoscenze e abilità tecniche specifiche nel settore considerato dal progetto di ricerca ad esso strettamente integrato.
No, ai sensi dell'art. 1 comma 1 l'Invito promuove progetti di ricerca industriale e attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, nonché correlati progetti di formazione di ricercatori e/o tecnici di ricerca.
In base a quanto riportato nelle Note alla compilazione
della documentazione, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000,
la quota superiore al 25% è riferita alle ore di didattica che
saranno svolte dalle strutture obbligatorie.
Per quanto attiene al Modulo A , il documento suindicato esplicita
che le ore di formazione ad esso dedicate dovranno orientativamente
avere un'incidenza tra il 40% e il 70% delle ore di
formazione totali.
Si, un'attività può essere svolta anche da più proponenti; nell'ambito del progetto di ricerca dovranno essere rese tutte le informazioni utili ad identificare i soggetti che concorrono a realizzarla, il luogo di effettivo svolgimento e ogni altra informazione richiesta dalla modulistica a riguardo.
Un progetto può afferire ad una sola costellazione.
In coerenza con quanto previsto dall'art. 12 del D.M. 593/2000, il progetto di formazione è finalizzato a trasferire conoscenze e competenze tecniche specifiche nel settore di riferimento del progetto di ricerca ad esso correlato, nonché competenze nelle problematiche di impresa, con particolare riferimento alle attività di ricerca e trasferimento di tecnologie. Tali competenze e abilità tecniche dovranno risultare coerenti con quelle che caratterizzano le figure professionali del ricercatore e/o del tecnico di ricerca. La differenziazione tra le varie figure professionali deriva dalle peculiari tipologie di specializzazione tecnico-scientifica e/o differenti livelli di qualificazione e, pertanto, saranno funzione degli obiettivi prescelti dichiarati nel progetto.
La Soprintendenza archeologica potrà partecipare al progetto di formazione in qualità di altre strutture esterne al contraente se si configura come un centro di formazione o laboratorio di ricerca. Come esplicitato nelle Note alla redazione della documentazione pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 (Cap. 7.2 Il progetto di formazione. Criteri per l'imputazione territoriale dei costi) per laboratorio di ricerca applicata e per centro di formazione si intendono rispettivamente: a) una stabile struttura ove si svolgono attività di ricerca applicata, dotata di attrezzature specifiche e personale adeguatamente qualificato; b) una stabile struttura ove si svolgono attività di formazione, specificatamente attrezzata e dotata di personale stabilmente impiegato in loco per l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione.
La percentuale di assenze ammissibile è da stabilirsi in sede di definizione di contratto o lettera contenente altresì l'indicazione delle attività di formazione, le modalità di esecuzione, la durata del piano di formazione e l'ammontare del reddito lordo spettante all'allievo (borsa di studio).
Si, le due figure coincidono.
L'attività di affiancamento, di cui al Modulo B, può essere svolta presso una delle imprese che partecipano al progetto di ricerca. Tuttavia, come riportato nelle Note alla compilazione della documentazione, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000, è fatto espresso divieto, pena la revoca delle agevolazioni, impiegare i destinatari della formazione per specifici progetti di ricerca, in sostituzione o a completamento di personale "ricercatore" necessario all'attività stessa ovvero per scopi produttivi.
Come riportato nelle Note alla compilazione della documentazione, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 le modalità dell'avviso pubblico o bando per la selezione dei destinatari della formazione è d'obbligo per i progetti di formazione di cui all'art. 12 del D.M. 593/2000 (progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici), nel cui ambito si colloca l'Invito di cui al D.D. 1/Ric del 18 gennaio 2010.
L'unico vincolo espressamente indicato sia dall'art. 4 comma 11 dell'Invito sia dall'art. 12 del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. relativo alla condizione dei destinatari attiene all'assenza di qualsiasi rapporto lavorativo con le strutture coinvolte nel progetto.
Si, tale percentuale è riferita al costo complessivo del progetto, comprensivo dunque del costo del progetto di formazione.
Secondo quanto previsto dall'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, sia il progetto di ricerca (comprensivo di attività di ricerca industriale e di attività di sviluppo sperimentale) che il progetto di formazione possono prevedere attività da realizzare in parte in aree extra Convergenza; le relative spese concorreranno a formare i costi "per attività espletate fuori dai territori della Convergenza" ammessi nel rispetto del limite previsto dall'art. 1 comma 6 del D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 (25% del costo del progetto di ricerca). Il principio vale anche se si prevede di realizzare fuori dall'Obiettivo Convergenza parte della sola attività di formazione.