No. In base al disposto del DPR 196 del 3.10.2008, art. 2, sono
ammissibili al cofinanziamento le sole spese effettivamente
sostenute dai beneficiari, che secondo la definizione
dell'art. 2 del Reg (CE) 1083/06 sono da intendersi, nel caso
dei regimi di aiuto, come "imprese pubbliche o private che
realizzano un singolo progetto o ricevono l'aiuto pubblico".
Ne deriva che a tutti i soggetti partecipanti al progetto in
termini di proponenti, co-proponenti, società collegate,
consorziate, ecc.. si estende l'obbligo di rendicontare a costi
reali nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di
riferimento. Nel caso specifico, l'acquisto di un bene da un
co-proponente non è ammissibile, mentre è ammissibile la
rendicontazione della quota d'uso per il bene messo a disposizione
dal co-proponente stesso.
I costi per attività da realizzare in aree diverse dalle Regioni
della Convergenza sviluppate da ciascun co-proponente e/o da
soggetti terzi e/o da più soggetti riuniti in forma associata
concorreranno a costituire i costi "per attività espletate fuori
dai territori della Convergenza", ammessi nel rispetto del limite
previsto dall'art. 1 comma 6 del D.D. n 1/Ric del 18 gennaio 2010,
a valere sulle risorse del FAR.
Resta inteso che le Università/EPR/ENEA/ASI/Altri organismi di
ricerca possono presentare un progetto in qualità di co-proponenti
solo ove dispongano di una stabile organizzazione in una o più
regioni dell'Area Convergenza ovvero si impegnino a costituirla,
oppure oppure se presentano il progetto in forma associata con
altri soggetti - più in particolare, in forma societaria - e
tale soggetto abbia la propria sede legale e/o una stabile
organizzazione (ovvero si impegni a costituirla) in una delle
regioni della Convergenza. In caso contrario, tali soggetti
potranno soltanto collaborare in qualità di soggetti terzi al
progetto svolgendo attività di consulenza (soggetto terzo) nei
limiti del 20% ciascuno.
I costi sostenuti da Università/EPR/ENEA/ASI/Altri organismi di ricerca fuori dell'Area della Convergenza concorrono a formare i costi "per attività espletate fuori dai territori della Convergenza", ammessi nel rispetto del limite previsto dall'art. 1 comma 6 del D.D. n 1/Ric del 18 gennaio 2010.
Si, i relativi costi concorrono a formare i costi per attività espletate fuori dai territori della Convergenza, nel rispetto del limite previsto dall'art. 1 comma 6 del D.D. n 1/Ric del 18 gennaio 2010, con riferimento ai quali saranno riconosciute le intensità di aiuto e le eventuali maggiorazioni di cui all'art. 6.
Per come previsto nelle Note per la redazione della documentazione, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 (cap. 7 - Criteri per l'imputazione territoriali dei costi), è possibile imputare al progetto di ricerca il costo delle attività svolte presso la stabile organizzazione riferibili al personale dipendente dell'impresa finanziata e di sue collegate distaccate presso tale organizzazione, limitatamente al suo tempo di permanenza e di attività in loco, con relativo ricarico delle spese generali (parag. 7.1, lettera b.), purché:
a. il personale avente stabile sede di lavoro presso la predetta organizzazione rappresenti la quota prevalente del numero di ore lavorate dai ricercatori globalmente impegnati in loco nell'espletamento delle attività previste dal progetto;
b. siano rispettate tutte le condizioni che individuano una stabile organizzazione (organizzazione dotata di personale di ricerca, ivi regolarmente assunto; dotazione di necessari impianti e attrezzature; impegno a garantire continuità operativa per un periodo di almeno 5 anni successivi alla conclusione del progetto).
I costi sono imputati in base al principio della localizzazione della stabile organizzazione. Pertanto, l'attività è rendicontabile ai fini PON solo nei limiti in cui l'attività svolta dal soggetto terzo sia riconducibile alla stabile organizzazione, presso la quale è espletata l'attività di consulenza, nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 5, lett. e) dell'Invito.
Il limite è riferito esclusivamente alle imprese.
Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Per tale attività vengono riconosciute le intensità di aiuto previste per le attività di sviluppo sperimentale e le eventuali maggiorazioni riconosciute in base alla dimensione delle Imprese e alla previsione di effettive collaborazioni.
Il partner può partecipare al progetto mettendo a disposizione personale, attrezzature etc.,. che rendiconterà a costi reali. In base al disposto del DPR 196 del 3.10.08, art.2 sono ammissibili al cofinanziamento le spese effettivamente sostenute dai beneficiari, che secondo la definizione dell'art. 2 del Reg (CE) 1083/06 sono da intendersi, nel caso dei regimi di aiuto, come "imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto o ricevono l'aiuto pubblico". Ne deriva che a tutti i soggetti partecipanti al progetto in termini di proponenti, co-proponenti, società collegate, consorziate, ecc.. si estende l'obbligo di rendicontare a costi reali nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento. Nello specifico, parti di attività possono essere svolte anche da soggetti partner originariamente indicati come tali nel progetto o comunque, da soggetti tra i quali intercorre un vincolo associativo o societario o consortile, ovvero da consorziati di un consorzio, beneficiario o partner di strutture associative, in quanto partecipanti diretti all'attività, beneficiario, attuatore, partner, consociati o associati operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate.
Le spese generali devono essere valorizzate in una percentuale (Max 50%) del costo del personale che sia supportata dalla contabilità (generale ed analitica) aziendale. Nell'ipotesi in cui i dati contabili non siano immediatamente rilevabili dai bilanci approvati e certificati, ove applicabile, dovrà essere predisposta una nota esplicativa sui criteri di imputazione dei costi che sia autocertificata dal presidente del Collegio Sindacale ovvero dal responsabile legale per le società che in termini di legge non dispongono di tale organo di controllo.
In fase di presentazione della domanda di agevolazione dovrà essere preso in considerazione l'ultimo bilancio approvato. Resta inteso che tale criterio sarà applicato per verificare la congruità delle Spese generali esposte in rendicontazione.
L'obbligo sussiste solo per le PMI che singolarmente svolgeranno attività per un costo pari o superiore a 7,5 MEURO.
Ai sensi del l'art. 4 comma 13 dell'Invito il costo del singolo progetto, comprensivo della formazione, non può essere inferiore a 5 Milioni di Euro.
Il costo delle attività di sviluppo sperimentale deve essere inferiore al 50% del totale dei costi del progetto di ricerca.
Ai sensi dell'art. 4 comma 5 lettera e. dell'Invito il limite del 20% del costo complessivo del progetto di ricerca è riferito a tutti i soggetti terzi coinvolti, a prescinderne dal numero.
Si, se ritenuto congruo e pertinente in sede di valutazione e se rendicontato all'interno della voce "Costi degli Strumenti e delle attrezzature". In ogni caso saranno ammissibili i costi sostenuti dalla data di adozione del Decreto MIUR di concessione dell'agevolazione e comunque dal 90° giorno dai termini di chiusura dell'Invito n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 (9 aprile 2010), ai sensi del D.M. 593/2000.
Ai sensi dell'art. 7 comma 3 dell'Invito, i costi sono comprensivi di IVA nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.
No, il leasing è ammesso solo nel caso di attrezzature. Tuttavia, in quanto bene immateriale, è ammissibile il costo per l'eventuale acquisto dell'IRU.
No. In base al disposto del DPR 196 del 3.10.2008, art. 2, sono ammissibili al cofinanziamento le spese effettivamente sostenute dai beneficiari, che secondo la definizione dell'art. 2 del Reg (CE) 1083/06 sono da intendersi, nel caso dei regimi di aiuto, come "imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto o ricevono l'aiuto pubblico". Ne deriva che a tutti i soggetti partecipanti al progetto in termini di proponenti, co-proponenti, società collegate, consorziate, ecc.. si estende l'obbligo di rendicontare a costi reali nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento. Nel caso specifico, l'acquisto di un bene da un'azienda partecipata non è ammissibile, mentre è ammissibile la rendicontazione della quota d'uso per il bene messo a disposizione dalla stessa.
In base a quanto previsto dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., nel caso di consorzi (o società consortili) con stabile organizzazione (quindi con propria struttura e personale) i soci che eventualmente partecipano allo svolgimento delle attività previste dal progetto dovranno fatturare al consorzio (o società consortile) che esporrà il costo da esso stesso sostenuto. Tenuto conto della sussistenza di un rapporto di cointeressenza i costi dovranno comunque essere determinati nel rispetto dei "criteri di determinazione e imputazione dei costi" previsti dal richiamato Decreto. I costi dei consorziati possono essere esposti direttamente solo quando il consorzio (o società consortile) non ha proprie strutture e risorse umane: è il caso tipico dei consorzi "di scopo" che nascono appositamente per lo svolgimento di un progetto di ricerca.
Si, il costo per l'acquisto di un software commerciale è un costo ammissibile.
Il costo relativo all'acquisto di una licenza d'uso è imputabile alla voce di costo "Costi degli Strumenti e delle attrezzature".
Ai sensi dell'art. 4 comma 11 dell'Invito il costo del progetto di formazione deve essere non inferiore al 5% e non superiore al 15% dei costi del progetto di ricerca, comprensivo dunque dei costi per attività di ricerca industriale e per attività non preponderanti di sviluppo sperimentale.
Si, tali costi saranno imputati alla voce "Costi degli Strumenti e delle attrezzature" .
Sì, sono ammessi relativamente alla quota d'uso specifica del progetto, a condizione che il bene non abbia esaurito la propria vita utile, cioè che sia ancora almeno in quota parte soggetto ad ammortamento.
In questo caso potranno essere riconosciuti i costi di ammortamento, da imputare secondo le modalità previste dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii..
No, tale limite è previsto esclusivamente per il progetto di ricerca (comprensivo delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale); per il progetto di formazione non è previsto alcun limite massimo ai costi di consulenza.
I costi sono imputati in base all'effettiva localizzazione delle attività espletate.
No, non esiste un vincolo minimo di attività rispetto al singolo soggetto. Tuttavia in caso di progetti presentati in forma congiunta ai fini della stipula del contratto cointestato o di progetti presentati da più co-proponenti riuniti in forma associata, la partecipazione finanziaria dei soggetti di cui all'art. 3 comma 1 alle lettere a., b., c., d. e e., deve essere superiore al 30% del costo complessivo dei progetti stessi.
No, non è ammissibile tale tipologia di affidamento a terzi.
Sono ammissibili i costi sostenuti dalla data di adozione del Decreto MIUR di concessione dell'agevolazione e comunque dal novantesimo giorno dai termini di chiusura dell'Invito n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 (9 aprile 2010), ai sensi del D.M. 593/2000.
Sono ammissibili solo le tipologie di costo individuate dall'art. 7 dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010.
No, sono ammissibili solo le tipologie di costo individuate dall'art. 7 dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010.
I soggetti proponenti partecipano al progetto sostenendo direttamente i relativi costi. In base al disposto del DPR 196 del 3.10.2008, art. 2 sono ammissibili al cofinanziamento le spese effettivamente sostenute dai beneficiari dell'agevolazione; i proponenti dovranno, pertanto, dimostrare di aver integralmente sostenuto i costi esposti in rendicontazione.
Ai sensi del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., i costi relativi ad attrezzature e strumentazioni sono da imputare nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati seconda i principi della buona prassi contabile, anche tenuto conto dell'effettivo utilizzo dell'attrezzatura nel progetto (principio della quota d'uso).
Il cofinanziamento deve essere garantito con riferimento ai costi complessivamente considerati e sostenuti dai soggetti co-proponenti.
No, i costi dell'affitto non rientrano tra i costi ammissibili ai sensi del DM 593/2000 e ss.mm.ii.
Il progetto può prevedere il distacco di personale di ricerca presso la struttura di un co-proponente ai fini dell'espletamento di specifiche attività di progetto.
In base a quanto previsto nelle Note per la redazione della documentazione, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 (cap. 7 - Criteri per l'imputazione territoriali dei costi) è infatti possibile imputare al progetto di ricerca il costo delle attività svolte presso la stabile organizzazione anche con riferimento al personale dipendente dell'impresa finanziata e di sue collegate distaccate presso tale organizzazione, limitatamente al suo tempo di permanenza e di attività in loco, con relativo ricarico delle spese generali (parag. 7.1, lettera b.), purché:
c. il personale avente stabile sede di lavoro presso la predetta organizzazione rappresenti la quota prevalente del numero di ore lavorate dai ricercatori globalmente impegnati in loco nell'espletamento delle attività previste dal progetto;
d. siano rispettate tutte le condizioni che individuano una stabile organizzazione (organizzazione dotata di personale di ricerca, ivi regolarmente assunto; dotazione di necessari impianti e attrezzature; impegno a garantire continuità operativa per un periodo di almeno 5 anni successivi alla conclusione del progetto).
In coerenza con quanto previsto dal D.M. 593/2000 tale voce è relativa al costo delle borse di studio, maggiorato di eventuali oneri previsti per legge.
La locazione finanziaria di una strumentazione è in costo ammissibile nel rispetto delle condizioni previste dal D.P.R 3 ottobre 2008 n.196. La stessa dovrà essere imputata alla voce Costi degli strumenti e delle Attrezzature.
Si, in coerenza con quanto previsto dal D.M. 593/2000 se le condizioni richiamate sono soddisfatte l'intero costo è ammissibile.
No, tutti i soggetti dovranno rispettare il criterio previsto per il calcolo delle spese generali dall'Invito di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010.
I costi sono imputati in base all'effettiva localizzazione delle attività espletate e non alla sede legale del soggetto che ha sostenuto la spesa.
I soggetti terzi sono soggetti ai quali viene affidata un'attività progettuale, i cui costi sono ammissibili complessivamente fino ad un massimo del 20% dei costi del progetto di ricerca. Queste collaborazioni, se realizzate in area extra Convergenza, concorrono a formare i costi per attività di progetto espletate fuori dai territori della Convergenza, ammessi fino ad un massimo del 25 % dei costi complessivi del progetto di ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Invito.
Il progetto può prevedere il distacco di personale di ricerca presso la struttura di un proponente ai fini dell'espletamento di specifiche attività di progetto; la valorizzazione delle ore lavorate di tale personale potrà essere riconosciuto tra i costi del progetto.
Il costo totale del progetto comprende sia il costo del progetto di ricerca sia il costo del progetto di formazione. I limiti di costo previsti dall'art. 4 comma 13 dell'Invito sono riferiti al costo complessivo del progetto, pertanto comprensivo della formazione.
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, l'operatività del provvedimento di concessione dell'agevolazione è subordinata all'accertamento dell'effettiva costituzione della stabile organizzazione; eventuali costi sostenuti anticipatamente, e comunque non prima del novantesimo giorno dai termini di chiusura dell'Invito (9 aprile 2010), ai sensi del D.M. 593/2000, concorreranno a costituire la quota massima del 25% prevista dall'Invito per attività espletate fuori dai territori della Convergenza.
Il prototipo non utilizzabile a fini commerciali è oggetto di dichiarazione da parte del soggetto proponente; tale condizione sarà accertata in sede di valutazione.
No, non deve essere considerata tra i redditi deducibili.
No, i costi di consulenza e di servizi equivalenti sono ammissibili se finalizzati allo sviluppo di attività di ricerca.
No, non esiste un limite dei costi di consulenza rispetto al costo totale del progetto. Il limite sussiste con riferimento ai costi complessivi del progetto di ricerca (20%).
Si, stante l'auto consistenza e l'autonomia funzionale dei progetti inquadrati nell'ambito di una medesima costellazione, gli stessi singolarmente dovranno rispettare i limiti di costo previsti dall'art. 4 comma 13 dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010.
I costi sostenuti dai soggetti proponenti per attività espletate da soggetti terzi (consulenze) sono imputati in base alla sede di effettivo svolgimento di tale attività.
No, in coerenza con il D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. l'Invito non prevede una percentuale massima di costi di personale dipendente in rapporto al costo totale del progetto. Tale aspetto sarà verificato in sede di valutazione da parte degli organi competenti.
La voce "Spese di personale" ricomprende esclusivamente il costo di ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito ad attività di ricerca.
No, non esiste un limite al numero di ore/uomo di personale dipendente imputabili al progetto. Tale aspetto sarà verificato in sede di valutazione da parte degli organi competenti.
Le spese per missioni in Italia e/o all'Estero da sostenere per lo svolgimento delle attività previste dal progetto di ricerca sono da imputare alla voce Spese Generali, così come indicato nella "Nota esplicativa", pubblicata unitamente al D.M. del 2 gennaio 2008 recante "Adeguamento delle disposizioni del Decreto 8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comuniatria sugli Aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione, di cui alla comunicazione 2006/C 323/01".
Le spese per attività di divulgazione dei risultati rientrano tra le spese per Informazione e pubblicità e in quanto tali sono da imputare alla voce di costo "Altri costi di esercizio".
No, non sono previsti limiti riferiti alle restanti voci di costo.
Ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'Invito, i costi da sostenere
per lo svolgimento di attività di sviluppo sperimentale devono
essere inferiori al 50% dei costi del progetto di ricerca,
comprensivo quindi delle attività di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale.
Ai sensi dell'art. 4 comma 11 dell'Invito, i costi del progetto di
formazione devono essere non inferiori al 5% e non superiori al 15%
dei costi del progetto di ricerca (quest'ultimo comprensivo quindi
delle attività di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale)
Il costo del progetto di ricerca e il costo del progetto di
formazione rappresentano il costo complessivo del progetto che non
può essere inferiore a 5 milioni di Euro e superiore a 25 milioni
di Euro ai sensi dell'art. 4 comma 13 dell'Invito.
I costi del progetto di formazione, compresi entro i limiti indicati all'art. 4 comma 11 dell'Invito, sono relativi allo svolgimento delle attività formative nel complesso e vengono dettagliati all'art. 7 del predetto Invito.
Si, in fase di presentazione della domanda di agevolazione il piano finanziario può tenere conto delle previsioni di spesa relative a personale da contrattualizzare, fermo restando l'obbligo di rendicontare esclusivamente le spese di personale effettivamente sostenute.
Si, resta inteso che, in sede di rendicontazione, il soggetto dovrà dimostrare di avere effettivamente ed integralmente sostenuto i costi esposti.
Si, tali costi concorreranno a costituire la quota di attività che possono essere espletate al di fuori delle area della Convergenza.
Si, resta inteso che, in sede di rendicontazione, il soggetto dovrà dimostrare di avere effettivamente ed integralmente sostenuto i costi esposti.
Per la rendicontazione delle spese del personale valgono le regole indicate nelle "Note per la redazione della documentazione", pubblicate unitamente al D.M. 593/2000, nonché quanto previsto in materia dal D.M. del 2 gennaio 2008 recante Adeguamento del suddetto Decreto alla disciplina Comunitaria 2006/C 323/2001.
Il cofinanziamento deve essere garantito con riferimento ai costi complessivamente considerati e sostenuti dai soggetti co-proponenti.
Si, le quote di ammortamento relative ad attrezzature acquisite
utilizzando il credito di imposta sono ammissibili. Ai sensi del
D.M. 864/Ric del 3 settembre 2008, infatti, le agevolazioni in
favore delle attività di ricerca e sviluppo, previste dal decreto
legislativo 27 luglio 1999 n. 297 e disciplinate dal D.M. 593/2000
e ss.mm.ii., sono cumulabili con le agevolazioni nella forma del
credito di imposta previste dall'art. 1, comma 280 e ss. della
legge 27 dicembre 2006, successivamente modificato dall'art.1,
comma 66 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Non sono ammissibili i costi di attrezzature acquistate a valere
sulle risorse della L. 488/92.
No, i costi di consulenza comprendono esclusivamente costi per attività a contenuto di ricerca o progettazione commissionati a terzi.
Sono ammissibili esclusivamente le tipologie di costo individuate all'art. 7 dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010.
No, sono ammissibili esclusivamente le tipologie di costo individuate all'art. 7 dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010. Tuttavia, per il progetto di ricerca, nell'ambito della voce "Spese di Personale", possono essere valorizzate le ore del personale dedicate alla gestione tecnico-scientifica (comprese le attività di coordinamento tra i vari enti esterni o interni indirettamente impegnati sul progetto); per il progetto di formazione, nell'ambito delle voci "Costo del personale docente" e "Costi di servizi di consulenza" è possibile imputare le spese sostenute per la preparazione dei corsi.
No, sono ammissibili solo i costi indicati all'art. 7 dell'Invito.
L'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 non fornisce indicazioni in materia. A tale riguardo, tuttavia,si rileva che si sensi del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii, rientra nello sviluppo sperimentale "la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili".
Ai sensi della normativa vigente non sono ammissibili attività
di sviluppo sperimentale, e quindi i relativi costi sostenuti,
inerenti modifiche di routine o modifiche periodiche apportate a
prodotti, linee di produzione, processi di
fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in
corso, anche se tali modifiche possono rappresentare
miglioramenti.
Nell'ipotesi in cui il caso in esame non rientri in tale
fattispecie, il costo è ammissibile e dovrà comunque essere
rendicontato dal soggetto che realizza la strumentazione necessaria
alla realizzazione delle attività di testing.
No, l'affitto di locali per lo svolgimento dell'attività formativa non è un costo eleggibile. Ai sensi del D.M. 593/2000, come esplicitato nelle Note alla redazione della documentazione (Cap. 7.2 Il progetto di formazione. Criteri per l'imputazione territoriale dei costi) le attività di formazione devono essere svolte presso le strutture del soggetto responsabile del progetto di formazione, altre strutture esterne (quali Università, Enti di ricerca, laboratori, centri di formazione, etc.), altre strutture interne al contraente (unità locali dell'impresa, stabilimenti, laboratori di ricerca, centri di formazione che attuano parte dell'attività formativa alla stregua delle strutture esterne).
No, i co-proponenti intervengono nel progetto svolgendo le attività di competenza ed esponendo i costi direttamente sostenuti.
No, non esistono dei massimali riferiti al costo/ora di formazione.
Se tale circuito/impianto è progettato e realizzato nell'ambito delle attività previste dal progetto il suo intero costo è ammissibile.
Si, è possibile imputare il costo pro-quota del costo relativo al leasing di attrezzature, qualora ricorrano le condizioni previste dal D.P.R. 196 del 3 ottobre 2008.
Il limite è riferito ai costi complessivi del progetto di ricerca.
Ai fini del calcolo delle spese generali si deve prendere in considerazione il costo totale del personale dell'azienda.
In questo caso si utilizzeranno i dati relativi all'ultimo bilancio approvato.
Come esplicitamente riportato nelle Note alla redazione della documentazione (parag. 6.2 Il progetto di formazione. Determinazione dei costi ammissibili) pubblicate unitamente al D.M. 593/2000, i costi per attività di tutoring e per attività di gestione (organizzazione e gestione dei corsi) rientrano nella voce di costo "Costo del personale docente" o nella voce "Costi dei servizi di consulenza", da determinare in base alle modalità indicate nel suddetto documento.
Si, secondo quanto previsto dal DM 593/00 nella voce "Altre spese correnti" vanno riportate le forniture necessarie al progetto di formazione (quali ad es. libri, riviste, materiali di consumo per sperimentazione di laboratorio, ecc.), nonché eventuali prestazioni di terzi necessarie al progetto ma non classificabili come attività di formazione (Selezione, pubblicità, assistenza tecnica e gestionale, ecc.).
No, come esplicitamente riportato nelle Note alla redazione della documentazione (parag. 6.2 Il progetto di formazione. Determinazione dei costi ammissibili) pubblicate unitamente al D.M. 593/2000, non è riconosciuto il costo di strumentazioni e attrezzature esistenti alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi, né potranno essere considerate quote del loro ammortamento.
No, sono ammissibili le spese effettivamente sostenute, come previsto dall'art. 2 del D.P.R. 3.10.08 n. 196.
I costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti comprendono i costi riferiti esclusivamente ad attività di ricerca affidate sia a soggetti giuridici sia a persone fisiche; tali soggetti devono essere individuati in sede di presentazione della domanda di agevolazione.
In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto 2 gennaio 2008 di adeguamento delle disposizioni del decreto 593/00, le spese generali da considerare nel calcolo sono solo quelle riconducibili alle attività di ricerca e sviluppo.
No, il limite del 25% è riferito ad attività da espletare in territori fuori area Convergenza. Nel caso in esame i costi del progetto, complessivamente considerato, saranno imputati alle risorse individuate per ciascuna Regione della Convergenza sulla base dell'effettiva localizzazione delle attività da espletare.
No. In base al disposto del DPR 196 del 3.10.2008, art. 2, sono
ammissibili al cofinanziamento le sole spese effettivamente
sostenute dai beneficiari, che secondo la definizione dell'art. 2
del Reg (CE) 1083/06 sono da intendersi, nel caso dei regimi di
aiuto, come "imprese pubbliche o private che realizzano un singolo
progetto o ricevono l'aiuto pubblico".
Ne deriva che a tutti i soggetti partecipanti al progetto in
termini di proponenti, co-proponenti, società collegate,
consorziate, ecc.. si estende l'obbligo di rendicontare a costi
reali nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di
riferimento. Nel caso specifico, è ammissibile il costo esposto dal
partner come valorizzazione del proprio personale interno.
Si, il software è un costo ammissibile.
Premesso che, in base al disposto del Decreto 2 gennaio 2008, di adeguamento del D.M. 593/00, i brevetti vanno inseriti nella voce attrezzature e strumentazioni e quindi sono rendicontabili solo le relative quote di ammortamento e/o quota d'uso se utilizzato solo parzialmente per il progetto, le spese accessorie (deposito brevetti, redazione del brevetto, ecc.) sono ammissibili solo se capitalizzate nel costo di produzione del brevetto stesso.
No. In base al disposto del DPR 196 del 3.10.2008, art. 2, sono
ammissibili al cofinanziamento le sole spese effettivamente
sostenute dai beneficiari, che secondo la definizione dell'art. 2
del Reg (CE) 1083/06 sono da intendersi, nel caso dei regimi di
aiuto, come "imprese pubbliche o private che realizzano un singolo
progetto o ricevono l'aiuto pubblico".
Ne deriva che a tutti i soggetti partecipanti al progetto in
termini di proponenti, co-proponenti, società collegate,
consorziate, ecc.. si estende l'obbligo di rendicontare a costi
reali nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di
riferimento.
Il Decreto 2 gennaio 2008, di adeguamento del D.M. 593/00, prevede nella voce "Altri costi di esercizio" i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca.
Si, fermo restando la previsione di spesa per consulenti da formulare nel piano finanziario allegato al progetto.
Il progetto di ricerca prevede tra le spese ammissibili la voce "Spese di personale" in cui sono ricompresi i costi relativi a ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito alle attività di ricerca. I costi di personale che non confluiscono in tale voce possono essere rendicontati nella voce Spese generali.
Sono ammissibili solo le tipologie di costo individuate dall'art. 7 dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010.
Si precisa al riguardo che la percentuale sarà determinata come rapporto tra le spese generali aziendali e il costo del personale (dipendente e non dipendente), sulla base dei dati contabili riferiti all'ultimo bilancio approvato, intercettato dal SAL oggetto del rendiconto, ovvero dall'ultimo bilancio utile.
L'art. 12, comma 5, del D.M. 593/2000 stabilisce che per i progetti ammessi all'agevolazione i costi riconoscibili decorrono dal novantesimo giorno successivo al termine fissato per la presentazione dei progetti. A sensi dell'art. 13, comma 2, dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 per quanto non espressamente specificato si osservano le disposizioni contenute nel D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., pertanto tale disposizione si intende applicata anche con riferimento ai progetti presentati nell'ambito del predetto Invito.
Le spese sono ammissibili a condizioni che siano pertinenti, congrue ed effettivamente sostenute a norma del D.P.R. 196 del 3 ottobre 2008.
Secondo quanto disposto dall'art. 12 del D.M. 593/00 il progetto di formazione professionale deve essere rivolto a ricercatori e/o tecnici di ricerca. Il personale esterno in formazione beneficia di un'apposita borsa di studio, incompatibile con alcun tipo di rapporto lavorativo anche se pregresso.
Il costo è rendicontabile nella voce "Costi dei servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini delle attività di ricerca".
La locazione finanziaria di una strumentazione è in costo ammissibile nel rispetto delle condizioni previste dal D.P.R 3 ottobre 2008 n.196. La stessa dovrà essere imputata alla voce Costi degli strumenti e delle Attrezzature.
No, tale limitazione non sussiste con riferimento al progetto di formazione.
La modalità di rendicontazione delle spese generali è specificata nel Decreto 2 gennaio 2008 di adeguamento del D.M. 593/00.
Per il dettaglio delle voci di spesa che contribuiscono a formare le "spese correnti" si rimanda al punto 6.2 delle Note alla compilazione della documentazione, pubblicate unitamente al D.M. 593/00.
Per i progetti presentati a valere sull'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, tale incremento non è ammissibile.
No, le attività di coordinamento possono essere rendicontate solo all'interno della voce "Costo del personale docente".
No, il criterio di ammissibilità dei costi sostenuti per l'acquisto di attrezzature è unico. E' ritenuta ammissibile la quota di ammortamento o la quota d'uso dell'attrezzature senza distinzione del soggetto possessore della stessa.
Si, coerentemente a quanto previsto dal Decreto 2 gennaio 2008 di modifica del D.M. 593/00.
L'azione formativa dovrà essere rispondente all'articolazione
prevista dal D.M. 593/00, in particolare nelle Note alla redazione
della documentazione, pubblicate unitamente a predetto
decreto.
Il costo dell'eventuali azioni formative svolte all'estero sono
ammissibili nel limite fissato dall'art. 1 comma 6 dell'Invito di
cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010. Le spese relative alla
permanenza dei corsisti all'estero sono da imputare alla voce Spese
di trasferta del personale docente e dei destinatari della
formazione, così come previsto al punto 6.2 delle Note per
la compilazione della documentazione, pubblicate unitamente
al D.M. 593/00.
No, il brevetto non può essere venduto all'interno dell'ATI, può essere invece rendicontato il costo dell'ammortamento o la relativa quota d'uso all'interno della voce "Attrezzature e strumentazioni" prevista dal Decreto 2 gennaio 2008 di modifica del D.M. 593/00.