Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011 sono ammissibili i soggetti che dispongono di una sede operativa nelle Regioni della Convergenza.
Come precisato al successivo comma 3 del predetto articolo, solo i soggetti di cui alla lettera b) (Enti e Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilati dalla Amministrazione Pubblica Centrale) sono altresì ammissibili qualora si impegnino a costituire e rendere operativa una sede in tali aree alla data di accettazione dell'Atto Disciplinare. In questo caso, l'efficacia del provvedimento di approvazione del progetto è subordinata alla verifica dell'avvenuto adempimento di tale impegno.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera c) dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011 sono soggetti ammissibili gli organismi di ricerca che "non siano partecipati in alcun modo, né direttamente né indirettamente, da imprese".
La definizione di organismo di ricerca di cui alla Comunicazione
della Commissione 2006/C 323/01 "Disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione" Punto 2.2 lett. d) è riferita agli aiuti di stato
alla ricerca e innovazione e non alla fattispecie oggetto
dell'Avviso. Pertanto, il vincolo dell'assenza di
partecipazione di imprese, introdotto sull'Avviso in ragione delle
finalità e della tipologia di intervento finanziabile, non
contrasta con la definizione di organismo di ricerca contenuta
nella richiamata Comunicazione.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011 sono ammissibili unicamente le Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca vigilate dalla Amministrazione Pubblica Centrale.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) dell'Avviso D.D.
254/Ric del 18 maggio 2011 è ammissibile qualsiasi Ente e
Istituzione Pubblica Nazionale di Ricerca, vigilato dalla
Amministrazione Pubblica Centrale.
Solo i soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 lettere da a) a c) dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011 debbono presentare i Progetti con esclusivo riferimento alle proprie sedi operative, localizzate e già presenti nelle 4 Regioni della Convergenza.
I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) del suddetto Avviso che non dispongano di proprie sedi operative nelle Regioni della Convergenza possono presentare i progetti allegando alla domanda "una formale dichiarazione di impegno, a firma del legale rappresentante, a stabilire e rendere operativa nelle predette regioni una propria sede alla data di accettazione dell'Atto Disciplinare" (cfr. Avviso Articolo 3 comma 3).
Tutti i soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 lettere da a) a c) dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011 debbono presentare i Progetti con esclusivo riferimento alle proprie sedi operative, localizzate e già presenti nelle 4 Regioni della Convergenza.
Ai sensi dell'articolo 3 comma 3 dello stesso Avviso solo i soggetti di cui alla lettera b) (Enti e Istituzioni Pubbliche Nazionali di Ricerca, vigilate dall'Amministrazione Pubblica Centrale), nel caso in cui non dispongano di proprie sedi operative nelle Regioni della Convergenza, possono presentare i progetti allegando alla domanda una formale dichiarazione di impegno, a firma del legale rappresentante, a stabilire e rendere operativa nelle predette regioni una propria sede alla data di accettazione dell'Atto Disciplinare.
Le Piccole Medie Imprese - PMI non sono soggetti ammissibili ai sensi dell'articolo 3 dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011.
Sono ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 dalla lettera a) alla lettera c) dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011.
Per essere considerato soggetto ammissibile ai sensi
dell'articolo 3 comma 1 lettera c), un Consorzio deve
necessariamente rispettare i vincoli di cui al predetto articolo e
quindi non può essere partecipato in alcun modo - né direttamente
né indirettamente e indipendentemente dalla misura e dalla modalità
di partecipazione - da imprese.
Possono presentare domanda di finanziamento i soggetti che, alla data di presentazione del progetto, risulteranno in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011 articolo 3 e quindi i soggetti che "non siano partecipati in alcun modo, né direttamente né indirettamente, da imprese".
I requisiti di ammissibilità devono permanere per tutta la durata del progetto La concessione del finanziamento e il successivo trasferimento delle risorse sono infatti comunque subordinati al mantenimento dei requisiti posseduti e dichiarati al momento della presentazione della domanda.
Non sono ammissibili, ai sensi dell'articolo 3 dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011 gli organismi di ricerca partecipati in qualsiasi modo, direttamente e/o indirettamente, da imprese.
Un elenco ufficiale dei soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011 non esiste, dipendendo da quanto riportato nelle leggi istitutive e negli statuti dei singoli soggetti.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera c) dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011 sono ammissibili gli organismi di ricerca in possesso di tutti i requisiti richiamati dal predetto articolo.
Per essere soggetto ammissibile, un Consorzio deve
necessariamente rispettare i vincoli di cui all'articolo 3
dell'Avviso e quindi non può essere partecipato in alcun modo - né
direttamente né indirettamente e indipendentemente dalla misura e
dalla modalità di partecipazione - da imprese. Se partecipato,
anche indirettamente, da imprese private, pertanto, un consorzio
non rientra tra i soggetti ammissibili ex art. 3 comma 1
dell'Avviso.
Tra i soggetti ammissibili di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 dell'Avviso può rientrare anche un organismo di ricerca iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche del MIUR purché soddisfi ogni singolo requisito richiamato all'articolo 3 comma 1 lett. c) dell'Avviso e quindi: assenza scopo di lucro; principale finalità statutaria consistente nello svolgimento di attività di ricerca scientifica e/o tecnologica e nella diffusione dei risultati; assenza di una qualsiasi partecipazione diretta e/o indiretta da parte di imprese.
Per essere considerati soggetti ammissibili gli organismi di
ricerca non possono essere in alcun modo partecipati, né
direttamente né indirettamente, da imprese.
Un organismo di ricerca con natura giuridica di ScpA a capitale
misto, quindi partecipato sia da enti pubblici che da imprese, non
è un soggetto ammissibile ex art. 3 comma 1 lett. c) dell'Avviso
D.D. 254/Ric. del 18 maggio 2011.
Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera c) dell'Avviso di cui
al D.D. n. 254/Ric del 18 maggio 2011 sono considerati ammissibili
gli organismi di ricerca senza scopo di lucro, indipendentemente
dal proprio status giuridico o fonte di finanziamento la cui
principale attività statuaria consiste nello svolgimento di
attività di ricerca scientifica e/o tecnologica e nel
diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione
o il trasferimento di tecnologie, i cui utili siano
interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione
dei risultati o nell'insegnamento, e che non siano partecipati in
alcun modo, né direttamente né indirettamente, da
imprese.
Se in possesso di tutti requisiti previsti dall'Avviso Decreto
Direttoriale n. 254/Ric del 18 maggio 2011, un Consorzio
Interuniversitario può configurarsi come soggetto ammissibile ai
sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera c).
I limiti di cui all'articolo 3 commi 4, 5 e 6* dell'Avviso 254/Ric del 18 maggio 2011 relativi rispettivamente al numero massimo di progetti individuali (due) e al numero massimo di progetti congiunti (tre) è riferito esclusivamente al singolo proponente, pertanto non tiene conto di eventuali partecipazioni che tale proponente può avere in altri soggetti dotati di personalità giuridica autonoma.
*errata corrige: modifica inserita in data 1 luglio 2011
Ai sensi dell'articolo 6 comma 1 dell'Avviso le risorse finanziarie destinate allo stesso sono pari a complessivi 400,00 Milioni di Euro con copertura a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR 50%) e sul Fondo di Rotazione (FDR 50%).
Le Università non statali possono essere considerate soggetti ammissibili ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera c) dell'Avviso D.D. 254/Ric. del 18 maggio 2011, e solo nel caso in cui rispettino tutti e contestualmente i vincoli di cui al predetto articolo.
Il numero massimo di progetti che ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) può presentare è riferito, allo stesso, nella sua globalità, indipendentemente dalla sede operativa, localizzata nelle Regioni della Convergenza, e indicata nella proposta progettuale.
Una Società Consortile a Responsabilità Limitata di cui fanno parte solo soggetti pubblici, in nessun modo partecipata da imprese, il cui oggetto principale è lo svolgimento di attività di Ricerca e sviluppo e i cui utili vengono reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione dei loro risultati, è un soggetto ammissibile ai sensi dell'articolo 3) comma 1 lett. c) dell'Avviso D.D. n. 254/Ric.
Il numero massimo dei progetti - singoli o congiunti - ed in ogni caso i limiti di cui all'articolo 3 commi 4 5 e 6 dell'Avviso D.D. n. 254/Ric debbono intendersi riferiti alla società consortile nel suo complesso.
In considerazione di quanto disposto con Legge 21.12.1999 n. 508 e s.m.i. i conservatori e le accademie di belle arti rientrano tra i soggetti ammissibili di cui all'articolo 3 comma 1 lett. a) dell'Avviso D.D. n. 254/Ric del 18 maggio 2011.
I soggetti ammissibili sono esclusivamente quelli indicati all'articolo 3 comma 1 dell'Avviso D.D. n. 254/Ric. Le imprese, che non rientrano tra i soggetti ammissibili, possono partecipare al progetto non in qualità di proponenti ma solo svolgendo attività riconducibili alla voce e) Prestazioni di terzi per consulenze scientifiche e applicazioni tecnologiche del progetto di potenziamento.
Tra i soggetti ammissibili di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 dell'Avviso D.D. n. 254/Ric può rientrare anche una fondazione iscritta all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche del MIUR purché soddisfi ogni singolo requisito richiamato all'articolo 3 comma 1 lett. c) dell'Avviso e quindi: assenza scopo di lucro; principale finalità statutaria consistente nello svolgimento di attività di ricerca scientifica e/o tecnologica e nella diffusione dei risultati; assenza di una qualsiasi partecipazione diretta e/o indiretta da parte di imprese.
Una rete di laboratori pubblici di ricerca che intende presentare un progetto a valere sull'Avviso D.D. 254/Ric, preliminarmente alla presentazione del progetto stesso, dovrà costituire e non solo impegnarsi a costituire, un Consorzio con tutti i soggetti pubblici interessati. Sarà il consorzio, nuovo soggetto giuridico appositamente costituito, a poter presentare un progetto dovendo configurare come soggetto ammissibile ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lett. c) dell'Avviso.
Nell'ipotesi in cui si intenda presentare un progetto congiunto tutti i soggetti dovranno rispettare i vincoli di cui all'articolo 3, dell'Avviso D.D. 254/Ric.
Un consorzio interuniversitario con riconoscimento della personalità giuridica del MIUR ed avente, da statuto, rappresentati del MIUR e del MEF nel proprio collegio dei revisori dei Conti, è un soggetto ammissibile ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lett. c) dell'Avviso se possiede tutti i requisiti di cui al richiamato comma e quindi: assenza scopo di lucro; principale finalità statutaria consistente nello svolgimento di attività di ricerca scientifica e/o tecnologica e nella diffusione dei risultati; assenza di una qualsiasi partecipazione diretta e/o indiretta da parte di imprese.
Tra la documentazione richiesta per la presentazione del progetto di potenziamento non sono previsti Studi di Fattibilità.
Il Dipartimento, pur se dotato di autonomia gestionale ed economica, non rientra tra i soggetti ammissibili ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera a) dell'Avviso. Pertanto il numero massimo dei progetti - singoli o congiunti - ed in ogni caso i limiti di cui all'articolo 3 commi 4 5 e 6 debbono intendersi riferiti all'Università nel suo complesso e nella sua globalità, indipendentemente dal Dipartimento che svolgerà l'attività progettuale.
Le imprese private non sono considerate soggetti ammissibili ai sensi dell'articolo 3 comma 1 dell'Avviso di cui al D.D. n. 254/Ric del 18 maggio 2011.
L'articolo 3 comma 3 dell'Avviso dispone che, per i soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) del D.D. n. 254/Ric, l'impegno a stabilire e rendere operativa nelle Regioni della Convergenza una propria sede, dovrà essere soddisfatto, alla data di accettazione dell'Atto Disciplinare. In tale caso, l'efficacia del provvedimento ministeriale di approvazione del Progetto è subordinata al positivo esito delle verifiche in ordine all'adempimento dell'impegno assunto.
Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18
maggio 2011 i soggetti ammissibili indicati al comma 1 del
richiamato articolo debbono presentare Progetti con esclusivo
riferimento alle proprie sedi operative, localizzate e già presenti
nelle quattro Regioni della Convergenza.
Solo nel caso dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
b) possono presentare un progetto allegando una formale
dichiarazione di impegno a costituire una propria sede in area
Convergenza alla data di accettazione dell'Atto Disciplinare.
In considerazione delle finalità dell'Avviso, pertanto, i soggetti
proponenti possono presentare esclusivamente un progetto per il
potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e
tecnologiche riferite ad una propria sede costituita o da
costituire nell'ipotesi dei soggetti di cui alla richiamata lett.
b).
L'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011 non prevede la
costituzioni di Associazioni Temporanee di Scopo.
Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18
maggio 2011 i soggetti ammissibili indicati al comma 1 del
richiamato articolo debbono presentare Progetti con esclusivo
riferimento alle proprie sedi operative, localizzate e già presenti
nelle quattro Regioni della Convergenza
Solo nel caso dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
b) possono presentare un progetto allegando una formale
dichiarazione di impegno a costituire una propria sede in area
Convergenza alla data di accettazione dell'Atto Disciplinare.
In considerazione delle finalità dell'Avviso, pertanto, i soggetti
proponenti possono presentare esclusivamente un progetto per il
potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e
tecnologiche riferite ad una propria sede costituita o da
costituire nell'ipotesi dei soggetti di cui alla richiamata lett.
b).
Tutti i soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. c) dell'Avviso, indipendentemente dalla presentazione di un progetto individuale piuttosto che congiunto, devono avere proprie sedi operative, localizzate e già presenti all'atto della presentazione della domanda, nelle 4 Regioni della Convergenza (cfr. art. 3 comma 2 dell'Avviso).
Sono soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. c) dell'Avviso gli organismi di ricerca che soddisfino tutti i requisiti ivi richiamati, indipendentemente dall'iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche del MIUR (cfr. FAQ n. 13).
Ai sensi dell'articolo 3, comma 6 dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011 due enti di ricerca della stessa regione possono presentare un progetto congiunto.
Una Fondazione costituita da soggetti pubblici a livello nazionale e università privata internazionale è un soggetto ammissibile solo se in possesso di tutti i requisiti richiamati dall'articolo 3, comma 1, lettera c) dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011.
Fermo restando che un organismo di ricerca deve possedere di tutti i requisiti previsti dall'articolo 3 comma 1 lettera c) dell'Avviso D.D. n. 254/Ric del 18 maggio 2011, la Fondazione è un soggetto ammissibile se non è partecipata in alcun modo dalle imprese, pur avendo queste ultime contribuito alla costituzione della Fondazione stessa attraverso donazioni.
Possono presentare progetti unicamente i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1 lettere a), b) e c), dell'Avviso D.D. n.
254/Ric del 18 maggio 2011.
Il Laboratorio della Provincia, se dotato di personalità giuridica,
può essere esso stesso un soggetto ammissibile, ai sensi
dell'articolo 3, comma 1 lettera c) dell'Avviso, purché in possesso
di tutti i requisiti previsti dal medesimo articolo.
Nel caso in cui l'organismo di ricerca preveda nel proprio
statuto, o in altra documentazione analoga, la possibilità di
operare tramite le sedi operative dei propri soci, è possibile che
tale organismo di ricerca presenti un progetto di rafforzamento
strutturale riguardante oltre che la propria sede operativa anche
le sedi operative dei propri i soci, purché le singole sedi siano
ubicate nelle Regioni della Convergenza, sia esistente e dimostrato
un collegamento funzionale con il progetto di potenziamento
dell'organismo di ricerca, i relativi costi siano sostenuti
dall'organismo di ricerca stesso.
Nel caso in cui i soci mettano a disposizione dell'organismo di
ricerca proprie sedi l'accordo dovrà essere formalizzato attraverso
un atto formale di impegno in cui sia individuata una sede
operativa adibita al progetto.
Ai sensi dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011 sono
ammissibili esclusivamente i soggetti indicati all'articolo 3
dell'Avviso richiamato.
Nel caso di organismi di ricerca, sono ammissibili i soggetti in
possesso di tutti i requisiti indicati alla lettera c) del predetto
articolo, incluso la condizione di non essere partecipati in alcun
modo da imprese, pertanto in sede di verifica sarà valutata la
natura industriale del soggetto.
Se gli utili netti, salvo accantonamenti per la riserva legale, vengono interamente investiti in attività di ricerca, il requisito previsto all'articolo 3, comma 1, lettera c) dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011 in esame si ritiene soddisfatto.
Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18
maggio 2011 i soggetti ammissibili indicati al comma 1 del
richiamato articolo debbono presentare Progetti con esclusivo
riferimento alle proprie sedi operative, localizzate e già presenti
nelle quattro Regioni della Convergenza. Solo nel caso dei soggetti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) possono presentare un
progetto allegando una formale dichiarazione di impegno a
costituire una propria sede in area Convergenza alla data di
accettazione dell'Atto Disciplinare.
Gli organismi di ricerca indicati all'articolo 3 comma 1 lettera c)
non aventi proprie sedi in area Convergenza possono partecipare al
progetto svolgendo attività che potranno essere ricomprese nella
voce e) prestazioni di terzi per consulenze scientifiche e
applicazioni tecnologiche di cui all'articolo 5 comma 1 lettera
e..
Possono presentare progetti, in qualità di proponenti,
esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1
dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011.
Il comune non è un soggetto ammissibile non rientrando in alcuna
delle tre tipologie indicate alle lettere a, b, c del predetto
articolo.
Possono presentare progetti, in qualità di proponenti,
esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1
dell'Avviso D.D. 254/RIC del 18 maggio 2011.
Un'ARPA può rientrare nella fattispecie degli organismi di ricerca
solo se in possesso di tutti i requisiti di cui alla lettera c) del
predetto articolo, non ultimo quello della "principale finalità
statutaria consistente nello svolgimento di attività di ricerca
scientifica e/o tecnologica e nel diffonderne i
risultati".