Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011, il limite dello 0,25% previsto per i costi correlati alla predisposizione dei documenti di cui ai punti da a) a d) dell'articolo 4 comma 3, è riferito al totale dei costi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, quindi comprensivi dei costi previsti per il progetto di formazione.
L'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011 non prevede la possibilità di ammettere al finanziamento costi riferiti ad attività da espletare al di fuori delle Regioni della Convergenza.
No, sono ammissibili solo i costi sostenuti all'interno dell'area della Convergenza
La Sezione II del documento "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili", richiamato all'art. 5 dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011, prevede che le spese siano effettivamente sostenute dall'attuatore che è tenuto a esporre a rendicontazione le spese effettivamente liquidate.
Nel rispetto del principio della flessibilità complementare
previsto dall'articolo 34 del Regolamento (CE) 1083/2006, gli
interventi formativi finanziati nell'ambito del PON Ricerca e
Competitività devono essere strettamente funzionali al
raggiungimento degli obiettivi del progetto che rientra nell'ambito
di intervento del FESR.
Con riferimento all'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011, dunque,
fermo restando che le finalità del Progetto di Formazione devono
essere coerenti con le finalità del Progetto di Potenziamento e
strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi di
quest'ultimo, l'ammissibilità della spesa è vincolata dalla
localizzazione della spesa, pertanto sono ammissibili solo le spese
sostenute, in area Convergenza, dai soggetti ammissibili di cui
all'articolo 3 del richiamato Avviso.
No, l'Avviso è rivolto esclusivamente ad azioni di potenziamento strutturale e relative attività formative.
Come previsto dall'Avviso D.D. n. 254/Ric del 18 maggio 2011 e ribadito nel documento "Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili" nella Sezione II - Criteri di ammissibilità dei costi: "(...) una spesa é eleggibile se presenta le seguenti caratteristiche: deve essere stata sostenuta entro i termini di eleggibilità, ovvero dal 1 gennaio 2007 (per i progetti che abbiano già sostenuto spesa) ed entro e non oltre il 31 dicembre 2014, e comunque non oltre la data di completamento delle attività del progetto, ad esclusione dei costi di cui all'articolo 5 comma 3 dell'Avviso n. 254 del 18 maggio 2011 la cui ammissibilità decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del predetto Avviso (cfr (.......) art. 5), comma 5). Si precisa al riguardo che con riferimento alle attività e quindi ai costi relativi alle attività di formazione la data di ammissibilità decorre dalla data di accettazione dell'Atto Disciplinare (cfr Avviso art. 5 comma 5)".
Nella Voce "Prestazioni di terzi per consulenze scientifiche e applicazioni tecnologiche" di cui all'articolo 5 comma 1 lettera e) rientrano i costi per attività di consulenza scientifica, purchè siano finalizzate al progetto e debitamente motivate.
Sono ammissibili entrambe le tipologie purchè i costi esposti a rendiconto siano in linea con quanto previsto nel documento "Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili", richiamato all'articolo 5 dell'Avviso D.D. n. 254/Ric del 18 maggio 2011, nella Sezione II, intervento formativo, tipologia di costo F) Costi dei destinatari della Formazione.
Si, la selezione dei formandi può riguardare anche coloro che non hanno residenza nelle Regioni Convergenza.
Il personale dipendente che partecipa all'intervento formativo è valorizzato sulla base del costo orario per la cui determinazione si fa riferimento a quanto illustrato nella Sezione II del documento "Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili", alla voce di costo analitica A.1. relativa alla tipologia di spesa A) Spese tecniche, relative all'intervento di adeguamento e rafforzamento strutturale. L'importo da rendicontare sarà determinato in base alle ore effettive dedicate al progetto di formazione (ore di frequenza ai corsi e alle attività formative previste) e al costo orario del dipendente.
No, la voce di costo a) Costo del personale docente, di cui all'articolo 5 comma 2 dell'Avviso, comprende solo il personale interno ed esterno direttamente impegnato nello svolgimento delle attività di docenza.
No, nella Sezione II del documento "Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili" i costi per la progettazione dei moduli formativi sono previsti nella tipologia di spesa C) Altre spese correnti, voce di costo analitica C.2. Selezione formandi, organizzazione e gestione corsi, preparazione attività didattica.
L'articolo 4 comma 4 dell'Avviso di cui al D.D. n. 254/Ric del 18 maggio 2011, prevede che il costo del progetto nel suo complesso, quindi ivi comprese le attività di formazione, non può essere inferiore a 15 milioni di euro e superiore a 45 milioni di euro.
I costi sostenuti per la realizzazione di opere edili, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili e impianti tecnologici, realizzati in conformità con le norme sugli appalti pubblici, destinati o da destinare ad attività tecnico-scientifiche, sono ammissibili nella misura massima del 30% del costo totale dell'intervento di adeguamento e rafforzamento strutturale.
No, l'Avviso di cui al D.D. n. 254/Ric non contempla tra i costi ammissibili del progetto, spese di tipo gestionale ma solo azioni di potenziamento strutturale e relative attività formative.
In tali voci di costo sono ricomprese le attività prestate da soggetti terzi di qualsiasi natura. Nel caso in cui le consulenze o le prestazioni siano affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con il soggetto attuatore, le disposizioni sulla determinazione e imputazione dei costi sostenuti si intendono estese anche ai "collegati" da intendersi come soci e consorziati.
È ammissibile il costo di nuove attrezzature acquistate a far data dal 1 gennaio 2007.
L'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011 non prevede tali spese come costi ammissibili.
Ai sensi dell'art.5 dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011 sono ammissibili i costi relativi ad opere edili di realizzazione, adeguamento e ristrutturazione. Pertanto, le suddette opere possono essere realizzate su immobili appartenenti al demanio regionale purchè strettamente finalizzate al progetto. Tuttavia tale elemento sarà preso in considerazione dalla Commissione di valutazione anche in ordine alla durata della concessione in uso degli immobili e alle modalità con cui vengono realizzati i suddetti interventi.
Ai sensi dell'art.5 dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011 sono ammissibili i costi relativi alla realizzazione di reti di collegamento tra diverse strutture scientifiche e/o alta formazione. I costi di acquisizione in nolo dei collegamenti delle attrezzature di rete sono ammissibili ove considerate in sede di valutazione congruenti e pertinenti e strettamente funzionali ai costi di realizzazione delle reti.
Si i costi di realizzazione di reti di collegamento tra strutture scientifiche localizzate in tutte e 4 le suddette regioni sono ammissibili, tenuto conto altresì che l'Avviso D.D. n. 254/Ric del 18 maggio 2011, privilegia gli interventi a carattere sovra regionale (art. 1 comma 5).
Si, non è previsto il principio della localizzazione per le società che si configurano come prestatori d'opera o di servizi, tuttavia le attività da svolgere devono essere strettamente pertinenti e coerenti con il progetto di potenziamento.
Si, non è previsto il principio della localizzazione per le società che si configurano come prestatori d'opera o di servizi, tuttavia le attività da svolgere devono essere strettamente pertinenti e coerenti con il progetto di potenziamento.
Non esiste il vincolo della localizzazione per le aziende fornitrici di beni e/o servizi. È tuttavia necessario che il bene/servizio acquistato sia strettamente pertinente, coerente e funzionale al progetto e che il beneficio derivante dal bene sia riconducibile al soggetto attuatore che ha sede in area Convergenza.
I trasferimenti che lo Stato fa alle università/enti a titolo di risorse ordinarie per finanziare la normale gestione degli stessi non rientrano nella casistica del "doppio finanziamento" in quanto si configurano come un apporto finanziario al bilancio e rappresentano quindi fondi propri dell'ente/università. Rientrano invece in tale fattispecie i finanziamenti ricevuti per finalità specifiche di acquisto o per la realizzazione di progetti.
Ai sensi dell'articolo. 5, comma1, lettera e) dell'Avviso D.D.
254/Ric del 18 maggio 2011 non esiste un massimale per le
prestazioni di terzi per consulenze scientifiche e applicazioni
tecnologiche, tuttavia la congruità dei relativi costi sarà presa
in considerazione in sede di valutazione. In fase di presentazione
della domanda di finanziamento non è obbligatorio indicare i
nominativi dei consulenti da impiegare nel progetto e il tipo di
prestazione.
Nella elaborazione del progetto, tuttavia, è necessario riportare
tutte le informazioni richieste all'articolo 4, comma 8.
La nota 3 è riferita a tutta la riga.
La documentazione giustificativa è quella indicata, per ciascuna voce di costo ammissibile, nelle "Linee Guida per la determinazione dei costi ammissibili". Si ricorda che non sono ammissibili spese che sono state già finanziate con risorse nazionali e/o comunitarie e quindi consuntivate su altri bandi.
Le spese di gestione e amministrazione non sono ammissibili ai sensi dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011.
Come precisato nelle "Linee Guida per la determinazione dei costi ammissibili", alla lettera C) dell' "Intervento di adeguamento e rafforzamento strutturale", è ammissibile il costo di acquisto delle apparecchiature e attrezzature scientifiche e tecnologiche e non le quote di ammortamento.
Non è previsto il principio della localizzazione per le società e/o professionisti che si configurano come prestatori d'opera o di servizi, tuttavia le attività da svolgere devono essere strettamente pertinenti e coerenti con il progetto di potenziamento.
Il costo di acquisto di un terreno su cui realizzare opere edili non è tra i costi ammissibili ai sensi dell'articolo 5 comma 1 dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011.
Si.
Secondo quanto previsto dalle "Linee Guida per la determinazione dei costi ammissibili", il costo personale dipendente, indipendentemente dalla data di assunzione e dalla tipologia di contratto (a tempo indeterminato o determinato), è ammissibile alla voce F) del progetto di formazione, tuttavia le attività formative previste devono essere strettamente pertinenti e coerenti con il progetto di potenziamento e con la mansione assegnata al dipendente.
Si, purchè sia funzionale al progetto.
No, questa tipologia di spesa non è prevista dalla voce di costo E) dell'"Intervento di adeguamento e rafforzamento strutturale", riportata nelle "Linee Guida per la determinazione dei costi ammissibili".
Nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida per la determinazione dei costi ammissibili alla voce E) dell'"Intervento Formativo"sono ammissibili costi per servizi di consulenza nei limiti concessi dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento e purché non si configuri una delega di attività.
No, l'affidamento di attività formative a soggetti terzi è ammissibile nei limiti concessi dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, che escludono le attività di delega quali: direzione, coordinamento e segreteria organizzativa e attività di specie in quanto non considerate ammissibili ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 2/09 paragrafi 4.1 e 4.2.
L'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011 non prevede alcun massimale al riguardo, tuttavia la struttura del corso formativo e i costi relativi alle borse di studio saranno presi in considerazione dalla Commissione di Valutazione che ne dovrà verificare la coerenza, la congruità e la pertinenza.
Il costo dei tutor per attività di training on the job, poiché non si configura come attività di docenza, non è un costo ammissibile ai sensi dell'articolo 5 comma 2 dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011.
I profili a) e b) del comma 7 articolo 4 dell'Avviso D.D. 254/Ric sono rivolti sia a personale interno che esterno.
La natura residenziale o semi residenziale del corso è connessa
alla possibilità di garantire agli allievi, nel primo caso un
servizio di vitto e alloggio, nel secondo caso solo il servizio di
vitto.
Il soggetto attuatore può sostenere direttamente i costi di vitto e
alloggio nel rispetto dei massimali indicati nelle "Linee Guida per
la determinazione dei costi ammissibili", Sezione III, lettera B),
categoria B.2.
Nel caso in cui le consulenze o le prestazioni siano affidate a
soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con il soggetto
attuatore, le disposizioni sulla determinazione e imputazione dei
costi sostenuti si intendono estese anche ai "collegati" da
intendersi come soci e consorziati.
Si precisa al riguardo che nel caso di attività formative
l'affidamento dello svolgimento delle suddette attività è possibile
soltanto se ricorrono le condizioni previste alla voce E.2 Società
delle Linee Guida per la determinazione dei costi ammissibili:
"In questa voce sono compresi i costi sostenuti per la
formazione erogata direttamente dalla società che ha venduto
l'attrezzatura specifica e rendicontata per l'intervento di
adeguamento e rafforzamento strutturale. Trattandosi di un servizio
accessorio e complementare alla fornitura dell'attrezzatura, non si
costituisce come delega di attività, altrimenti vietata dalla
Circolare 2/2009 del MLPS".
Le procedure di affidamento delle consulenze e
prestazioni in caso di soggetti terzi con rapporto di
cointeressenza, purché non si configuri una delega di
attività, devono rispettare le disposizioni
contenute nella normativa comunitaria e nazionale di
riferimento.
Nell'ipotesi in cui l'affidamento delle attività dovesse avvenire
ad opera di un soggetto pubblico, lo stesso
dovrebbe affidare nel pieno rispetto della normativa
applicabile per i contratti pubblici di servizi, forniture e
lavori di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. come ulteriormente
modificato dal relativo Regolamento attuativo D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 nonché in aderenza a quanto disposto in
ulteriore eventuale regolamentazione interna, se
presente e predisposta dal soggetto (es. Regolamento per gli
acquisti, procedure interne, etc.).
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 dell'Avviso D.D. 254 del 18 maggio 2011, il Tutor non figura tra i costi ammissibili.
Lo stage e l'attività di traning on the job sono da considerarsi alla stessa stregua, pertanto, come riportato alla FAQ 41 il costo dei tutor, poiché non si configura come attività di docenza, non è un costo ammissibile ai sensi dell'articolo 5 comma 2 dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011. Il personale dedicato ad attività differenti dalla tutorship viene retribuito secondo le modalità previste alla voce A) relativa all'intervento formativo delle Linee Guida per la determinazione di spese ammissibili.
Le spese di progettazione riferibili all'attività espletata da
un esperto a supporto della predisposizione di gare sono imputabili
alla voce A - Spese tecniche.
Le spese riferite ad attività di natura tecnico-scientifica sono
imputabili alla voce E) dell'Intervento di adeguamento e
rafforzamento strutturale, all'interno delle Linee Guida per la
determinazione delle spese ammissibili "Questa voce comprende i
costi sostenuti per attività di consulenza scientifica e per
applicazioni tecnologiche, commissionate a terzi, sia in quanto
persone fisiche sia in quanto soggetti giuridici, che siano
finalizzate all'investimento e debitamente motivate". In sede
di valutazione sarà verificata il collegamento funzionale, la
pertinenza e la congruità dei relativi costi.
Come indicato alla lettera F) dell'intervento di adeguamento e rafforzamento strutturale, all'interno delle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili "In questa voce sono ammissibili i costi per le spese sostenute per avvisi pubblici (pubblicazione bandi di gara, manifesti, inserzioni sui giornali, spot televisivi, etc.) o per la preparazione di convegni, seminari, o ogni altra forma divulgativa finalizzata alla pubblicizzazione dell'intervento di investimento, secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1828/2006 Sezione 1 riguardante gli obblighi in materia di informazione e pubblicità e dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici."
Ai sensi dell'articolo 5 comma 1 dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011, alle spese tecniche di cui alla lettera a), comprensive delle sole spese per attività di collaudo, sono imputabili anche costi di personale interno, come esplicitato nelle Linee guida per la determinazione dei costi ammissibili. In sede di valutazione sarà verificato il collegamento, la pertinenza e la congruità dei relativi costi.
No, ai sensi dell'Avviso 254 del 18 maggio 2011 l'acquisto di banche dati non rientra tra i costi ammissibili.
Tenuto conto che l'affidamento di attività di formazione è possibile soltanto se ricorrono le condizioni previste alla voce E.2 Società delle Linee Guida per la determinazione dei costi ammissibili, eventuali costi per l'organizzazione e la preparazione di parti di attività formative dovranno essere imputati alla voce C.2 dell'Intervento formativo, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento e purchè non si configuri delega di attività.
Le spese di trasferta sono ammissibili alla voce B) dell'Intervento formativo di cui alle Linee guida per la determinazione dei costi ammissibili. La tipologia di attività formative e la funzionalità rispetto alle attività del Progetto saranno prese in considerazione dalla Commissione di valutazione che dovrà verificare la coerenza, la congruità e la pertinenza dei relativi costi all'interno dell'intervento proposto. Non sono ammissibili i costi di promozione e diffusione dei risultati da collegarsi ad eventi organizzati nell'ambito di missioni internazionali.
No, ai sensi dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011 le spese di locazione non rientrano tra i costi ammissibili.
Le Linee guida per la determinazione dei costi ammissibili
recita per la voce C) "Questa voce comprende il costo di
acquisto di apparecchiature e strumentazioni scientifiche e
tecnologiche, comprensivo dei costi relativi ad eventuali oneri
accessori (dazi doganali, trasporto, imballaggio, installazione,
etc.) ed escludendo ogni ricarico per intermediazione commerciale……
Nell'ambito di tale tipologia di attrezzature non sono ritenuti
ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto di PC portatili, PC
palmari, iPad, cellulari, smartphone e altre tecnologie non
strettamente funzionali al progetto, e di materiale di consumo
specifico (p.e. toner per stampanti, CD ROM, chiavi USB,
etc)."
Ne consegue che costi per arredi di laboratorio, con esclusione
degli arredi di ufficio, sono ritenuti ammissibili purché
rispettino le condizioni previste e purché valutati coerenti,
congrui e pertinenti dalla Commissione di Valutazione.
Le Linee guida per la determinazione dei costi ammissibili recita per la voce A) "Questa voce comprende i costi sostenuti per le attività strettamente attinenti al progetto, quali progettazione, direzione lavori e collaudo, nella misura massima del 10% del costo totale dell'intervento di adeguamento e rafforzamento strutturale", pertanto costi del personale interno sono ammissibili solo se riferiti a tali attività.
I costi indicati all'articolo 5 comma 3 dell'Avviso D.D. 254/Ric
del 18 maggio 2011 possono afferire anche ad attività di
aggiornamento dei documenti indicati all'articolo 4, comma 3 del
predetto Avviso.
Si precisa che tali documenti dovranno, comunque, essere
obbligatoriamente allegati al Progetto e che comunque ogni modifica
dovrà essere autorizzata dal Ministero, nei limiti previsti
dall'articolo 5 comma 3 dell'Avviso.
Per quanto riguarda il Personale Interno è vincolante il principio della localizzazione, non previsto invece per il Personale Esterno (cfr FAQ 23). E' previsto altresì il principio della NON* localizzazione per le società che si configurano come prestatori d'opera o di servizi, tuttavia le attività da svolgere devono essere strettamente pertinenti e coerenti con il progetto di potenziamento. Tale elemento sarà preso in considerazione in sede di valutazione e, successivamente, in fase di controllo delle rendicontazioni periodiche.
* errata corrige del 22/07/2011
No, questa tipologia di spesa non è prevista dalla voce di costo F) dell'"Intervento Formativo", riportata nelle "Linee Guida per la determinazione dei costi ammissibili".
L'affidamento da parte del soggetto proponente dello svolgimento
di parti del progetto formativo è possibile soltanto se ricorrono
le condizioni previste alla voce E.2 Società delle Linee Guida per
la determinazione dei costi ammissibili: "In questa voce sono
compresi i costi sostenuti per la formazione erogata direttamente
dalla società che ha venduto l'attrezzatura specifica e
rendicontata per l'intervento di adeguamento e rafforzamento
strutturale. Trattandosi di un servizio accessorio e complementare
alla fornitura dell'attrezzatura, non si costituisce come delega di
attività, altrimenti vietata dalla Circolare 2/2009 del
MLPS".
Tenuto conto di quanto previsto dalle suddette Linee Guida,
eventuali costi riconducibili esclusivamente alla selezione dei
formandi, all'organizzazione e alla preparazione di parti di
attività formative sono ammissibili e dovranno essere imputati alla
voce C.2 dell'Intervento formativo.
L'affidamento di attività formative a soggetti terzi, in ogni caso,
è ammissibile nei limiti concessi dalla normativa comunitaria e
nazionale di riferimento, che escludono le attività di delega
quali: direzione, coordinamento e segreteria organizzativa e
attività di specie in quanto non considerate ammissibili ai sensi
della Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle
Politiche Sociali n. 2/09 paragrafi 4.1 e 4.2.
Tenuto conto di quanto previsto dalle Linee Guida per la
determinazione delle spese ammissibili, è possibile affidare a
Società esclusivamente attività quali la selezione dei formandi,
l'organizzazione e la preparazione di parti di attività formative,
i cui costi sono riconducibili alla voce C.2 dell'Intervento
formativo.
L'affidamento di attività formative a soggetti terzi, in ogni caso,
è ammissibile nei limiti concessi dalla normativa comunitaria e
nazionale di riferimento, che escludono le attività di delega
quali: direzione, coordinamento e segreteria organizzativa e
attività di specie in quanto non considerate ammissibili ai sensi
della Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle
Politiche Sociali n. 2/09 paragrafi 4.1 e 4.2.
In fase di presentazione della domanda di finanziamento non è
obbligatorio indicare i nominativi dei consulenti da impiegare nel
progetto e il tipo di prestazione.
Per quanto riguarda il Personale Interno è vincolante il principio della localizzazione, non previsto invece per il Personale Esterno (cfr FAQ 23, FAQ 57), si sottolinea comunque che le attività da svolgere devono essere strettamente pertinenti e coerenti con il progetto di potenziamento. Tale elemento sarà preso in considerazione in sede di valutazione e, successivamente, in fase di controllo delle rendicontazioni periodiche.
Nella sezione "Costi del Progetto di Potenziamento per Soggetto", presente sul sistema Sirio del CILEA, in corrispondenza della colonna riferita all'importo già sostenuto vanno inseriti i costi sostenuti e già quietanzati, mentre nella colonna importo complessivo vanno inseriti i costi sostenuti e i costi ancora da sostenere, ivi inclusi quelli derivanti da atti di impegno già assunti, ma non ancora quietanzati alla data di presentazione della domanda.
Con riferimento all'articolo 5 comma 1 dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011 è possibile fare ricorso all'IRU per l'acquisizione di tratte in fibra finalizzata alla realizzazione di infrastrutture di rete, purchè tale scelta sia funzionale al progetto. Il costo dovrà essere imputato alla voce D) prevista per l'intervento di adeguamento e rafforzamento strutturale di cui alla Sezione III del documento "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili". In sede di valutazione sarà verificato il collegamento, la pertinenza e la congruità dei relativi costi, anche in ordine alla durata del contratto.
Come indicato alla lettera C) dell'intervento di adeguamento e rafforzamento strutturale della Sezione III delle Linee Guida non sono ammesse spese per l'acquisizione di mezzi di trasporto.
L'acquisto di un fabbricato esistente non rientra tra le spese ammissibili, ai sensi dell'articolo 5 dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011.
Non è necessario, in fase di presentazione della domanda
allegare alla documentazione preventivi di spesa per l'acquisizione
di strumentazioni/attrezzature, ma deve essere indicato il relativo
costo nel piano di spesa e devono essere riportati tutti gli
elementi a supporto dei costi di acquisizione pianificati (indagini
di mercato).
Resta inteso che, in sede di rendicontazione le spese sostenute per
l'acquisto di attrezzature e strumentazioni scientifiche dovranno
essere giustificate dalla documentazione elencata nel documento
delle Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili
alla SEZIONE III, Voce di costo C)
No, sono ammissibili esclusivamente costi di promozione e diffusione dei risultati solo se collegati alla pubblicazione di avvisi pubblici o ad azioni di pubblicizzazione del Progetto, secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1828/2006 Sezione 1 riguardante gli obblighi in materia di informazione e pubblicità e dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici. Il collegamento funzionale, la pertinenza e la congruità della spesa, pertanto, saranno presi in considerazione in sede di valutazione del progetto.
Per incarichi affidati per lo svolgimento di prestazioni di terzi, lettera E) delle Linee Guida per la determinazione dei costi ammissibili, anche in caso di rapporto di cointeressenza con il soggetto proponente non è vincolante il principio della localizzazione. La cointeressenza è valutata con riferimento unicamente al soggetto affidatario della consulenza/prestazione.
Le spese sostenute per il personale interno, al fine di fornire un contributo tecnico scientifico funzionale all'intervento, impegnato in attività di selezione e aggiudicazione della gara di appalto e in attività a supporto della predisposizione di gare sono ammissibili e dovranno essere imputati alla voce "A.1 Personale interno" della tipologia di costo Spese tecniche, purché l'attività svolta, o da svolgere, non si configuri quale attività gestionale e amministrativa non ammissibile nell'ambito dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011. In sede di valutazione sarà verificato il collegamento funzionale, la pertinenza e la congruità dei relativi costi.
Per la voce D) Realizzazione di reti di collegamento tra apparecchiature di laboratorio e/o reti di collegamento tra diverse strutture scientifiche e/o alta formazione nel sistema SIRIO non è stato inserito il riferimento al costo del personale, in quanto i costi del personale interno afferenti alla realizzazione di reti di collegamento possono essere correttamente imputati alla Voce A) Spese Tecniche e non alla Voce E) Prestazioni di terzi per consulenze scientifiche e applicazioni tecnologiche.
Il costo di acquisto di fabbricati e/o terreni su cui realizzare
opere edili non è tra i costi ammissibili ai sensi dell'articolo 5
comma 1 e 2 dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011 sia per il
progetto di potenziamento che per il progetto di formazione.
Nella FAQ 33 si precisa che il costo di acquisto di un terreno su
cui realizzare opere edili non è tra i costi ammissibili ai
sensi dell'articolo 5 dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011,
e nella FAQ 28, coerentemente, si chiarisce che anche per il
progetto di formazione i costi relativi all'acquisto di mobili,
attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e
terreni non sono ammissibili come da normativa
comunitaria (Regolamento (CE) 1081/06), indipendentemente da quanto
ulteriormente previsto dall'Avviso.
Il "costo dei destinatari della formazione" è ammissibile fino ad un massimo pari al totale dei costi da a) ad e), con riferimento a tutto il progetto di formazione nella sua interezza.
Un soggetto proponente può presentare un progetto congiunto insieme ad una sua società in house purchè questa risulti ammissibile ai sensi dell'articolo 3 comma 1 dell'Avviso o, in alternativa, la stessa società in house può partecipare al progetto svolgendo attività di consulenza nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida per la determinazione dei costi ammissibili:
Resta inteso che l'Avviso di cui al D.D. n. 254/Ric non contempla tra i costi ammissibili del progetto, spese di funzionamento e gestione ma solo interventi di potenziamento strutturale e correlate attività formative.
Se ricorrono le condizioni previste nel documento Linee guida
per la determinazione delle spese ammissibili alla SEZIONE II
"Criteri di ammissibilità dei costi" al paragrafo 6) Criterio di
ammissibilità dell'IVA, i costi del progetto di potenziamento e del
progetto di formazione sono intesi IVA inclusa.
Le Linee Guida, nello specifico, prevedono che "A riguardo
dell'ammissibilità dell'IVA si riporta il contenuto di cui all'art.
7 del DPR 196/2008 "Regolamento di esecuzione del
regolamento (CE) n. 1083/2006:
1. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e
definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile
solo se non sia recuperabile.
2. Nei casi in cui il beneficiario è soggetto ad un regime
forfettario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di
imposta sul valore aggiunto, l'IVA pagata è considerata
recuperabile ai fini del comma 1."