Non è richiesto che i soggetti possano presentare progetti solo se hanno già presentato altra richiesta di potenziamento strutturale. Come indicato nel richiamato articolo al comma 1, il progetto deve solo evidenziare le esigenze di potenziamento delle strutture di ricerca e dei laboratori dei soggetti proponenti e, ai sensi del successivo comma, evidenziare il carattere di specificità degli stessi rispetto ad altri interventi analoghi in corso di realizzazione o presentati o già finanziati, qualora ricorra tale condizione.
L'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011 non definisce gli ambiti scientifico-tecnologici ammissibili. Un riferimento di tali ambiti è comunque riportato nella modulistica predisposta per la presentazione della domanda di finanziamento che sarà disponibile a partire dal 13 giugno 2011 sui siti www.ponrec.it e www.miur.it
Ai sensi degli articoli 1 e 2 dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011, i progetti sono finalizzati al rafforzamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche dei soggetti ammissibili ai sensi del successivo articolo 3. La creazione di eventuali Laboratori, Centri o Consorzi con personalità giuridica autonoma può comunque rappresentare l'eventuale ricaduta del progetto, derivante dall'accresciuta capacità attrattiva degli organismi scientifici pubblici di eccellenza localizzati nelle regioni della Convergenza (soggetti ammissibili) e dal potenziamento delle attività scientifiche svolte dagli stessi.
Ai sensi dell'articolo 4 comma 4 dell'Avviso D.D. 254/Ric. del 18 maggio 2011 i costi del Progetto non possono essere inferiori a 15 milioni di euro né superiori a 45 milioni di euro.
Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011 i progetti possono essere presentati da uno (Progetti Individuali) o più dei soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 del citato Avviso (Progetti Congiunti) . Nel caso di Progetti congiunti non è prevista la costituzione di forme di partenariato tra i soggetti proponenti.
Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18
maggio 2011 le sedi operative devono essere già costituite al
momento della presentazione della domanda di ammissione al
finanziamento .
Esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b)
dell'Avviso che non dispongano di una stabile organizzazione nelle
Regioni della Convergenza possono presentare i Progetti allegando
una formale dichiarazione di impegno a stabilire e rendere
operativa nelle predette regioni una propria sede alla data di
accettazione dell'Atto Disciplinare richiamato nel predetto
Avviso.
Nell'Avviso non sono previste limitazioni al riguardo, anche se le analisi che corredano il progetto devono dimostrare che il proponente - per risorse possedute, esperienze acquisite e relazioni maturate - è in grado di raggiungere in termini competitivi anche una domanda delocalizzata. L'eventuale possibilità di espandere i mercati di riferimento andrà comunque documentata.
Nel documento vi dovrà essere uno specifico riferimento all'area del Mediterraneo, come esplicitamente indicato nell'Avviso. Resta inteso che non vi sono limitazioni nel considerare altre aree territoriali. La valutazione da parte della Commissione di cui all'articolo 7 comma 2 riguarderà la qualità e attendibilità dei documenti indicati all'articolo 4 comma 3 dell'Avviso.
L'Avviso all'articolo 4 comma 8 riporta gli elementi che
dovranno caratterizzare il Progetto di Potenziamento Strutturale,
nello specifico alla lettera g) con l'espressione "apposite
indagini di mercato" si intende tutti gli elementi a supporto
dei costi di acquisizione pianificati e riportati nel piano
finanziario del progetto stesso.
Resta inteso che in sede di rendicontazione il soggetto attuatore
sarà tenuto a presentare i documenti relativi alla procedura di
selezione adottata per l'individuazione del fornitore, nel rispetto
della normative sugli appalti pubblici (es. procedure aperte,
ristrette e negoziate, acquisti in economia,
ecc...).
Nel caso di presentazione di Progetto Congiunto tutti i proponenti devono avere sede operativa nelle Regioni della Convergenza. Solo i soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) dell'Avviso possono allegare una formale dichiarazione di impegno a stabilire e rendere operativa nelle Regioni della Convergenza una propria sede operativa. E' considerata sede operativa una struttura dotata di impianti, di personale e di attrezzature utilizzati per lo svolgimento dell'attività progettuale.
Si, i documenti di cui all'articolo 4 comma 3 lettere a), b), c) e d) devono essere predisposti, firmati digitalmente e allegati nella sezione "Allegati Progetto" del servizio telematico Sirio.
Nel caso in cui il consorzio preveda nel proprio statuto, o in altra documentazione analoga, la possibilità di operare tramite le sedi operative dei propri consorziati, è possibile che tale consorzio presenti un progetto di rafforzamento strutturale riguardante oltre che la propria sede operativa anche le sedi operative dei propri i soci, purchè le singole sedi siano ubicate nelle Regioni della Convergenza, sia esistente e dimostrato un collegamento funzionale con il progetto di potenziamento del consorzio, i relativi costi siano sostenuti dal consorzio stesso.
In caso di presentazione di un Progetto Congiunto, ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 dell'Avviso D.D. n.254/Ric del 18 Maggio 2011, indipendentemente dalla eventuale presentazione di Progetti Individuali, può partecipare alla presentazione di non più di n. 3 Progetti Congiunti. La quota percentuale di costi previsti per ciascun soggetto, nell'ambito del Progetto stesso, non potrà essere inferiore alla percentuale derivante dall'applicazione della formula indicata all'articolo 3 comma 6 dell'Avviso.(es.: nel caso in cui un progetto congiunto sia presentato da 3 soggetti ciascun soggetto dovrà sostenere costi uguali o superiori a [1/(3+1)]*100, pari al 25%).
Per i progetti di potenziamento da presentare nell'ambito dell'Avviso D.D. n.254/Ric del 18 maggio 2011 gli ambiti scientifico-tecnologici di riferimento sono quelli indicati nel sistema informatico Sirio nella schermata "Informazioni Generali".
Ai sensi dell'articolo 4 comma 3 dell'Avviso D.D. n.254/Ric del 18 maggio 2011 i soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 dovranno allegare alla proposta progettuale i documenti indicati alle lettere a), b), c) e d) dai quali si dovrà evincere la capacità delle risorse del PON "R&C" 2007-2013 di favorire investimenti strutturali in grado di generare opportunità di sviluppo e di garantire progetti autosostenibili nel medio-lungo periodo. Nello specifico il documento di cui alla lettera b) "Piano industriale" dovrà illustrare in termini quantitativi e qualitativi la potenziale capacità delle infrastrutture realizzate di raggiungere tali obiettivi ed esplicitare i risultati economico finanziari attesi, attraverso, per esempio, la commercializzazioni di servizi scientifici e tecnologici e/o la valorizzazione della proprietà intellettuale.
L'articolo 4 dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011 non fornisce alcuna indicazione circa la durata in ore dell'attività formativa e/o il numero di allievi. Tali elementi dipendono dalla tipologia e dalle finalità formative dei corsi che si intendono realizzare e, pertanto, saranno presi in considerazione in sede valutativa.
L'articolo 4 dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011 non fornisce alcuna indicazione circa la tipologia di corsi di formazione che si intendono realizzare, essendo la tipologia di corso funzionale agli obiettivi formativi che si intendono perseguire e che dovranno risultare organici alle finalità più generali del progetto di potenziamento. Tale elemento, pertanto, sarà preso in considerazione in sede valutativa.
Ai sensi dell'articolo 4 comma 6 dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18
maggio 2011, il Progetto deve prevedere specifiche attività di
formazione che, nel rispetto e in applicazione del principio
comunitario della flessibilità complementare, devono essere
funzionali al più efficace impiego e valorizzazione delle
attrezzature e delle infrastrutture previste dal progetto
stesso.
Ai sensi del medesimo articolo, comma 8, lettera h), il progetto di
formazione dovrà evidenziare il collegamento funzionale alla
valorizzazione dei contenuti del progetto di potenziamento e degli
obiettivi dell'Avviso nel suo complesso.
Indipendentemente dal fatto che il master sia già attivo, pertanto,
gli elementi evidenziati saranno presi in considerazione in sede
valutativa, come riportato all'articolo 7, comma 4 lettera h) del
citato Avviso.
Si precisa che, ai sensi dell'articolo 5 dell'Avviso,
l'ammissibilità dei costi di formazione decorre dalla data di
accettazione dell'Atto Disciplinare di cui all'articolo 8, comma 3,
dell'Avviso.
Ai sensi dell'articolo 3 comma 6 dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18
maggio 2011 è possibile presentate un Progetto Individuale e un
Progetto Congiunto nello stesso ambito
scientifico-tecnologico.
Il predetto Avviso, inoltre, non prevede indicazioni specifiche
sull'identificazione di un coordinatore nell'ambito dei Progetti
Congiunti.
L'articolo 4 comma 8 dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011 riporta gli elementi che dovranno caratterizzare il Progetto di Potenziamento Strutturale e nello specifico, alla lettera g), nel richiamare tutti gli elementi a supporto dei costi di acquisizione pianificati e riportati nel piano finanziario del progetto stesso viene fatto esplicito riferimento alle procedure di acquisto.
Tuttavia solo in sede di rendicontazione il soggetto attuatore sarà tenuto a presentare i documenti relativi alla procedura di selezione adottata per l'individuazione del fornitore, nel rispetto della normative sugli appalti pubblici (es. procedure aperte, ristrette e negoziate, acquisti in economia, ecc...).
Nel caso di progetti che presentano spese pregresse tale documentazione dovrà essere allegata ai giustificativi di cui all'articolo 5 comma 5.
Nel rispetto di quanto indicato all'articolo 3 comma 1
dell'Avviso sono ammissibili, quali soggetti proponenti,
esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 dello
stesso. Le imprese possono partecipare al progetto svolgendo
attività che potranno essere ricomprese nella voce e) prestazioni
di terzi per consulenze scientifiche e applicazioni tecnologiche
del progetto di potenziamento.
L'articolo 4 comma 7 dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011 fornisce indicazioni in merito al profilo dei destinatari della formazione, specificando per ciascuno di essi, in sintesi, il correlato obiettivo formativo. I requisiti di ingresso saranno definiti dal soggetto proponente sulla base delle specificità del progetto formativo, la cui coerenza sarà presa in considerazione in fase di valutazione del progetto.
L'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011 non fornisce
indicazioni sulla possibile articolazione del progetto di
formazione che è funzione degli obiettivi formativi e delle
metodologie che il soggetto proponente intende adottare per lo
sviluppo dell'intervento formativo.
Tale elemento, pertanto, sarà preso in considerazione in sede di
valutazione.
Ciascuno dei soggetti ammissibili di cui all'art. 3 comma 1
lettere a), b) e c) può partecipare alla presentazione di massimo
n. 2 progetti individuali, a patto che gli stessi siano relativi ad
ambiti scientifico-tecnologici distinti.
Gli stessi soggetti possono partecipare a non più di n. 3 progetti
congiunti, indipendentemente dalla partecipazione a progetti
individuali e agli ambiti di ricerca ad essi riferiti, purché tali
progetti congiunti siano riferiti ad ambiti scientifico-tecnologici
differenti.
In sede di valutazione si procederà a verificare se tali ambiti
afferenti ad una stessa macro area siano da considerarsi
effettivamente differenti.
Come riportato nella FAQ n° 2 della Sezione Caratteristiche dei progetti (pubblicata il 10 giugno 2011), l'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011 non definisce gli ambiti scientifico-tecnologici ammissibili. Un riferimento di tali ambiti è comunque riportato nella modulistica predisposta per la presentazione della domanda di finanziamento, consultabile altresì nella "Guida Avviso D.D. 254/Ric del 18/05/2011" pubblicata sul sito http//roma.cilea.it/Sirio
Fermo restando il rispetto di tutte le regole previste dall'Avviso, una tale soluzione risulta teoricamente ammissibile e sarà oggetto delle attività di valutazione previste dall'Avviso.
Premesso che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) gli
organismi di ricerca per essere ammissibili non devono essere
partecipati in alcun modo da imprese, l'Avviso D.D. 254/Ric. del 18
maggio 2011 è finalizzato al potenziamento delle infrastrutture e
dotazioni scientifiche e tecnologiche dei soggetti ammissibili ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del predetto Avviso e già esistenti
e operanti alla data di presentazione della domanda, secondo le
disposizioni del comma 2 del medesimo articolo.
Solo i soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) possono
presentare un progetto impegnandosi a costituire una sede in area
Convergenza, in cui sarà sviluppato il progetto.
La sostenibilità nel medio-lungo termine del progetto rientra tra i
criteri di valutazione del progetto, come espressamente indicato
all'articolo 7, comma 4, lettera g. dell'Avviso, e pertanto sarà
presa in considerazione in fase valutativa.
L'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011 finanzia progetti di
potenziamento dei soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 del
medesimo Avviso, aventi sedi operative nelle Regioni della
Convergenza. Le imprese non sono soggetti ammissibili.
La collaborazione con reti di laboratori da realizzare con imprese
eventualmente può rappresentare una delle ricadute del progetto, e
le modalità di regolamentazione dei rapporti tra il soggetto
proponente e tale rete rientrano tra le autonome scelte dei
proponenti i cui contenuti saranno analizzati in sede di
valutazione.
L'Avviso D. D. 254/Ric del 18 maggio 2011 non fornisce indicazioni in merito alle modalità di selezione dei destinatari della formazione, che dovrà essere comunque svolta nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, tenuto conto della tipologia di destinatari previsti dallo specifico progetto.
Con riferimento a quanto indicato all'articolo 4, comma 8,
lettera g, dell'avviso D.D. n. 254/Ric, il proponente dovrà fornire
ogni documento utile ad agevolare la valutazione dell'intervento
anche con riferimento alla realizzazione di opere edili, di cui
all'articolo 7 comma 4 lettere g. e j..
Se per tali attività sono state sostenute spese a far data dal 1
gennaio 2007, i giustificativi da presentare in allegato al
Progetto dovranno fare riferimento alla documentazione
esplicitamente richiamata nelle "Linee Guida per la determinazione
dei costi ammissibili" (cfr. lettera B della Sezione III -
paragrafo 1. "L'intervento di adeguamento e rafforzamento
strutturale).
Con riferimento alle informazioni sui costi è necessario riportare
il costo analitico per ogni voce indicando il parametro utilizzato
e il costo unitario.
Premesso che nella compilazione della domanda di finanziamento è possibile individuare uno o più ambiti scientifico-tecnologici di riferimento di un progetto da presentare a valere sull'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011, ai sensi dell'articolo 3 comma 6 del predetto avviso uno stesso soggetto può presentare fino a n. 3 progetti congiunti relativi ad ambiti scientifico-tecnologici distinti. Solo in sede di valutazione si procederà a verificare se tali ambiti afferenti ad una stessa macro area siano da considerarsi effettivamente differenti.
Le caratteristiche proprie delle "grandi attrezzature" sono da ricondursi alle specificità dei progetti e degli ambiti scientifico-tecnologici di riferimento, pertanto, tale elemento sarà preso in considerazione in fase di valutazione.
Ai sensi dell'articolo 5 dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011 sono ammissibili i costi relativi ad opere edili di realizzazione, adeguamento e ristrutturazione delle sedi del proponente. Pertanto, le suddette opere possono essere realizzate su immobili in disponibilità di tale soggetto in base a contratti di affitto, concessione, o altra forma contrattuale, purché strettamente finalizzate al progetto. Tale elemento sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione di valutazione, in ordine alla tipologia e durata del contratto, alle modalità con cui vengono realizzati i suddetti interventi, alla effettiva sussistenza di un beneficio diretto per il proponente che dovrà essere dimostrato in sede di presentazione del progetto di potenziamento.
L'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011 non fornisce indicazioni sulla possibile articolazione del progetto di formazione che è funzione degli obiettivi formativi e delle metodologie che il soggetto proponente intende adottare per lo sviluppo dell'intervento formativo. Tale elemento, rientrando tra le autonome scelte dei proponenti, sarà analizzato in sede di valutazione.
Ai sensi dell'articolo 2 del DD 254/Ric del 18 maggio 2010 i Progetti di Potenziamento Strutturale, indicati nel prosieguo del testo del predetto Avviso come "Progetti", si intendono comprensivi delle attività di formazione di cui all'articolo 4 comma 6.
L'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011 non fornisce una
indicazione esplicita sulla durata minima e massima del Progetto,
tuttavia l'articolo 4 del predetto Avviso fissa il termine ultimo
(31 dicembre 2014) entro il quale dovranno essere completate tutte
le attività.
Per l'individuazione della data di inizio bisogna tenere conto
della data di ammissibilità delle voci di spesa del progetto
specifico che, nel caso in cui comprendano costi già sostenuti,
possono decorre dal 1 gennaio 2007.
Nel rispetto del principio della flessibilità complementare previsto dall'articolo 34 del Regolamento (CE) 1083/2006, gli interventi formativi finanziati nell'ambito del PON Ricerca e Competitività devono essere strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto che rientra nell'ambito di intervento del FESR. Pertanto l'istituzione di un corso di dottorato con le caratteristiche sopra descritte è ammissibile fermo restando che le finalità del Progetto di Formazione devono essere coerenti con le finalità del Progetto di Potenziamento e strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi di quest'ultimo. Si precisa che l'ammissibilità della spesa è vincolata alla localizzazione della stessa, e dunque sono ammissibili solo le spese sostenute, in area Convergenza, dai soggetti ammissibili di cui all'articolo 3 del richiamato Avviso.
L'articolo 4 comma 7 lettera c) prevede la possibilità di
proporre progetti formativi per laureati, dottori di ricerca o
giovani ricercatori finalizzati alla creazione di figure esperte
nell'utilizzo delle attrezzature e infrastrutture previste dal
Progetto.
Il predetto articolo, pertanto, non formula specifiche indicazioni
su attività formative dirette a personale tecnico dipendente in
possesso di diploma e finalizzate allo sviluppo di competenze
tecnico-scientifiche per
la manutenzione tecnica delle
apparecchiature previste nel progetto di potenziamento; tuttavia,
fermo restando che il progetto formativo nel suo complesso deve
essere rispondente alle finalità del progetto e coerente con le
indicazioni dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011, la
coerenza di eventuali moduli aggiuntivi diretti a personale
dipendente in possesso di diploma sarà presa in considerazione in
fase di valutazione.
Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 dell'Avviso D.D. 254/Ric del 18 maggio 2011 i soggetti di cui alla lettera a), in cui rientrano le Università Statali, devono presentare progetti con esclusivo riferimento alle proprie sedi operative, localizzate e già presenti nelle quattro Regioni della Convergenza.