Per quanto riguarda i costi da rendicontare, questi si riferiscono esclusivamente alla durata del progetto (36 mesi).
I costi sono imputati in base al principio della localizzazione della stabile organizzazione. Pertanto, l'attività è rendicontabile ai fini PON solo nei limiti in cui l'attività del soggetto terzo sia svolta nelle Regioni della Convergenza.
No, i costi di consulenza comprendono esclusivamente costi per attività a contenuto di ricerca o progettazione commissionati a terzi.
No, non è previsto un limite percentuale dei costi di consulenza sul costo totale del progetto.
No, le attività progettuali dovranno essere interamente localizzate nelle Regioni della Convergenza.
Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Per tale attività vengono riconosciute le intensità di aiuto previste per le attività di sviluppo sperimentale e le eventuali maggiorazioni riconosciute in base alla dimensione delle Imprese e alla previsione di effettive collaborazioni.
Il prototipo non utilizzabile a fini commerciali è oggetto di dichiarazione da parte del soggetto proponente; tale condizione sarà accertata in sede di valutazione.
L'Avviso di cui al D.D. n. 713/Ric del 29 ottobre 2010 non fornisce indicazioni in materia. A tale riguardo, tuttavia,si rileva che si sensi del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii, rientra nello sviluppo sperimentale "la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili"
In questo caso potranno essere riconosciuti i costi di ammortamento, da imputare secondo le modalità previste dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii..
No. I costi dell'affitto non rientrano tra i costi ammissibili ai sensi del D.M. 593/00 e ss.mm. e ii.
No il noleggio non rientra tra i costi ammissibili ai sensi del D.M. 593/00 e ss.mm.e ii.
Si, è possibile imputare il costo pro-quota del costo relativo al leasing di attrezzature, qualora ricorrano le condizioni previste dal D.P.R. 196 del 3 ottobre 2008.
No, questa tipologia di spesa non figura tra i costi ammissibili di cui al D.M. 2 gennaio 2008 a cui fa riferimento l'Avviso.
Il progetto può prevedere il distacco di personale di ricerca presso la struttura di un co-proponente ai fini dell'espletamento di specifiche attività di progetto.In base a quanto previsto nelle Note per la redazione della documentazione, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 (cap. 7 - Criteri per l'imputazione territoriali dei costi) è infatti possibile imputare al progetto di ricerca il costo delle attività svolte presso la stabile organizzazione anche con riferimento al personale dipendente dell'impresa finanziata e di sue collegate distaccate presso tale organizzazione, limitatamente al suo tempo di permanenza e di attività in loco, con relativo ricarico delle spese generali (parag. 7.1, lettera b.), purché:
No, la voce "Spese di personale" ricomprende esclusivamente il costo di ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario ad attività di ricerca.
No, non esiste un limite al numero di ore/uomo di personale dipendente imputabili al progetto. Tale aspetto sarà verificato in sede di valutazione da parte degli organi competenti.
No, sono ammissibili esclusivamente le tipologie di costo individuate all'art. 9 dell'Avviso di cui al D.D. n. 713/Ric del 29 ottobre 2010. Tuttavia, per il progetto di ricerca, nell'ambito della voce "Spese di Personale", possono essere valorizzate le ore del personale dedicate alla gestione tecnico-scientifica (comprese le attività di coordinamento tra i vari enti esterni o interni indirettamente impegnati sul progetto); per il progetto di formazione, nell'ambito delle voci "Costo del personale docente" e "Costi di servizi di consulenza" è possibile imputare le spese sostenute per la preparazione dei corsi.
Le spese per missioni in Italia e/o all'Estero da sostenere per lo svolgimento delle attività previste dal progetto di ricerca sono da imputare alla voce Spese Generali, così come indicato nella "Nota esplicativa", pubblicata unitamente al D.M. del 2 gennaio 2008 recante "Adeguamento delle disposizioni del Decreto 8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comuniatria sugli Aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione, di cui alla comunicazione 2006/C 323/01".
No, l'affitto di locali per lo svolgimento dell'attività formativa non è un costo eleggibile. Ai sensi del D.M. 593/2000, come esplicitato nelle Note alla redazione della documentazione (Cap. 7.2 Il progetto di formazione. Criteri per l'imputazione territoriale dei costi) le attività di formazione devono essere svolte presso le strutture del soggetto responsabile del progetto di formazione, altre strutture esterne (quali Università, Enti di ricerca, laboratori, centri di formazione, etc.), altre strutture interne al contraente (unità locali dell'impresa, stabilimenti, laboratori di ricerca, centri di formazione che attuano parte dell'attività formativa alla stregua delle strutture esterne).
Ai sensi del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., i costi relativi ad attrezzature e strumentazioni sono da imputare nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e se già in uso a condizione che il bene non abbia esaurito la propria vita utile. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati seconda i principi della buona prassi contabile, anche tenuto conto dell'effettivo utilizzo dell'attrezzatura nel progetto (principio della quota d'uso).
La percentuale da applicare è quella riportata all'art. 9 comma1 lettera e) dell'Avviso di cui al D.D. 713/Ric del 29 ottobre 2010 precisamente nei limiti del 50% delle spese di personale.
Le voci di costo rendicontabili sono quelle indicate all'art.9 dell'Avviso di cui al D.D. 713/Ric del 29 ottobre 2010.
I Soggetti Attuatori di cui all'art 4 comma 8 dell'Avviso di cui al D.D. 713/Ric del 29 ottobre 2010 sono quelli indicati nella tabella riportata all'art. 3 comma 2 dello stesso e per questi è prevista una partecipazione diretta che non può essere inferiore al 70% del totale, con riferimento sia alle forme associate di cui all'art. 4 comma 7 del richiamato Avviso sia alle attività progettuali. Il limite di 10 milioni di euro indicato all'art.6 comma 11 riguarda invece il costo sostenuto da ogni singolo soggetto facente parte della composizione del soggetto attuatore predetto.
No, i servizi di consulenza devono essere svolti all'interno delle Regioni della Convergenza.
No, non sono ammissibili costi sostenuti al di fuori delle Regioni della Convergenza.
I costi dei macchinari rientrano nella tipologia di costo relativa alle strumentazioni e attrezzature e possono ricomprendere anche attrezzature o strumentazioni già in possesso da parte dei soggetti proponenti, pertanto disponibili nelle Regioni della Convergenza, e imputate sul progetto per le quote di uso relative al loro utilizzo su specifiche attività, a condizione che il bene non abbia esaurito la propria vita utile, cioè che sia ancora almeno in quota parte soggetto ad ammortamento.
NO, l'IRAP non rientra tra i costi ammissibili ai sensi del D.M. 593/00 e ss.mm. eii.
Ai sensi del combinato disposto del D.M. 2 gennaio 2008 "Adeguamento delle disposizioni del Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297") alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01" e del DPR 196/08 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/06 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione", le suddette spese si ritengono ammissibili alle seguenti condizioni:
TERRENI: sono ammissibili i costi di cessione e le spese di capitale connesse all'acquisto di terreni non edificabili a condizione che esista un nesso tra l'acquisto e gli obiettivi dell'operazione, il costo non sia superiore al 10% del progetto, e che sia presentata una perizia giurata.
FABBRICATI: sono ammissibili le quote di ammortamento connesse all'acquisto di edifici già costruiti, purchè ci sia un nesso con gli obiettivi del progetto, ci sia una perizia giurata, che l'immobile non abbia già usufruito di finanziamenti pubblici negli ultimi 10 anni, che sia utilizzato per la destinazione stabilita dall'Autorità di Gestione e che sia utilizzato conformemente alle finalità del progetto.
I costi per materiali, forniture e prodotti analoghi per attività di ricerca devono essere rendicontati alla voce altri costi di esercizio come previsto dall'art. 9 comma 1 lettera f). Tali costi saranno imputati in base alla localizzazione delle attività di ricerca e calcolati come indicato nelle "NOTE PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE", Punto 6.1. ai sensi del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii.
In base al combinato disposto che tiene conto delle Note per la redazione della documentazione, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 (cap. 6.2 lettera b) nella voce "spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione" e della circolare 2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali andranno indicati i costi di trasporto, vitto, alloggio, ecc. per le missioni e i viaggi del personale interno ed esterno definite e liquidate secondo il criterio del rimborso a piè di lista, alle condizioni indicate al punto B.3 con riferimento alla voce di personale interno ed esterno e alla voce B.4.2 per gli allievi, della suddetta circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.(www.lavoro.gov.it)
Nella voce "altre spese correnti" andranno riportate le forniture necessarie al progetto di formazione(quali ad es. libri e riviste, materiali di consumo per sperimentazioni di laboratorio, ecc), nonché eventuali prestazioni di terzi necessarie al progetto ma non classificabili come attività di formazione (quali ad es. Selezioni, pubblicità, assistenza tecnica e gestionale, ecc.), così come previsto nelle Note per la redazione della documentazione, pubblicate unitamente al D.M. 593/00 (cap. 6.2 lettera c), in coerenza con quanto disposto dalla Circolare 2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Stante che per la formazione in scuole specialistiche è necessario il diretto collegamento dell'attività formativa al progetto di ricerca, resta inteso che tali spese sono riconosciute alle condizioni previste dalla circolare n.2 /09 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali lettera B.4.2.(www.lavoro.gov.it)
No, non è previsto un contributo aggiuntivo, la borsa di studio è costituita dal reddito spettante ai formandi in base alla borsa di studio maggiorata di eventuali oneri previsti per legge.
Il meccanismo agevolativo dei progetti consiste in un rimborso secondo le percentuali indicate rispetto alle spese ritenute ammissibili. Pertanto tutte le spese dovranno essere sostenute dal proponente e su quelle ritenute ammissibili l'amministrazione procederò al rimborso nelle predette percentuali.
Le presenze del docente andranno registrate in base alle ore contrattualizzate ed effettivamente erogate e dimostrabili come qualsiasi altro costo relativo alle risorse umane. Il ricorso all'impiego di metodologie e-learning dovrà avvenire nel rispetto dell'architettura generale del percorso formativo riportata nelle Note alla redazione della documentazione, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 (cap. 5 Redazione dell'allegato Il progetto di formazione).
Le "manutenzioni" sono ammissibili nella voce spese generali.
Si. Il CP è la somma dei costi complessivi del progetto indicato in domanda, comprendente attività di ricerca, sviluppo sperimentale e formazione, nonché di tutti gli altri eventuali progetti presentati nell'anno dallo stesso richiedente a valere sul D.M. 593/2000.
Si, purchè la spesa sia localizzata in zona Convergenza. Resta inteso che il centro di costo deve essere sempre localizzato in zona convergenza, pena la non ammissibilità della spesa sostenuta.
Le strumentazioni già realizzate sono ammissibili alla voce b)
costi degli strumenti e delle attrezzature, possono essere portate
a rendiconto le sole quote di ammortamento relative alla
capitalizzazione del valore di produzione degli stessi (come
iscritte in bilancio).
Il criterio corretto da utilizzare per la determinazione del costo
è quello del costo di produzione.
Si, sono ammissibili nella voce spese generali.
In base al combinato disposto che tiene conto della modifica del 593 intervenuta a gennaio 2008 e del DPR 196/08, i terreni: "Sono ammissibili i costi di cessione e le spese di capitale connesse all'acquisto di terreni non edificabili a condizione che esista un nesso tra l'acquisto e gli obiettivi dell'operazione, il costo non sia superiore al 10% del progetto, e che sia presentata una perizia giurata".
I costi sono imputati in base al principio della localizzazione della stabile organizzazione. Pertanto, l'attività è rendicontabile ai fini PON solo nei limiti in cui l'attività del soggetto sia svolta nelle Regioni della Convergenza.
"Non sono ammissibili costi sostenuti al di fuori delle Regioni della Convergenza"
Il rapporto minimo tra i costi di Sviluppo Sperimentale e quelli di Ricerca Industriale è quello indicato all'art. 6 comma 1 dell'Avviso.
I soggetti Attuatori di cui all'art. 3 comma 2 devono avere stabile organizzazione nelle regioni della Convergenza. Per stabile organizzazione si intende un centro dotato di attrezzature specifiche e di personale di ricerca utilizzato nelle attività progettuali. Tale personale deve avere stabile sede di lavoro presso tale organizzazione e rappresentare la quota prevalente del numero di ore lavorate dai ricercatori globalmente impegnati in loco nell'attività stessa. Pertanto ai fini dell'ammissibilità dei costi la qualificazione di sede "operativa" deve rispettare il requisito di stabile organizzazione come sopra descritto.
I progetti saranno finanziati nel rispetto delle condizioni indicate all'art.7 dell'Avviso.
Ai sensi dell'art. 6 comma 9 dell'Avviso il costo totale del Progetto di formazione deve essere inferiore al 5% e non superiore al 15% dei costi del progetto di ricerca. Le indicazioni in merito ai costi dei partecipanti alla formazione sono riportate nelle "Note alla redazione della documentazione" pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 (cap. 6.2.f).
I costi devono essere funzionali al rafforzamento/potenziamento dei Laboratori localizzati in zone Convergenza.
Si.
Ai sensi dell'art.4 comma 1 i progetti devono essere presentati dai soggetti attuatori indicati nella tabella di cui all'art. 3 comma 2.
Tutti i costi si riferiscono all'area Convergenza.
Le spese di hardware e software vanno imputate alla voce attrezzature e strumentazioni e vanno rendicontati a costi reali.